IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  prevedere
interventi a favore delle  aziende  agricole,  singole  o  associate,
danneggiate dall'infezione di afta epizootica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 maggio 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri
del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica  e  della
sanita'; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
 
  1.  Alle  aziende  agricole,  singole  od  associate,   danneggiate
dall'infezione di afta epizootica verificatasi  nell'anno  1993,  nei
territori delle regioni in  cui  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
calamita' con decreto del Ministro dell'agricoltura e  delle  foreste
in data 7 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92  del
21  aprile  1993,  sono  concesse  le  provvidenze   contributive   e
creditizie indicate nel presente decreto.