IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione di lavori socialmente utili nell'area napoletana e nella citta' di Palermo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, della sanita' e dell'interno; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Misure straordinarie per i lavoratori in mobilita' 1. Fino al 31 dicembre 1994, nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere iscritti i lavoratori licenziati da imprese, che occupano fino a quindici dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attivita' o di lavoro, quale risulta dalla comunicazione dei motivi richiesti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108. L'iscrizione, che non da' titolo al trattamento di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere richiesta, entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento, alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, la quale, previa verifica che i motivi dichiarati dal datore di lavoro corrispondono a quanto disposto dal presente articolo, trasmette la richiesta all'ufficio regionale del lavoro per gli adempimenti previsti dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. 2. I lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilita' di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e che non beneficiano dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7 della predetta legge, sono cancellati dalle liste alle medesime scadenze previste dallo stesso articolo 7, commi 1 e 2, per coloro che hanno diritto all'indennita' in base all'eta' e all'ubicazione della unita' produttiva di provenienza. 3. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' prorogato al 31 dicembre 1993, ferma restando l'applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 4. Nell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, devono essere garantiti i principi di non discriminazione, diretta ed indiretta, di cui alla legge 12 aprile 1991, n. 125.