IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
numeri 616 e 617;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'art. 3
il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica
siano emanate norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione del
codice della strada;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di
approvazione del nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, di approvazione del regolamento di esecuzione e di attuazione
del codice della strada;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 15 aprile 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 aprile 1993;
Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti;
E M A N A
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Al titolo II, capo I, paragrafo 1 - Fasce di rispetto - del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) all'art. 26 (art. 16 Cod. str.) il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
" 2. Fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4
del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle
nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni
integrali o negli ampliamenti
fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
a) 60 m per le strade di tipo A;
b) 40 m per le strade di tipo B;
c) 30 m per le strade di tipo C;
d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle 'strade
vicinali' come definite dall'art. 3, comma 1, n. 52 del codice;
e) 10 m per le 'strade vicinali' di tipo F.";
b) dopo il comma 2 del predetto art. 26 sono inseriti i
seguenti:
"2-bis. Fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi
dell'art. 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come
edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel
caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta,
ovvero se per tali zone siano gia' esecutivi gli strumenti
urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da
rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a
demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade,
non possono essere inferiori a:
a) 30 m per le strade di tipo A;
b) 20 m per le strade di tipo B;
c) 10 m per le strade di tipo C.
2-ter. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 2-bis, non
sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della
sicurezza della circolazione. Non sono parimenti stabilite distanze
minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi
previsti o in corso di realizzazione.
2-quater. Le distanze dal confine stradale, fuori dei centri
abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di
cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade,
non possono essere inferiori a:
a) 5 m per le strade di tipo A, B;
b) 3 m per le strade di tipo C, F.
2-quinquies. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma
2-quater, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai
fini della sicurezza della circolazione. Non sono parimenti stabilite
distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti
edilizi previsti o in corso di realizzazione.";
c) l'art. 28 (art. 18 Cod. str.) e' sostituito dal seguente:
"Art. 28 (Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati).
- 1. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati,
da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e
conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le
strade, non possono essere inferiori a:
a) 30 m per le strade di tipo A;
b) 20 m per le strade di tipo D.
2. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non
sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della
sicurezza della circolazione.
3. In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal
confine stradale da rispettare nei centri abitati non possono essere
inferiori a:
a) 30 m per le strade di tipo A;
b) 20 m per le strade di tipo D ed E;
c) 10 m per le strade di tipo F.
4. Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri
abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di
cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade,
non possono essere inferiori a:
a) m 3 per le strade di tipo A;
b) m 2 per le strade di tipo D.
5. Per le altre strade, nei casi di cui al comma 4, non sono
stabilite, distanze minime dal confine stradale ai fini della
sicurezza della circolazione.".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il D.P.R. n. 616/1977 reca attuazione della delega di
cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in
materia di trasferimento e di delega di funzioni statali
alle regioni a statuto ordinario.
- Il D.P.R. n. 617/1977 reca la soppressione di uffici
centrali e periferici delle amministrazioni statali.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli
anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di
"regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio
di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della
Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- La legge n. 190/1991 reca delega al Governo per la
revisione delle norme concernenti la disciplina della
circolazione stradale.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 26 del D.P.R. n. 495/1992, quale
risulta a seguito delle modifiche apportate dal presente
decreto, e' il seguente:
"Art. 26 (Art. 16 Cod. str.) (Fasce di rispetto fuori
dai centri abitati). - 1. La distanza dal confine stradale,
fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali,
fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione, lateralmente
alle strade non puo' essere inferiore alla profondita' dei
canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non puo'
essere inferiore a 3 m.
2. Fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi
dell'art. 4 del codice, le distanze dal confine stradale,
da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni
conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti
fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
a) 60 m per le strade di tipo A;
b) 40 m per le strade di tipo B;
c) 30 m per le strade di tipo C;
d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle
'strade vicinali' come definite dall'art. 3, comma 1, n. 52
del codice;
e) 10 m per le 'strade vicinali' di tipo F.
2-bis. Fuori dei centri abitati, come delimitati ai
sensi dell'art. 4 del codice, ma all'interno delle zone
previste come edificabili o trasformabili dallo strumento
urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia
suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone
siano gia' esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi,
le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove
costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni
integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non
possono essere inferiori a:
a) 30 m per le strade di tipo A;
b) 20 m per le strade di tipo B;
c) 10 m per le strade di tipo C.
2-ter. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al
comma 2-bis, non sono stabilite distanze minime dal confine
stradale ai fini della sicurezza della circolazione. Non
sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di
quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in
corso di realizzazione.
2-quater. Le distanze dal confine stradale, fuori dei
centri abitati, da rispettare nella costruzione o
ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e
consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere
inferiori a:
a) 5 m per le strade di tipo A, B;
b) 3 m per le strade di tipo C, F.
2-quinquies. Per le strade di tipo F, nel caso di cui
al comma 2-quater, non sono stabilite distanze minime dal
confine stradale ai fini della sicurezza della
circolazione. Non sono parimenti stabilite distanze minime
dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi
previsti o in corso di realizzazione.
3. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri
abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente
alla strada, non puo' essere inferiore alla massima altezza
raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento
del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.
4. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri
abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle
strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad
altezza non superiore ad 1 m sul terreno non puo' essere
inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le
recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte
in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali
similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel
terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.
5. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri
abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle
strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1
m sul terreno, non puo' essere inferiore a 3 m. Tale
distanza si applica anche per le recinzioni di altezza
superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al
comma 4, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul
terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal
suolo".