IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 35, lettera a), della legge 5 giugno 1962, n. 616;
  Visti:
   la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana
in  mare (SOLAS) firmata a Londra il 1  novembre 1974, resa esecutiva
con legge 23 maggio 1980, n. 313;
   gli emendamenti  al  capitolo  II-1  della  convenzione  medesima,
regole 23 e 42, adottati dall'Organizzazione internazionale marittima
(IMO)   il  21  aprile  1988,  e  le  regole  8,  20  e  22  adottate
dall'Organizzazione medesima il 28 ottobre 1988, entrati  in  vigore,
con  la  procedura  automatica  di  cui  all'art.  VIII  della stessa
convenzione, rispettivamente il 22 ottobre 1989 ed il 29 aprile 1990;
  Ritenuto necessario, ai fini della sicurezza  della  navigazione  e
della  vita  umana in mare, estendere taluni precetti della normativa
internazionale che riguardano, in riferimento alle navi da passeggeri
con locali  da  carico  ro-ro  ed  alle  navi  da  carico  ro-ro,  la
prevenzione  ed  il controllo dei danni alla integrita' dello scafo e
delle sovrastrutture, l'installazione dell'illuminazione di emergenza
supplementare e le condizioni di stabilita' delle navi anche  a  navi
nazionali non soggette alla convenzione;
  Visto  il  regolamento  per  la sicurezza della navigazione e della
vita umana in  mare,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
  Considerata  l'opportunita' di integrare il predetto regolamento di
sicurezza;
  Udito il parere  del  Comitato  centrale  per  la  sicurezza  della
navigazione;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 17 dicembre 1992;
  Visto l'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23  agosto  1988,
n. 400;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 marzo 1993;
  Sulla proposta del Ministro della marina mercantile;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Le navi da passeggeri con locali da carico ro-ro o di  categoria
speciale e le navi da carico ro-ro che trasportano personale tecnico,
operai  o  conducenti  di  rotabili  in  numero  superiore  a  12, in
navigazione nazionale o in  navigazione  nazionale  costiera,  devono
osservare le disposizioni di cui all'art. 2.
  2.  Tali  disposizioni  si  applicano alle navi nuove dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Alle stesse disposizioni sono
tenute ad adeguarsi le navi esistenti entro un  anno  dalla  predetta
data.
  3.  Sono navi nuove quelle la cui costruzione e' iniziata il giorno
di entrata in vigore del presente decreto o posteriormente.
  4. Sono navi  esistenti  quelle  la  cui  costruzione  e'  iniziata
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - Il testo dell'art. 35,  lettera  a),  della  legge  n.
          616/1962 (Sicurezza della navigazione e della vita umana in
          mare) e' il seguente:
             "Art.  35  (Emanazione dei regolamenti di esecuzione). -
          Con decreti del Presidente della  Repubblica,  su  proposta
          del  Ministro  per  la marina mercantile, di concerto con i
          Ministri competenti,  saranno  emanati  i  regolamenti  per
          l'esecuzione della presente legge per determinare:
               a)  i  requisiti  ai  quali devono rispondere le navi,
          secondo i loro vari tipi e secondo la specie di navigazione
          e di traffico cui sono adibite,  ai  fini  della  sicurezza
          della navigazione;
              (Omissis)".
             -  Il  comma  1, lettera a), dell'art. 17 della legge n.
          400/1988   (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo    e
          ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri)
          prevede che con decreto del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          parere  del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
          novanta giorni  dalla  richiesta,  possano  essere  emanati
          regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei
          decreti  legislativi.    Il  comma  4 dello stesso articolo
          stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbbano recare la
          denominazione  di  "regolamento",  siano  adottati   previo
          parere  del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.