IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 35, lettera a), della legge 5 giugno 1962, n. 616; Visti: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) firmata a Londra il 1 novembre 1974, resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313; gli emendamenti al capitolo II-1 della convenzione medesima, regole 23 e 42, adottati dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) il 21 aprile 1988, e le regole 8, 20 e 22 adottate dall'Organizzazione medesima il 28 ottobre 1988, entrati in vigore, con la procedura automatica di cui all'art. VIII della stessa convenzione, rispettivamente il 22 ottobre 1989 ed il 29 aprile 1990; Ritenuto necessario, ai fini della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, estendere taluni precetti della normativa internazionale che riguardano, in riferimento alle navi da passeggeri con locali da carico ro-ro ed alle navi da carico ro-ro, la prevenzione ed il controllo dei danni alla integrita' dello scafo e delle sovrastrutture, l'installazione dell'illuminazione di emergenza supplementare e le condizioni di stabilita' delle navi anche a navi nazionali non soggette alla convenzione; Visto il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; Considerata l'opportunita' di integrare il predetto regolamento di sicurezza; Udito il parere del Comitato centrale per la sicurezza della navigazione; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 dicembre 1992; Visto l'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1993; Sulla proposta del Ministro della marina mercantile; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Le navi da passeggeri con locali da carico ro-ro o di categoria speciale e le navi da carico ro-ro che trasportano personale tecnico, operai o conducenti di rotabili in numero superiore a 12, in navigazione nazionale o in navigazione nazionale costiera, devono osservare le disposizioni di cui all'art. 2. 2. Tali disposizioni si applicano alle navi nuove dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle stesse disposizioni sono tenute ad adeguarsi le navi esistenti entro un anno dalla predetta data. 3. Sono navi nuove quelle la cui costruzione e' iniziata il giorno di entrata in vigore del presente decreto o posteriormente. 4. Sono navi esistenti quelle la cui costruzione e' iniziata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 35, lettera a), della legge n. 616/1962 (Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare) e' il seguente: "Art. 35 (Emanazione dei regolamenti di esecuzione). - Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri competenti, saranno emanati i regolamenti per l'esecuzione della presente legge per determinare: a) i requisiti ai quali devono rispondere le navi, secondo i loro vari tipi e secondo la specie di navigazione e di traffico cui sono adibite, ai fini della sicurezza della navigazione; (Omissis)". - Il comma 1, lettera a), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.