IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni concernenti la soppressione degli enti e delle casse previdenziali, al fine di razionalizzare il settore unificando le rispettive attribuzioni in un unico istituto; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. E' istituito, con effetto dal 18 febbraio 1993, l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ente di diritto pubblico, iscritto nella categoria I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Esso ha sede in Roma, e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro e adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicita' ed imprenditorialita'. L'Istituto svolge i compiti che le disposizioni vigenti attribuiscono all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEDP), alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e ai coadiutori, amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. 2. Con effetto dal 18 febbraio 1993, l'ENPAS, l'INADEL, l'ENPDEDP e le casse di previdenza di cui al comma 1 sono soppressi; la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e' soppressa e le relative strutture organizzative sono trasferite all'INPDAP. 3. L'INPDAP succede, con effetto dal 18 febbraio 1993, all'ENPAS, all'INADEL, all'ENPDEDP e alla casse di previdenza nei rapporti attivi e passivi ad essi inerenti, nonche' nella titolarita' dei rispettivi patrimoni, ciascuno dei quali costituisce, ad ogni effetto, un patrimonio separato, oggetto di altrettante gestioni economico-finanziarie autonome al fine di garantire l'equilibrio tecnico-finanziario delle stesse. Su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'INPDAP, ne' azioni dei creditori delle altre gestioni. 4. Le gestioni di cui al comma 3 hanno autonomia economico- patrimoniale e nei rispettivi bilanci vengono iscritti i patrimoni esistenti alla data del 18 febbraio 1993, nonche' i beni successivamente acquisiti con le risorse finanziarie e le rendite delle gestioni stesse. Tutte le spese di amministrazione sono imputate alle gestioni in quota proporzionale al numero degli assicurati. 5. I beni mobili ed immobili e ogni altra attivita' appartenenti agli enti, all'Istituto e alle casse di cui al comma 1, alla data del 18 febbraio 1993, nonche' i beni e le attivita' successivamente acquisiti con l'impiego delle risorse finanziarie delle gestioni stesse, sono amministrati dall'INPDAP. Non e' consentito, se non nei limiti e secondo le modalita' previste dalle disposizioni vigenti alla predetta data, il trasferimento da una gestione autonoma ad altra di beni mobili o immobili, di attivita' o di risorse finanziarie, comprese quelle eventualmente provenienti da alienazione di beni mobili od immobili o dalla dismissione di attivita'. 6. Le gestioni autonome sono tenute ad assicurare ai rispettivi iscritti i trattamenti, le prestazioni previdenziali, assistenziali e creditizie ad essi dovuti alla data del 18 febbraio 1993, salve le variazioni derivanti da successive disposizioni di legge. Nulla e' innovato in materia di contribuzioni, prestazioni previdenziali, assistenziali, creditizie e recupero di crediti e nelle relative pro- cedure previste dai rispettivi ordinamenti. In nessun caso gli iscritti ad una gestione autonoma possono richiedere od ottenere trattamenti e prestazioni dovuti, in base alla normativa vigente, ad iscritti a gestioni autonome diverse. 7. Le gestioni autonome esercitano le funzioni e le attivita' degli enti, dell'Istituto e delle casse di cui al comma 1 secondo le disposizioni vigenti per tali enti, Istituto e casse e conservano la rispettiva struttura amministrativa e organizzativa, salvo per quanto disposto dal presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 2.