IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto  l'art.  31, comma 2, della legge 28 marzo 1968, n. 434, come
sostituito dall'art. 10, comma 2, della legge 21  febbraio  1991,  n.
54,   che   istituisce   l'esame   di   Stato  per  il  conseguimento
dell'abilitazione all'esercizio della libera  professione  di  perito
agrario;
  Vista  la  legge 8 dicembre 1956, n. 1378, ed in particolare l'art.
3, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro della pubblica
istruzione siano adottate norme  regolamentari  per  disciplinare  lo
svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio delle libere
professioni;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
  Sentito il Collegio nazionale dei periti agrari;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato espresso nella adunanza
generale del 29 ottobre 1992;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma  dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n.
259 del 25 gennaio 1993);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                      Sessioni - Sedi di esame
  1. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera
professione di perito agrario hanno luogo ogni anno in unica sessione
indetta  con  ordinanza  del  Ministro  della   pubblica   istruzione
pubblicata, entro il 30 giugno di ogni anno, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
  2.  Le  prove  di  esame hanno inizio in tutte le sedi nello stesso
giorno previsto dall'ordinanza ministeriale e proseguono  secondo  il
calendario stabilito a norma degli articoli seguenti.
  3.  Salvo  quanto  previsto  nel  successivo  art.  9, gli esami si
svolgono in sede regionale o interregionale, a seconda del numero dei
candidati che presentano la domanda, nelle citta' sedi degli istituti
tecnici agrari statali di volta in volta indicati  nell'ordinanza  di
cui al precedente paragrafo 1.
  4.  I candidati possono presentare domanda di ammissione agli esami
soltanto all'istituto tecnico agrario statale sede regionale d'esame,
di  cui  all'elenco  allegato  all'annuale  ordinanza   prevista   al
paragrafo  1  del presente articolo.   Detta domanda verra' inoltrata
all'istituto prescelto per il tramite del Collegio dei periti  agrari
competente  ad  attestare  il soddisfacimento dei requisiti di cui al
comma 2 dell'art. 10 della legge 21 febbraio 1991, n. 54.
  5. Il contributo di L. 3.000 e  la  tassa  di  L.  10.000  previsti
dall'art.  4  della  legge  8  dicembre  1956,  n. 1378, e successive
modificazioni, sono versati dai  candidati  in  favore  dell'istituto
tecnico statale prescelto come sede di esame.
          AVVERTENZA:
   Per  ragioni  di  urgenza si omette la pubblicazione delle note al
presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del  regolamento  di
esecuzione  del  testo  unico  delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi,  sulla  emanazione  dei  decreti  del  Presidente  della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.