IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla regolazione degli oneri a carico dello Stato derivanti dai disavanzi delle gestioni di ammasso di prodotti agricoli, al fine di contenere la lievitazione dei relativi interessi e spese; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Per la regolazione del debito dello Stato, assunto in base ad atti formali, riveniente dai finanziamenti assistiti da privilegio, in dipendenza delle campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti agricoli, e comprensivo degli oneri per spese di bollo ed interessi passivi, e' autorizzato il rilascio alla Banca d'Italia di titoli di Stato con godimento 1' gennaio 1993, senza corresponsione di interesse, in sostituzione dei titoli di credito detenuti dallo stesso Istituto di emissione. 2. Il rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 1 e' subordinato all'intervenuta registrazione da parte della Corte dei conti dei decreti di approvazione dei rendiconti delle gestioni alle quali essi si riferiscono, restando comunque impregiudicati i diritti dello Stato. 3. Contestualmente al rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 1, la Banca d'Italia provvede per conto dello Stato all'annullamento del corrispondente ammontare dei titoli di credito detenuti ed alla loro conservazione ai termini di legge. 4. Il Ministro del tesoro, per gli effetti di cui al comma 1, e' autorizzato ad emettere i titoli di Stato di cui al comma 3, ed a stabilirne con proprio decreto le caratteristiche e la durata massima, comunque non superiore ad anni trenta, nonche' il piano di rimborso.