IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, con  il  quale
e'  stato  istituito  il  Comitato  nazionale  per  la  tutela  della
denominazione di origine controllata degli oli;
  Considerato che, ai sensi del citato  art.  14,  comma  2,  occorre
stabilire  le  norme  sull'organizzazione  e  sul  funzionamento  del
Comitato;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza  generale
del 29 ottobre 1992;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 26 febbraio 1993;
  Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                          Sede del Comitato
  1. Il Comitato nazionale  per  la  tutela  delle  denominazioni  di
origine degli oli, istituito ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.
169,  d'ora  in  avanti  denominato  "Comitato",  ha  sede  presso il
Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della
produzione agricola.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -   La  legge  n.  169/1992  reca:  "Disciplina  per  il
          riconoscimento della denominazione di  origine  controllata
          degli  oli  di oliva vergini ed extravergini". Si trascrive
          il testo del relativo art. 14:
             "Art. 14. - 1. E' istituito il Comitato nazionale per la
          tutela della denominazione  di  origine  controllata  degli
          oli.
             2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica, su
          proposta del Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,
          sono   stabilite   le   norme   sull'organizzazione  e  sul
          funzionamento del Comitato.
             3. Il Comitato,  i  cui  componenti  sono  nominati  con
          decreto  del  Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e'
          composto da:
              a)  un  funzionario  del  Ministero  dell'agricoltura e
          delle foreste;
              b) un funzionario  del  Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato;
              c)  un  funzionario  del  Ministero  del  commercio con
          l'estero;
              d)  un  funzionario  dell'Istituto  nazionale  per   il
          commercio estero;
              e)   un   membro   scelto   in   una   terna  designata
          dall'Accademia dell'olivo;
              f) un esperto particolarmente competente in materia  di
          olivicoltura;
              g)  tre  membri,  esperti  nel settore, designati dalle
          organizzazioni  agricole  maggiormente  rappresentative   a
          livello nazionale;
              h)   un   rappresentante   per  ciascuna  delle  unioni
          nazionali di produttori  olivicoli  riconosciute  ai  sensi
          della   legge   20  ottobre  1978,  n.  674,  e  successive
          modificazioni;
              i) un rappresentante dell'Unione italiana delle  camere
          di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
              l)  due membri in rappresentanza degli oleifici sociali
          e delle cooperative agricole produttrici;
              m) un assaggiatore scelto fra gli iscritti all'albo  di
          cui all'articolo l7;
              n)  un  membro  scelto  in  una  terna  designata dalle
          associazioni nazionali degli industriali oleari;
              o) un  membro  scelto  in  una  terna  designata  dalle
          organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti oleari;
              p)  un  membro  scelto  in  una  terna  designata dalle
          associazioni nazionali dei consumatori;
              q) un  rappresentante  del  Consiglio  nazionale  delle
          ricerche;
              r)  un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la
          elaiotecnica.
             4.   Il   Comitato   e'    presieduto    dal    Ministro
          dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato e per
          il   suo   funzionamento  si  avvale  delle  strutture  del
          Ministero individuate dal decreto di cui al comma 2.
             5. La carica di membro del Comitato dura cinque  anni  e
          non e' immediatamente rinnovabile".
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               c) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
 
          Nota all'art. 1:
             -  Per il titolo della legge n. 169/1992 si veda in nota
          alle premesse.