IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la legge 10 luglio 1970, n. 579, relativa al trasporto su strada di materie pericolose; Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose A.D.R., e suc- cessive modificazioni; Vista la direttiva CEE n. 89/684 del 21 dicembre 1989 relativa alla formazione professionale di taluni conducenti che trasportano merci pericolose su strada; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'art. 11, nel quale e' previsto che il Ministro dei trasporti con proprio decreto da' attuazione alla direttiva n. 89/684/CEE del 21 dicembre 1989 in precedenza indicata; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in particolare l'art. 17, commi 3 e 4; Vista la lettera n. 065732 in data 8 maggio 1992 con la quale la Commissione CEE afferma che il progetto di decreto di applicazione in Italia delle disposizioni della direttiva n. 89/684/CEE sopracitata, applica correttamente le disposizioni della direttiva stessa; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nella adunanza generale del 23 luglio 1992; Esperita la procedura prevista dalla sopracitata legge n. 400/1988, art. 17, comma 3, ultimo periodo, con la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri; Ritenuta la necessita', nel recepire tale direttiva, di emanare le disposizioni regolamentari ed amministrative necessarie per conformare la normativa nazionale riguardante la formazione professionale di taluni conducenti che trasportano merci pericolose su strada alla citata direttiva n. 89/684/CEE; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Campo di applicazione 1. Con il presente regolamento viene data attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 89/684/CEE del 21 dicembre 1989 riguardante la formazione professionale di taluni conducenti che effettuano trasporti nazionali ed internazionali su strada di merci pericolose mediante: a) veicoli di massa max autorizzata superiore a 3,5 tonnellate che trasportano merci pericolose in quantita' superiore ai limiti previsti nel marginale 10011 dell'A.D.R.; per le materie ed oggetti esplosivi si tiene invece conto di tutti i veicoli, qualunque sia la loro massa massima autorizzata; b) veicoli cisterna o unita' di trasporto che comprendono cisterne o contenitori cisterna aventi capacita' di oltre 3000 litri e/o una massa massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate allorche' detti veicoli o unita' di trasporto trasportino merci pericolose od effettuino un percorso su strada dopo aver scaricato merci pericolose senza che le cisterne o i contenitori cisterna siano stati puliti o degassati. 2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano ai veicoli appartenenti alle Forze armate o posti sotto la responsabilita' di queste.