IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la sentenza n. 1456/92 in data 12 giugno 1992 del TAR del Lazio - III sezione, pubblicata il 5 novembre 1992, che ha annullato il decreto del Ministro della marina mercantile in data 18 ottobre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 1991, attuativo delle disposizioni di cui al decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di canoni per le concessioni demaniali marittime; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. I canoni annui relativi alle concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime, regolamentate ai sensi degli articoli 36 e 38 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e degli articoli 8, 9 e 35 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono aumentati, per le concessioni aventi decorrenza dagli anni 1990, 1991 e 1992, rispettivamente, del 40 per cento, del 60 per cento e dell'80 per cento con riferimento alle misure dei canoni normali dovuti nel 1989 ai sensi delle disposizioni attuative del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, purche' il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone. 2. Per il periodo anteriore al 1989 restano fermi, ancorche' non approvati, i canoni indicati nelle tabelle predisposte dalle capitanerie di porto di intesa con le intendenze di finanza, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1' dicembre 1981, n. 692, ovvero individuati secondo le intese di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1501.