IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 9 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
recante: "Copertura finanziaria del decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo
contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato
ed estensione agli altri Corpi di polizia", inserito dalla legge di
conversione 20 novembre 1987, n. 472, il quale estende alla Polizia
di Stato il disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 1
dicembre 1986, n. 831, concernente "Disposizioni per la realizzazione
di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze opera-
tive delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza";
Visti gli articoli 7 e 8 della predetta legge 1 dicembre 1986, n.
831;
Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 51, 52 e 53 del regolamento di servizio
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 1986;
Sentiti i sindacati di polizia piu' rappresentativi sul piano
nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza
generale del 21 novembre 1991;
Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri con nota n. 559/LEG/290/402 del 30 luglio 1992;
A D O T T A
il seguente regolamento per la concessione di alloggi
di servizio in temporanea concessione
Art. 1.
Classificazione degli alloggi
e impiego degli alloggi disponibili
1. Gli alloggi di servizio del personale appartenente ai ruoli
della Polizia di Stato sono classificati nelle seguenti categorie:
a) alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico;
b) alloggi di servizio in temporanea concessione.
2. La concessione degli alloggi di servizio di cui al comma 1,
lettera a), e' effettuata secondo i criteri e le modalita' stabilite
con apposito regolamento.
3. La concessione degli alloggi di servizio di cui al comma 1,
lettera b), e' disciplinata dal presente regolamento.
4. Gli alloggi di servizio di cui al comma 1, lettera b), sono dati
in concessione ogni qualvolta si rendano disponibili. A tal fine, e'
effettuata, in ogni sede, la ricognizione degli alloggi esistenti e
di quelli disponibili con le modalita' di volta in volta stabilite
dal capo della Polizia.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo dell'art. 9 del D.L. n.
387/1987:
"Art. 9. - 1. Le disposizioni dell'articolo 7 della
legge 1 dicembre 1986, n. 831, si applicano altresi' al
personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri
e del Corpo forestale dello Stato, sostituendo al Ministro
delle finanze rispettivamente il Ministro dell'interno, il
Ministro della difesa di concerto con quello dell'interno e
il Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto
con quello dell'interno, nonche' al Comando generale del
Corpo della guardia di finanza, rispettivamente, il
Dipartimento della pubblica sicurezza, il Comando generale
dell'Arma dei carabinieri e la Direzione generale
dell'economia montana e delle foreste.
2. Con decreto del Ministro dell'interno per il
personale della Polizia di Stato, con decreto del Ministro
della difesa di concerto con quello dell'interno per il
personale dell'Arma dei carabinieri e con decreto del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con
quello dell'interno per il personale del Corpo forestale
dello Stato, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono dettate disposizioni in analogia a
quanto disposto dall'art. 8 della legge 1 dicembre 1986,
n. 831, per il Corpo della guardia di finanza.
3. Per la formulazione dei provvedimenti di cui al comma
2, i pareri degli organi di rappresentanza del personale
previsti dai rispettivi ordinamenti devono essere
comunicati rispettivamente al Dipartimento della pubblica
sicurezza, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri e
alla Direzione generale dell'economia montana e delle
foreste entro il termine di quindici giorni dalla
richiesta, oltre il quale si intendono acquisiti.
4. I canoni stabiliti ai sensi del comma 2 sono
trattenuti sulle competenze mensili del concessionario e
vengono versati in apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per
essere riassegnati in appositi capitoli dello stato di
previsione del Ministero competente per l'accasermamento
nella misura del 20 per cento dell'importo rispettivamente
trattenuto, per le spese di manutenzione straordinaria
degli alloggi e in apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'interno - Rubrica sicurezza
pubblica, nella misura del restante 80 per cento, per la
realizzazione di nuovi alloggi per il personale di cui al
comma 1.
5. Per gli appartenenti alle forze di polizia, di cui
all'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121,
l'utilizzazione degli alloggi di servizio gratuiti connessi
all'incarico non costituisce reddito ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche.
6. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni
dell'art. 8 della legge 1 dicembre 1986".
- Si trascrive il testo degli articoli 7 e 8 della legge
n. 831/1986:
"Art. 7. - 1. Il Ministro delle finanze stabilisce, con
proprio decreto, sulla base delle esigenze rappresentate
dal Comando generale del Corpo, i criteri per la
classificazione degli alloggi di servizio nelle seguenti
categorie:
a) alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico;
b) alloggi di servizio in temporanea concessione.
2. La concessione dell'alloggio di servizio di cui alla
lettera a) del comma 1 e' autorizzata dal Comando generale
del Corpo e decade con la cessazione dell'incarico. Della
concessione e' data notizia all'Intendenza di finanza
competente per territorio.
3. I criteri per la determinazione dei canoni di
concessione degli alloggi di cui alla lettera b) del comma
1 sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sulla base
delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone
sociale.
4. Le disposizioni osservate per la concessione degli
alloggi di servizio, ivi comprese le determinazioni dei
canoni, anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono convalidate e cessano di avere
efficacia con l'emanazione del regolamento di cui all'art.
8".
"Art. 8. - 1. Entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle
finanze, con proprio decreto, emana il regolamento
contenente disposizioni per la ripartizione tra ufficiali,
sottufficiali, appuntati e finanzieri degli alloggi di cui
alla lettera b) dell'art. 7, le modalita' di assegnazione
degli alloggi stessi, il calcolo del canone e degli alri
oneri, i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi
preesistenti, la formazione delle graduatorie, con
particolare riferimento al punteggio, che e' determinato in
base alla composizione ad al reddito del nucleo familiare,
nonche' ai benefici gia' goduti o alle codizioni di disagio
di arrivo in una nuova sede, e la composizione, d'intesa
con gli organi della rappresentanza militare, di
commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi. Sono
comunque a carico del concessionario, che deve provvedersi
direttamente, le spese per le piccole riparazioni di cui
all'articolo 1609 del codice civile, nonche' le spese per
il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed
eventuali altri servizi necessari, ivi comprese, in
rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le
spese di gestione e funzionamento degli ascensori, di
pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione.
Il canone e' trattenuto sulle competenze mensili del
concessionario e viene versato in apposito capitolo dello
stato di previsione dell'entrata del bilancio statale, per
essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero
delle finanze - Guardia di finanza, nella misura del 20 per
cento dell'importo per le pese di manutenzione
straordinaria degli alloggi e del restante 80 per cento per
la realizzazione, a cura del Ministero delle finanze -
Guardia di finanza, di altri alloggi per il personale del
Corpo.
2. Il Consiglio centrale di rappresentanza - Sezione
Guardia di finanza, e' chiamato preventivamente ad
esprimere il parere sul regolamento di cui al comma 1".
- La legge n. 121/1981 concerne: "Nuovo ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza". Il testo
della legge, aggiornato alla data della pubblicazione, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario
n. 3, del 10 gennaio 1987.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati pevio parere del Consiglio di Stato, sottoposti al
visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Si trascrive il testo degli articoli 51, 52 e 53 del
regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza; approvato con D.P.R. n. 782/1985:
"Art. 51 (Alloggi di servizio individuali). - Presso
ogni ufficio, reparto o istituto della Polizia di Stato,
ove sussista la disponibilita', viene dato in concessione
onerosa al titolare, con provvedimento del capo della
Polizia, un alloggio di servizio individuale per le
esigenze del medesimo e della sua famiglia. L'alloggio
deve essere rilasciato dall'occupante non oltre il
sessantesimo giorno dalla cessazione dell'incarico che ha
dato titolo alla concessione".
"Art. 52 (Alloggi individuali). - Fermo restando quanto
previsto dall'articolo precedente, gli alloggi individuali
dei quali l'Amministrazione della pubblica sicurezza
dispone a qualsiasi titolo anche al di fuori degli uffici,
reparti o istituti o nelle loro pertinenze, possono essere
dati in concessione onerosa al personale della Polizia di
Stato che ne faccia richiesta.
L'assegnazione compete alla commissione di cui all'art.
53 secondo le modalita' e criteri, stabiliti da apposito
decreto del Ministro dell'interno, che devono tener conto,
in particolare, delle funzioni svolte dall'interessato e
delle situazioni personali e familiari.
E' in ogni caso vietato al personale che occupa
l'alloggio di modificare, senza autorizzazione
ministeriale, in tutto o in parte, la struttura interna o
esterna degli alloggi medesimi.
Gli alloggi individuali devono essere rilasciati entro
un mese dal trasferimento ad altra sede o dalla cessazione
dal servizio per qualsiasi causa dell'interessato.
Il termine di cui al precedente comma e' prorogato di un
anno per i familiari delle "vittime del dovere" di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni,
purche' conviventi con il dipendente al momento del decesso
di quest'ultimo".
"Art. 53 (Commissione per la concessione degli alloggi
individuali).- Per la concessione degli alloggi individuali
al personale della Polizia di Stato e' istituita, in ogni
provincia, una commissione presieduta dal questore e
composta da quattro appartenenti ai ruoli del personale
della Polizia di Stato, di cui due designati dal questore e
due designati dai sindacati piu' rappresentativi a livello
provinciale, da scegliersi tra il personale in servizio
negli uffici, reparti o istituti nella provincia".
- Il D.P.R. n. 748/1972 concerne: "Disciplina delle
funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo".
- Il D.M. 6 agosto 1986 concerne la determinazione delle
modalita' ed i criteri per l'assegnazione degli alloggi
individuali.