IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la legge 13 dicembre 1986, n. 874, contenente norme relative
ai limiti di altezza per la partecipazione a concorsi pubblici;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  datato
22 luglio 1987, n. 411, contenente specifici limiti di altezza per la
partecipazione  a concorsi pubblici ed in particolare l'art. 3, punto
2, che prevede per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad  allievo
permanente  del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco un'altezza non
inferiore a m 1,65 e non superiore a m 1,80;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990,  n.
335,  concernente  il  regolamento  per  il  recepimento  delle norme
risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo  10  febbraio  1990
che reca, tra l'altro, la definizione dei nuovi profili professionali
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  Vista  la  richiesta  motivata del Ministero dell'interno Direzione
generale della protezione civile e dei  servizi  antincendi,  di  cui
alla nota n. 3045/16 datata 27 marzo 1993, relativa alla modifica del
sopracitato  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 411
datato 22 luglio 1987 concernente la rimozione del limite massimo  di
statura fissato in m 1,80 per l'ammissione ai concorsi pubblici per i
vigili del fuoco;
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  abrogare  detto  limite massimo di
statura attualmente vigente per l'ammissione ai concorsi a  posti  di
vigile del fuoco;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali del personale dei vigili del
fuoco maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
  Sentita la commissione nazionale per la realizzazione della parita'
tra uomo e donna, istituita presso la Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 25 febbraio 1993;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  L'art. 3, comma 2, del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, e' sostituito dal seguente:
  "Per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e' richiesta una statura non inferiore
a m 1,65".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             - L'art. 1 della legge n. 874/1986 cosi' recita:
             "Art.  1.  -  L'altezza  delle  persone  non costituisce
          motivo alcuno di discriminazione per la  partecipazione  ai
          concorsi  pubblici indetti dalle pubbliche amministrazioni,
          comprese quelle  ad  ordinamento  autonomo,  e  dagli  enti
          pubblici, salvo i casi previsti dall'art. 2".
             - L'art. 2 della medesima legge cosi' recita:
             "Art.  2. - Entro i successivi novanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente  legge,  il  Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  puo'  stabilire, con proprio
          decreto, sentiti i Ministri interessati, le  organizzazioni
          sindacali  piu'  rappresentative e la Commissione nazionale
          per  la  realizzazione  della  parita'  tra  uomo  e  donna
          istituita  presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          le  mansioni  e  qualifiche  speciali  per  le   quali   e'
          necessario  definire  un  limite  di altezza e la misura di
          detto limite.
             La norma di cui all'art. 1 non si  applica  ai  concorsi
          gia'  banditi alla data di entrata in vigore della presente
          legge".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 3 del D.P.C.M.  n.  411/1987,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  3  (Ministero  dell'interno:  Polizia  di Stato e
          Corpo  nazionale  dei  vigili  del   fuoco).   -   1.   Per
          l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad allievo agente,
          ad allievo vice ispettore, a vice commissario della Polizia
          di Stato e per i candidati al concorso per l'ammissione  al
          corso  quadriennale  presso l'Istituto superiore di Polizia
          di Stato e' richiesta una statura non inferiore  a  m  1,65
          per gli uomini e a m 1,58 per le donne.
             2.  Per  l'ammissione  ai concorsi a posti di vigile del
          fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' richiesta
          una statura non inferiore a m 1,65".