IL MINISTRO DEL LAVORO 
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia  di
cassa  integrazione,  mobilita',   trattamenti   di   disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro
ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro; 
  Visto, in particolare, l'art. 25, comma  3,  della  predetta  legge
nella parte in cui dispone che, con decreto del Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale,  vengono  determinate  le  modalita'   di
applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo art. 25; 
  Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, e  successive  modificazioni
ed integrazioni; 
  Vista la legge 28 febbraio 1987, n.  56  ed,  in  particolare,  gli
articoli 5, 9, 17, 23, 25 e 29; 
  Vista la legge 19 dicembre 1984, n. 863, art. 5, comma 3- bis; 
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407, art. 8, comma 10; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
concernente l'adozione dei regolamenti ministeriali; 
  Sentita la commissione centrale per l'impiego; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 25 giugno 1992; 
  Vista la nota n. 1247/mc 223/25 del 1› agosto 1992 con la quale  e'
stata data al Presidente del Consiglio dei Ministri la  comunicazione
prevista dal citato art. 17 comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
400; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
             Assunzioni soggette all'onere della riserva 
  1. Tutte le assunzioni, anche a tempo determinato, che i datori  di
lavoro non agricoli sono tenuti ad  effettuare  per  il  tramite  dei
competenti organi di collocamento ai sensi dell'art. 11  della  legge
29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
ad esclusione delle assunzioni obbligatorie, concorrono a formare  la
base per il calcolo dell'aliquota della riserva di cui  all'art.  25,
comma 1 e 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 
 
    

          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura della disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    
          Nota al titolo: 
             - L'art. 25 della legge n. 223/1991 (Norme in materia di
          cassa    integrazione,    mobilita',     trattamenti     di
          disoccupazione, attuazione  di  direttive  della  Comunita'
          Europea, avviamento al  lavoro  ed  altre  disposizioni  in
          materia di mercato del lavoro) e' cosi' formulato: 
             "Art. 25  (Riforma  della  procedure  di  avviamento  al
          lavoro). - 1. A decorrere dal 1› gennaio 1989, i datori  di
          lavoro privati, che, ai sensi della legge 29  aprile  1949,
          n. 264, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  sono
          tenuti ad assumere  i  lavoratori  facendone  richiesta  ai
          competenti  organi  di  collocamento,  hanno  facolta'   di
          assumere tutti i lavoratori mediante richiesta  nominativa.
          Tali datori di lavoro sono tenuti, quando occupino piu'  di
          dieci  dipendenti  e  qualora  effettuino  assunzioni,   ad
          eccezione di quelle di cui alla disciplina del collocamento
          obbligatorio, a riservare  il  dodici  per  cento  di  tali
          assunzioni ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui
          al comma 5, anche quando  siano  assunzioni  a  termine  ai
          sensi dell'art. 17 della legge 28  febbraio  1987,  n.  56,
          purche' rapportate al tempo annuale di lavoro. 
             2. Tra le suddette assunzioni non rientrano  quelle  del
          personale  appartenente   alle   qualifiche   appositamente
          individuate nei contratti collettivi di  categoria,  quelle
          relative  alle  categorie  dei  dirigenti,  dei  lavoratori
          destinati a svolgere mansioni di  guardia  giurata,  quando
          questi siano  in  possesso  di  attestazione  di  idoneita'
          rilasciata   dalle   competenti   autorita'   di   pubblica
          sicurezza, quelle relative al  personale  da  destinare  ad
          attivita' di pubblica sicurezza, nonche' quelle relative al
          personale da destinare ad attivita' di produzione ovvero  a
          servizi    essenziali    ai    fini    dell'integrita'    e
          dell'affidabilita' di strutture rilevanti per la  sicurezza
          dello Stato, determinate con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del  lavoro
          e   della   previdenza   sociale,   sentiti   il   Comitato
          interministeriale  per  le  informazioni  e  la  sicurezza,
          istituito ai sensi dell'art. 2 della legge 24 ottobre 1977,
          n. 801, e le associazioni sindacali di categoria dei datori
          di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul
          piano nazionale. 
             3. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma
          1 non si tiene conto delle assunzioni di lavoratori di  cui
          al  comma  2.  Il   datore   di   lavoro   puo'   differire
          l'adempimento dell'obbligo previsto nel comma 1 nel caso in
          cui, nell'ambito della Regione e delle  circoscrizioni  con
          termini  rispetto  a  quella  nella  quale  va   effettuata
          l'assunzione, i lavoratori appartenenti alle  categorie  di
          cui al comma 5 in possesso della professionalita' richiesta
          siano meno di tre. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e
          della previdenza sociale, sentita la  Commissione  centrale
          per  l'impiego,  vengono  determinate   le   modalita'   di
          applicazione  delle  disposizioni  contenute  nel  presente
          articolo. 
             4. Il lavoratore non puo' essere adibito a mansioni  non
          equivalenti  a  quelle  risultanti   dalla   richiesta   di
          avviamento. 
             5. I lavoratori di cui al secondo periodo  del  comma  1
          sono: 
               a) i lavoratori iscritti da piu'  di  due  anni  nella
          prima classe delle liste di collocamento  e  che  risultino
          non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli
          esercenti attivita'  commerciali,  degli  artigiani  e  dei
          coltivatori diretti e agli albi dei liberi professionisti; 
               b) i lavoratori iscritti nella lista di  cui  all'art.
          6; 
               c) le categorie di lavoratori determinate,  anche  per
          specifiche  aree  territoriali,  mediante  delibera   della
          Commissione regionale per l'impiego, approvata dal Ministro
          del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma 7. 
             6. Per le circoscrizioni in cui  sussiste  un  rapporto,
          tra iscritti alla prima classe della lista di  collocamento
          e popolazione residente in eta' di lavoro,  superiore  alla
          media nazionale, le  Commissioni  regionali  per  l'impiego
          possono, con delibera motivata da  assumere  a  maggioranza
          dei loro componenti, proporre di riservare una quota  delle
          assunzioni di cui al comma  1  a  beneficio  esclusivo  dei
          lavoratori delle categorie previste  alla  lettera  b)  del
          comma 5. Nella medesima deliberazione possono proporre  una
          elevazione della percentuale di assunzioni di cui al  comma
          1 ad una misura non superiore al venti per cento. 
             7. Le delibere di cui al comma  5,  lettera  c),  ed  al
          comma 6,  possono  essere  assunte  anche  limitatamente  a
          territori  subregionali;  esse   vengono   sottoposte   dal
          direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima
          occupazione all'approvazione  del  Ministro  del  lavoro  e
          della  previdenza  sociale,  il   quale   adotta   le   sue
          determinazioni entro trenta giorni  dal  ricevimento  della
          delibera. 
             8.  Le  commissioni  regionali  per  l'impiego   emanano
          disposizioni alle commissioni circoscrizionali  dirette  ad
          agevolare gli  avviamenti  delle  lavoratrici  in  rapporto
          all'iscrizione alle liste di mobilita'  e  agli  indici  di
          disoccupazione nel territorio. 
             9.  Per  ciascun  lavoratore  iscritto  nella  lista  di
          mobilita'  assunto  a  tempo  indeterminato  la  quota   di
          contribuzione a carico del datore di lavoro e', per i primi
          diciotto mesi, quella prevista per  gli  apprendisti  dalla
          legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. 
             10.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          e' determinata annualmente la quota del Fondo di rotazione,
          di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da
          finalizzare al finanziamento di azioni formative  riservate
          ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui  al  comma
          5. Tale quota e' ripartita tra le Regioni in proporzione al
          numero dei lavoratori appartenenti alle predette categorie,
          presenti in ciascuna regione. 
             11. Il  lavoratore  che  abbia  rifiutato  una  proposta
          formativa offertagli dalle sezioni circoscrizionali secondo
          le modalita' determinate  alla  commissione  regionale  per
          l'impiego,  perde,  per  un   periodo   di   dodici   mesi,
          l'iscrizione nelle liste di mobilita', di cui  all'art.  6,
          comma 1. 
             12. L'iscrizione nelle liste ordinarie  di  collocamento
          produce effetti solo ai fini dell'avviamento  al  lavoro  o
          della  corresponsione  di  prestazioni  previdenziali.   E'
          obrogata ogni disposizione contraria". 
          Note alle premesse: 
             - Per la legge n. 223/1991 ed in particolare l'art.  25,
          comma 3, vedi la nota al titolo. 
             - La legge n. 264/1949 reca: "Provvedimenti  in  materia
          di assistenza di lavoratori involontariamente disoccupati". 
             - Gli articoli 5, 9, 17, 23, 25  e  29  della  legge  n.
          56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del  lavoro)
          sono cosi' formulati: 
             "Art.  5  (Compiti  delle  commissioni   regionali   per
          l'impiego). - 1. Le  commissioni  regionali  per  l'impiego
          costituiscono l'organo di programmazione, di direzione e di
          controllo di politica attiva del lavoro. A  tal  fine  esse
          attuano ogni utile iniziativa, e in particolare: 
               a) realizzano, nel  proprio  ambito  territoriale,  in
          armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale  e
          regionale,  i  compiti  della  commissione   centrale   per
          l'impiego  secondo  gli  indirizzi  da   questa   espressi;
          svolgono inoltre i compiti di cui all'art. 3  del  decreto-
          legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 11 marzo 1970, n. 83; 
               b)  esprimono  parere  sui  programmi  di   formazione
          professionale predisposti dall'amministrazione regionale  e
          propongono la istituzione  di  corsi  di  qualificazione  e
          riqualificazione professionale per  i  lavoratori  iscritti
          nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilita'
          per agevolarne l'occupazione in attivita' predeterminate; 
               c) possono  autorizzare,  con  propria  deliberazione,
          operazioni di riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro,
          consentendo   che   agli   avviamenti    per    particolari
          insediamenti  produttivi,  anche  sostitutivi,   ai   sensi
          dell'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n.  464,  concorrano
          lavoratori iscritti  nelle  liste  d'altre  circoscrizioni,
          ovvero che sia data la precedenza a coloro che risiedono in
          determinati  comuni,   osservati   opportuni   criteri   di
          proporzionalita'; 
               d) predispongono programmi di inserimento al lavoro di
          lavoratori affetti  da  minorazioni  fisiche  o  mentali  o
          comunque di difficile collocamento, in  collaborazione  con
          le imprese disponibili, integrando  le  iniziative  con  le
          attivita' di orientamento, di formazione, di  riadattamento
          professionale svolte o autorizzate dalla regione; 
               e) possono stabilire,  in  deroga  all'art.  22  della
          legge  29  aprile  1949,  n.   264,   anche   per   singole
          circoscrizioni, su proposta  delle  competenti  commissioni
          circoscrizionali, modalita' diverse per l'iscrizione  nelle
          liste di collocamento e diverse  periodicita'  e  modalita'
          per  la  dichiarazione   di   conferma   nello   stato   di
          disoccupazione; 
               f)  possono  esprimere  parere,  attraverso   apposita
          sottocommissione, entro e non oltre il termine di  quindici
          giorni dalla presentazione della domanda,  sulle  richieste
          di cassa integrazione guadagni straordinaria e di eventuali
          proroghe; 
               g) possono determinare, su proposta delle  commissioni
          circoscrizionali interessate, in  relazione  a  particolari
          situazioni  locali,  connesse  anche  al  numero   e   alle
          caratteristiche professionali dei lavoratori iscritti nelle
          liste,  nonche'  alla  natura  delle  varie  richieste   di
          assunzione, procedure per la  convocazione  e  l'avviamento
          dei lavoratori diverse da quelle in vigore; 
               h) qualora vi siano fondati motivi  per  ritenere  che
          sussista violazione della legge 9 dicembre  1977,  n.  903,
          avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della  consulenza
          del comitato nazionale per l'attuazione  dei  princi'pi  di
          parita' di trattamento ed eguaglianza di opportunita' tra i
          lavoratori e le lavoratrici,  possono  effettuare  indagini
          presso le imprese sull'osservanza del principio di parita'. 
          I datori di lavoro sono tenuti a fornire  informazioni  sui
          criteri e sui motivi delle selezioni". 
             "Art.  9  (Obblighi  di  informazione  a  carico   delle
          imprese). - 1. La direzione generale per l'osservatorio del
          mercato del lavoro assume presso  le  imprese  informazioni
          per la conoscenza della situazione  occupazionale  e  delle
          relative stime e  previsioni.  Le  imprese  sono  tenute  a
          fornire i dati e le informazioni legalmente richiesti,  con
          le garanzie previste dall'art. 4, quarto comma, della legge
          22 luglio 1961, n. 628. 
             2. I dati sono trasmessi all'osservatorio regionale  del
          mercato del lavoro territorialmente competente. 
             3. Le imprese che fruiscono di incentivi,  contributi  e
          in genere di erogazioni a carico del bilancio dello  Stato,
          ove richiesto, devono indicare, all'atto della  concessione
          e successivamente ogni anno, le previsioni  quantitative  e
          qualitative di occupazione. 
             4.  Con  le  stesse  garanzie  di  cui  al  comma  1  le
          commissioni regionali  e  quelle  circoscrizionali  possono
          disporre indagini  particolari  su  aspetti  specifici  del
          mercato del  lavoro  nei  rispettivi  ambiti  territoriali,
          avvalendosi   dell'ispettorato   del   lavoro    e    della
          collaborazione delle organizzazioni sindacali dei datori di
          lavoro e dei lavoratori, delle amministrazioni e degli enti
          pubblici interessati. 
             5. Alle imprese aderenti ad associazioni imprenditoriali
          o che ad esse conferiscano apposito mandato  e'  consentito
          assolvere agli obblighi di  cui  ai  commi  1,  2,  3  e  4
          mediante la trasmissione  dei  dati  richiesti  tramite  le
          associazioni medesime. 
             6. Il Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale
          stabilisce le modalita' di attuazione del presente articolo
          e le direttive per l'attivita' dell'ispettorato del  lavoro
          in materia". 
             "Art.  17  (Convenzioni  tra   imprese   e   commissioni
          regionali o circoscrizionali per l'impiego). - 1. L'impresa
          o il gruppo di imprese,  anche  tramite  le  corrispondenti
          associazioni sindacali, possono proporre  alla  commissione
          regionale o circoscrizionale per l'impiego un programma  di
          assunzioni di lavoratori, ivi compresi quelli di  cui  alla
          legge 2 aprile 1968, n. 482. Sulla base di tale proposta  e
          dell'esame  preventivo  con  le  organizzazioni   sindacali
          territoriali dei lavoratori e  dei  datori  di  lavoro,  la
          commissione regionale o circoscrizionale puo' stipulare una
          convenzione con l'impresa o  il  gruppo  di  imprese  nella
          quale  siano  stabiliti  i  tempi  delle   assunzioni,   le
          qualifiche e i requisiti professionali ed attitudinali  dei
          lavoratori da assumere, i corsi di formazione professionale
          ritenuti  necessari,  da  organizzare  di  intesa  con   la
          regione, nonche',  in  deroga  alle  norme  in  materia  di
          richiesta numerica, l'eventuale facolta'  di  assumere  con
          richiesta nominativa una quota di lavoratori  per  i  quali
          sarebbe prevista la richiesta numerica. La convezione  puo'
          prevedere  misure  tendenti  a   promuovere   l'occupazione
          femminile e giovanile. 
             2. La convezione puo'  anche  prevedere  l'ammissione  a
          periodi di formazione professionale sul posto di lavoro dei
          lavoratori. In  detta  convenzione  saranno  determinati  i
          requisiti e i criteri di  selezione  e  di  avviamento  per
          l'ammissione ai predetti periodi di formazione. Al  termine
          di  tali  periodi,  l'impresa  ha  facolta'   di   assumere
          nominativamente coloro  che  hanno  svolto  tali  attivita'
          formative. 
             3.   La   convenzione   stipulata   dalla    commissione
          circoscrizionale e'  trasmessa  per  la  approvazione  alla
          commissione regionale per l'impiego. Nel  caso  in  cui  la
          deliberazione della commissione regionale per l'impiego non
          sia  intervenuta  nel  termine   di   trenta   giorni   dal
          ricevimento della convenzione, quest'ultima  e'  sottoposta
          all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale e si intende  approvata  quando  siano  inutilmente
          trascorsi ulteriori trenta giorni. 
             4. Il nulla  osta  di  avviamento  e'  rilasciato  dalla
          sezione circoscrizionale. 
             5.  Gli  oneri   conseguenti   all'attivita'   formativa
          organizzata di intesa con le regioni sono  a  carico  delle
          regioni, ai sensi dell'art.  22  della  legge  21  dicembre
          1978, n. 845". 
             "Art.  23  (Disposizioni  in  materia  di  contratto   a
          termine). - 1. L'apposizione di un termine alla durata  del
          contratto  di  lavoro,  oltre  che  nelle  ipotesi  di  cui
          all'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230,  e  suc-
          cessive modificazioni ed integrazioni, nonche' all'articolo
          8-  bis  del  decreto-legge  29  gennaio   1983,   n.   17,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 25  marzo  1983,
          n.  79,  e'  consentita  nelle  ipotesi   individuate   nei
          contratti collettivi di lavoro stipulati  con  i  sindacati
          nazionali   o   locali   aderenti    alle    confederazioni
          maggiormente  rappresentative  sul   piano   nazionale.   I
          contratti collettivi stabiliscono il numero in  percentuale
          dei lavoratori che possono essere assunti con contratto  di
          lavoro  a  termine  rispetto  al  numero   dei   lavoratori
          impegnati a tempo indeterminato. 
             2.  I  lavoratori   che   abbiano   prestato   attivita'
          lavorative con contratto a tempo determinato nelle  ipotesi
          previste dall'articolo 8- bis del decreto-legge 29  gennaio
          1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
          marzo  1983,   n.   79,   hanno   diritto   di   precedenza
          nell'assunzione presso la stessa azienda, con  la  medesima
          qualifica quando per questa e'  obbligatoria  la  richiesta
          numerica e a condizione  che  manifestino  la  volonta'  di
          esercitare tale  diritto  entro  tre  mesi  dalla  data  di
          cessazione del rapporto di lavoro. 
             3. Nei settori del turismo e dei  pubblici  esercizi  e'
          ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione
          di speciali servizi di durata non superiore ad  un  giorno,
          determinata  dai  contratti  collettivi  stipulati  con   i
          sindacati locali o nazionali aderenti  alle  confederazioni
          maggiormente   rappresentative   sul    piano    nazionale.
          Dell'avvenuta assunzione  deve  essere  data  comunicazione
          all'ufficio di  collocamento  entro  il  primo  giorno  non
          festivo successivo. 
             4.  I  lavoratori  assunti   con   contratti   a   tempo
          determinato la cui durata complessiva  non  superi  quattro
          mesi  nell'anno  solare  conservano   l'iscrizione   e   la
          posizione di graduatoria nella lista di collocamento". 
             "Art. 25 (Poteri derogatori delle commissioni  regionali
          per  l'impiego).  -  1.  Le   commissioni   regionali   per
          l'impiego, anche su proposta delle agenzie  per  l'impiego,
          al fine di incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di
          lavoro,  possono,  con  motivata  deliberazione,   proporre
          deroghe ai vincoli esistenti per le imprese in  materia  di
          assunzioni dei lavoratori, tenendo conto  delle  dimensioni
          delle imprese presenti sul  territorio  e  della  tipologia
          differenziata dalle fasce di disoccupazione, in  specie  di
          quella giovanile. 
             2. Le deliberazioni concernenti le  deroghe  di  cui  al
          comma 1 sono sottoposte, a cura del direttore  dell'ufficio
          regionale  del  lavoro   e   della   massima   occupazione,
          all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale, che adotta  le  sue  determinazioni  entro  trenta
          giorni dal ricevimento della delibera". 
             Art. 29 (Disciplina speciale per le province autonome di
          Trento  e  Bolzano).  -  1.  Le  funzioni  attribuite  alle
          commissioni circoscrizionali provinciali  e  regionali  per
          l'impiego, nell'ambito delle province autonome di Trento  e
          di Bolzano, sono  esercitate  dalle  commissioni  locali  e
          provinciali, istituite con legge provinciale ai sensi degli
          articoli 8, n. 23), e 9, n. 5), del testo unico delle leggi
          costituzionali  concernenti  lo  Statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto Adige, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e  delle  relative
          norme di attuazione. 
             2.  Le  province  autonome  di  Trento  e   di   Bolzano
          determinano    gli    ambiti    territoriali    ai     fini
          dell'istituzione delle sezioni  circoscrizionali  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 2. 
             3. Sono fatte comunque salve le competenze  delle  prov-
          ince autonome in  materia  di  apprendistato,  categorie  e
          qualifiche  dei  lavoratori,  addestramento  e   formazione
          professionale attribuite alle stesse ai sensi dello Statuto
          e delle relative norme di attuazione. 
             4. Ai fini di coordinare  l'attivita'  dell'osservatorio
          nazionale del mercato del lavoro di cui all'articolo 8  con
          quella degli osservatori istituiti dalle province autonome,
          le stesse stipulano apposite convenzioni con  il  Ministero
          del lavoro e della previdenza sociale". 
            - L'art.  5,  comma  3-  bis,  della  legge  n.  863/1984
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          30 ottobre 1984, n. 726 recante misure urgenti  a  sostegno
          ed incremento dei livelli occupazionali) cosi' recita:  "3-
          bis. In caso di assunzione di personale a  tempo  pieno  e'
          riconosciuto il diritto di  precedenza  nei  confronti  dei
          lavoratori con contratto a tempo  parziale,  con  priorita'
          per coloro che, gia'  dipendenti,  avevano  trasformato  il
          rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale". 
             -  L'art.  8,  comma  10,  della   legge   n.   407/1990
          (Disposizioni diverse per  l'attuazione  della  manovra  di
          finanza pubblica 1991-1993)  inserisce  la  lettera  a-bis)
          all'art. 10, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n.  56,
          cosi' formulata: " a-bis) liste di mobilita': lavoratori da
          lungo tempo in cassa integrazione o iscritti nelle liste di
          collocamento da lungo periodo". 
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla  registrazione  alla  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
          Note all'art. 1: 
             - L'art. 11 della citata legge n. 264/1949 (v.  in  nota
          alle premesse) cosi' recita: 
             "Art. 11. -  E'  vietato  l'esercizio  della  mediazione
          anche se gratuito quando il collocamento e' demandato  agli
          uffici autorizzati. 
             I datori di lavoro sono tenuti ad assumere i lavoratori,
          dei  quali  abbiano  bisogno,  iscritti  nelle   liste   di
          collocamento. 
             L'obbligo di cui al comma precedente non riguarda: 
              1) il coniuge, i parenti e gli affini non oltre  il  3›
          grado del datore di lavoro; 
              2) il personale avente funzioni direttive; 
              3) i lavoratori di  concetto  o  specializzati  assunti
          mediante concorso pubblico; 
              4) i  lavoratori  esclusivamente  a  compartecipazione,
          compresi i mezzadri ed i coloni parziari; 
              5)  i  domestici,  i  portieri,  gli  addetti  a  studi
          professionali e tutti coloro che sono  addetti  ai  servizi
          familiari; 
              6) i lavoratori destinati ad aziende con  non  piu'  di
          tre dipendenti oppure ad aziende rurali con non piu' di sei
          dipendenti, limitatamente a zone mistilingui o  montane  da
          determinarsi con decreto del Presidente  della  Repubblica,
          su proposta del Ministro per  il  lavoro  e  la  previdenza
          sociale, sentita la Commissione centrale. 
             La disciplina della mediazione per la categoria  di  cui
          al n. 5 sara' regolata con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica, su proposta del Ministro per  il  lavoro  e  la
          previdenza sociale, sentita  la  Commissione  centrale,  da
          emanarsi  entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore   della
          presente legge. 
             Le  Amministrazioni  dello  Stato,  comprese  quelle  ad
          ordinamento autonomo, e gli Enti  pubblici,  sono  soggetti
          all'obbligo di cui al secondo comma del presente  articolo,
          limitatamente all'assunzione di personale salariato, per la
          quale non sia prescritto concorso pubblico. 
             E' ammesso il passaggio del  lavoratore  direttamente  e
          immediatamente dall'azienda  nella  quale  e'  occupato  ad
          un'altra. 
             I nominativi degli assunti al lavoro di cui ai punti 4),
          5) e 6) e al comma precedente devono essere comunicati  dai
          datori di lavoro all'ufficio di collocamento della zona". 
             - Per l'art. 25, commi 1 e 6, della legge  n.  223/1991,
          si veda in nota al titolo.