IL MINISTRO 
                       DELLA MARINA MERCANTILE 
                           DI CONCERTO CON 
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante "Norme
sulla navigazione da diporto"; 
  Visto il decreto interministeriale 8 luglio 1976, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1976, n. 194; 
  Ritenuta l'opportunita', ai fini dello snellimento delle  procedure
e  dell'economia  dell'azione  amministrativa,   di   istituire   una
"autorizzazione alla navigazione temporanea" che comprenda quella  di
prova, dimostrativa e di trasferimento, prevista dall'art.  16  della
legge n. 50 del 1971 e disciplinata dal citato decreto ministeriale; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 23 luglio 1992; 
  Vista la comunicazione inviata  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri con nota n. 1032 del 24 settembre 1992; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
                       Navigazione temporanea 
 
  1. Ai  fini  del  presente  decreto  si  intende  per  "navigazione
temporanea" quella effettuata allo scopo di: 
a) verificare l'efficienza degli scafi e dei motori; 
b) presentare imbarcazioni o navi da diporto al pubblico o ai singoli
   interessati all'acquisto; 
c) trasferire imbarcazioni o navi da diporto da un luogo ad un altro. 
 
          AVVERTENZA:
Il testo delle   note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 16 della legge n. 50/1971 e' il seguente:
"Art. 16. -  Ai  cantieri  navali, ai costruttori di motori marini ed
          alle aziende di vendita puo' essere rilasciata dal capo del
          circondario  marittimo  o  dalla  direzione compartimentale
          della  motorizzazione  civile,  nei limiti delle rispettive
          competenze  stabilite  dall'art. 8, l'autorizzazione per la
          navigazione   temporanea   di   prova,  dimostrativa  o  di
          trasferimento.  L'atto  di  autorizzazione vale a tutti gli
          effetti come documento di bordo.
L'imbarcazione   o   la   nave   da   diporto  che  fruisce  di  tale
          autorizzazione  deve essere comandata o condotta da persona
          abilitata  e  dipendente  dell'ente  o  ditta  intestataria
          dell'autorizzazione medesima".
- Il D.M. 8  luglio  1976,  abrogato  dall'art.  7  del  decreto  qui
          pubblicato,    recava:    "Modalita'    per   il   rilascio
          dell'autorizzazione  alla  navigazione temporanea di prova,
          dimostrativa  o  di  trasferimento  delle  imbarcazioni  da
          diporto".
- Il comma 3   dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988  (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del   Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con  decreto
          ministeriale  possano  essere  adottati  regolamenti  nelle
          materie   di   competenza   del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.