IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190;
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 giugno 1993;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 giugno 1993;
  Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. Le disposizioni contenute nel titolo III del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, si applicano dal 1  ottobre 1993.
  2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a)  all'art.  236, comma 1, le parole: "alla scadenza di mesi sei
dalla entrata in vigore del presente codice"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "al 30 settembre 1993";
    b) all'art. 239, comma 1, le parole: "da mesi sei dall'entrata in
vigore  del  presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1
ottobre 1993";
    c) all'art. 239, comma 2, le parole: "dalla scadenza di sei  mesi
dall'entrata  in  vigore  del  presente codice" sono sostituite dalle
seguenti: "dal 1  ottobre 1993".