IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni concernenti la soppressione degli  enti  e  delle  casse
previdenziali, al fine di razionalizzare  il  settore  unificando  le
rispettive attribuzioni in un unico istituto; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 aprile 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. E' istituito, con  effetto  dal  18  febbraio  1993,  l'Istituto
nazionale  di  previdenza  per  i   dipendenti   dell'amministrazione
pubblica (INPDAP), ente di diritto pubblico, iscritto nella categoria
I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975,  n.  70.  Esso  ha
sede in Roma, e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e del Ministero del tesoro  e  adempie  alle
funzioni   attribuitegli   con    criteri    di    economicita'    ed
imprenditorialita'. L'Istituto svolge i compiti che  le  disposizioni
vigenti attribuiscono all'Ente nazionale di previdenza ed  assistenza
per  i  dipendenti  statali  (ENPAS),  all'Istituto   nazionale   per
l'assistenza ai  dipendenti  degli  enti  locali  (INADEL),  all'Ente
nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto  pubblico
(ENPDEDP), alla Cassa per  le  pensioni  dei  dipendenti  degli  enti
locali, alla Cassa per le pensioni agli  insegnanti  di  asilo  e  di
scuole elementari parificate, alla Cassa per le pensioni ai  sanitari
e  alla  Cassa  per  le  pensioni  agli  ufficiali  giudiziari  e  ai
coadiutori, amministrate dalla Direzione generale degli  istituti  di
previdenza del Ministero del tesoro. 
  2. Con effetto dal 18 febbraio 1993, l'ENPAS, l'INADEL, l'ENPDEDP e
le casse di previdenza di cui al comma 1 sono soppressi; la Direzione
generale degli istituti di previdenza del  Ministero  del  tesoro  e'
soppressa e  le  relative  strutture  organizzative  sono  trasferite
all'INPDAP. 
  3. L'INPDAP succede, con effetto dal 18 febbraio  1993,  all'ENPAS,
all'INADEL, all'ENPDEDP e  alla  casse  di  previdenza  nei  rapporti
attivi e passivi ad essi  inerenti,  nonche'  nella  titolarita'  dei
rispettivi  patrimoni,  ciascuno  dei  quali  costituisce,  ad   ogni
effetto, un patrimonio  separato,  oggetto  di  altrettante  gestioni
economico-finanziarie autonome  al  fine  di  garantire  l'equilibrio
tecnico-finanziario delle stesse.  Su  ciascun  patrimonio  non  sono
ammesse azioni dei creditori dell'INPDAP, ne'  azioni  dei  creditori
delle altre gestioni. 
  4. Le gestioni  di  cui  al  comma  3  hanno  autonomia  economico-
patrimoniale e nei rispettivi bilanci vengono  iscritti  i  patrimoni
esistenti  alla  data  del  18  febbraio   1993,   nonche'   i   beni
successivamente acquisiti con le risorse  finanziarie  e  le  rendite
delle  gestioni  stesse.  Tutte  le  spese  di  amministrazione  sono
imputate  alle  gestioni  in  quota  proporzionale  al  numero  degli
assicurati. 
  5. I beni mobili ed immobili e ogni  altra  attivita'  appartenenti
agli enti, all'Istituto e alle casse di cui al comma 1, alla data del
18 febbraio 1993, nonche'  i  beni  e  le  attivita'  successivamente
acquisiti con l'impiego  delle  risorse  finanziarie  delle  gestioni
stesse, sono amministrati dall'INPDAP. Non e' consentito, se non  nei
limiti e secondo le modalita'  previste  dalle  disposizioni  vigenti
alla predetta data, il trasferimento  da  una  gestione  autonoma  ad
altra  di  beni  mobili  o  immobili,  di  attivita'  o  di   risorse
finanziarie, comprese quelle eventualmente provenienti da alienazione
di beni mobili od immobili o dalla dismissione di attivita'. 
  6. Le gestioni autonome sono tenute  ad  assicurare  ai  rispettivi
iscritti i trattamenti, le prestazioni previdenziali, assistenziali e
creditizie ad essi dovuti alla data del 18 febbraio  1993,  salve  le
variazioni derivanti da successive disposizioni di  legge.  Nulla  e'
innovato in  materia  di  contribuzioni,  prestazioni  previdenziali,
assistenziali, creditizie e recupero di crediti e nelle relative pro-
cedure previste  dai  rispettivi  ordinamenti.  In  nessun  caso  gli
iscritti ad una gestione  autonoma  possono  richiedere  od  ottenere
trattamenti e prestazioni dovuti, in base alla normativa vigente,  ad
iscritti a gestioni autonome diverse. 
  7. Le gestioni autonome esercitano le funzioni e le attivita' degli
enti, dell'Istituto e delle casse  di  cui  al  comma  1  secondo  le
disposizioni vigenti per tali enti, Istituto e casse e conservano  la
rispettiva struttura amministrativa e organizzativa, salvo per quanto
disposto dal presente decreto e fino alla data di entrata  in  vigore
del regolamento di cui all'articolo 2, comma 2.