IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, in attesa dell'attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di riordinamento del Servizio sanitario nazionale, di disciplinare per gli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali la durata in carica ed i criteri per la nomina e per le corrispondenti indennita'; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare agli alunni handicappati l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica in relazione alle operazioni preliminari preordinate all'inizio dell'anno scolastico; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di erogare all'Unione italiana ciechi un contributo compensativo per il 1992, al fine di non pregiudicarne l'attivita' istituzionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, per gli affari sociali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, i termini di cui all'articolo 1, commi 3 e 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono prorogati fino all'entrata in vigore della legge regionale attuativa del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993. 2. Gli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali decadono dalla carica a decorrere dal 1 gennaio 1993. Il presidente della giunta della regione, su conforme deliberazione della rispettiva giunta, provvede, a decorrere dalla stessa data e, comunque, non oltre il 10 marzo 1993, con proprio decreto, al rinnovo degli amministratori straordinari, confermando gli amministratori uscenti, previa verifica positiva dei risultati di gestione da condurre tenendo anche conto degli atti di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ovvero scegliendo nuovi amministratori tra gli aspiranti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, con le modalita' previste dal comma 8 dello stesso articolo 1, da espletarsi entro e non oltre il 31 dicembre 1992, e che non abbiano raggiunto il sessantacinquesimo anno di eta'. Per le regioni a statuto ordinario, anche ai fini dell'attuale conferma di amministratori comunque nominati senza che sia stato interpellato il comitato dei garanti, si applicano le modalita' previste dal citato comma 8 dell'articolo 1. Nel caso in cui la regione abbia proceduto ad accorpamenti delle unita' sanitarie locali, la nomina dell'amministratore straordinario e' effettuata direttamente dalla regione in deroga alle modalita' previste dall'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge, scegliendo il nominativo dal predetto elenco. Non possono essere confermati o nominati amministratori straordinari coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilita' di cui al comma 7 o nelle condizioni previste dal comma 11 del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 1991. 3. I comitati dei garanti di cui al decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono soppressi. Le relative funzioni sono attribuite: a) al sindaco del comune, nelle unita' sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con un territorio comunale o con una parte di esso; b) alla conferenza dei sindaci, quando l'ambito territoriale della unita' sanitaria locale comprende il territorio di piu' comuni. 4. La conferenza di cui al comma 3, lettera b), e' presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti e delibera a maggioranza. Ciascun sindaco rappresenta un numero di voti pari al numero dei consiglieri comunali assegnato al comune dallo stesso sindaco rappresentato. La conferenza delibera con le procedure stabilite da specifico regolamento regionale da emanarsi entro il 31 marzo 1993, su proposta della conferenza stessa. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari del consiglio comunale del comune con il maggior numero di abitanti. 5. Il sindaco o la conferenza dei sindaci definiscono, nell'ambito della programmazione regionale, le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attivita', esaminano il bilancio di previsione e il conto consuntivo delle unita' sanitarie locali, svolgono le verifiche generali sull'andamento delle attivita' e formulano eventuali osservazioni utili alla predisposizione delle linee di indirizzo per le ulteriori programmazioni. Il sindaco o la conferenza dei sindaci verificano altresi' la coerenza delle decisioni assunte dall'amministratore straordinario rispetto agli atti di indirizzo emanati e presentano semestralmente alla giunta regionale una relazione sull'attivita' dell'amministratore stesso. 6. Ai responsabili delle unita' sanitarie locali e delle regioni sono estese le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, a far data dalla data di entrata in vigore della predetta legge e si applicano anche ai fatti oggetto di procedimenti in corso. 7. Le indennita' spettanti agli amministratori straordinari sono fissate dalla regione in relazione al numero degli assistiti ed alla dimensione delle strutture ospedaliere esistenti nelle unita' sanitarie locali. L'indennita' annua, al lordo delle ritenute erariali, e' determinata in misura non inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo, della indennita' integrativa speciale, della tredicesima mensilita' e dell'indennita' di direzione dei direttori amministrativi capi-servizio delle unita' sanitarie locali. L'indennita' non puo' risultare superiore al doppio della predetta somma. All'amministratore straordinario non spetta alcun trattamento di missione per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di svolgimento delle proprie funzioni. Per i pubblici dipendenti la nomina ad amministratore straordinario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianita' di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonche' dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo, ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unita' sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato. E' abrogato il comma 12 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111. 8. Qualora le regioni non adottino gli atti di loro competenza, conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo, previa diffida, provvede in via sostitutiva il Ministro della sanita'. 9. Nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziche' l'unita' sanitaria locale territorialmente competente. 10. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ai sensi dello statuto di autonomia e del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e successive modifiche e integrazioni. 11. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, e' abrogato. 12. I componenti le commissioni degli iscritti agli albi degli odontoiatri, istituite in seno ai consigli direttivi degli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri ed al comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono eletti, rispettivamente, dall'assemblea degli iscritti agli albi medesimi e dall'assemblea dei presidenti di tali commissioni, appositamente convocate nei termini e con le modalita' di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni.