IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, con il quale e' stato istituito il Comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine controllata degli oli; Considerato che, ai sensi del citato art. 14, comma 2, occorre stabilire le norme sull'organizzazione e sul funzionamento del Comitato; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 29 ottobre 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 febbraio 1993; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Sede del Comitato 1. Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine degli oli, istituito ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 169, d'ora in avanti denominato "Comitato", ha sede presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge n. 169/1992 reca: "Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini". Si trascrive il testo del relativo art. 14: "Art. 14. - 1. E' istituito il Comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine controllata degli oli. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono stabilite le norme sull'organizzazione e sul funzionamento del Comitato. 3. Il Comitato, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' composto da: a) un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; b) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; c) un funzionario del Ministero del commercio con l'estero; d) un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio estero; e) un membro scelto in una terna designata dall'Accademia dell'olivo; f) un esperto particolarmente competente in materia di olivicoltura; g) tre membri, esperti nel settore, designati dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale; h) un rappresentante per ciascuna delle unioni nazionali di produttori olivicoli riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e successive modificazioni; i) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; l) due membri in rappresentanza degli oleifici sociali e delle cooperative agricole produttrici; m) un assaggiatore scelto fra gli iscritti all'albo di cui all'articolo l7; n) un membro scelto in una terna designata dalle associazioni nazionali degli industriali oleari; o) un membro scelto in una terna designata dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti oleari; p) un membro scelto in una terna designata dalle associazioni nazionali dei consumatori; q) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche; r) un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la elaiotecnica. 4. Il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato e per il suo funzionamento si avvale delle strutture del Ministero individuate dal decreto di cui al comma 2. 5. La carica di membro del Comitato dura cinque anni e non e' immediatamente rinnovabile". - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; c) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1: - Per il titolo della legge n. 169/1992 si veda in nota alle premesse.