IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere interventi a favore delle aziende agricole, singole o associate, danneggiate dall'infezione di afta epizootica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della sanita'; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Alle aziende agricole, singole od associate, danneggiate dall'infezione di afta epizootica verificatasi nell'anno 1993, nei territori delle regioni in cui e' stato dichiarato lo stato di calamita' con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 7 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1993, sono concesse le provvidenze contributive e creditizie indicate nel presente decreto.