IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1993; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1993; Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. Le disposizioni contenute nel titolo III del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano dal 1 ottobre 1993. 2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 236, comma 1, le parole: "alla scadenza di mesi sei dalla entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 settembre 1993"; b) all'art. 239, comma 1, le parole: "da mesi sei dall'entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1 ottobre 1993"; c) all'art. 239, comma 2, le parole: "dalla scadenza di sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1 ottobre 1993".