IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto il testo unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo
statuto  speciale  per  il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n.
1017, concernente norme di attuazione dello  statuto  speciale  della
regione  Trentino-Alto  Adige  in  materia di artigianato, incremento
della produzione industriale, cave e  torbiere,  commercio,  fiere  e
mercati,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  del Presidente della
Repubblica 24 marzo 1981, n. 228;
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,  recante
norme   sul  sistema  statistico  nazionale  e  sulla  organizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi  dell'art.  24  della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 giugno 1993;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie  e  gli
affari regionali;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  I  primi  quattro commi dell'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, come integrato dall'art.  2
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 228,
sono sostituiti dai seguenti:
  " 1. Con legge provinciale e' stabilito l'ordinamento  dell'ufficio
di   statistica  garantendone  la  piena  indipendenza  dagli  organi
provinciali. L'ufficio stesso svolge i  compiti  ad  esso  attribuiti
dalla  legge  provinciale per le materie di competenza delle province
autonome. Per gli atti di  cui  all'art.  5,  comma  2,  del  decreto
legislativo   6  settembre  1989,  n.  322,  si  applica  il  decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266.
   2. Gli uffici di cui al comma 1 fanno parte del Sistema statistico
nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n.  322,  e
corrispondono  direttamente  con  l'ISTAT  -  Istituto  nazionale  di
statistica, e con gli altri uffici del Sistema stesso.
   3. Fatta eccezione per le rilevazioni di carattere campionario non
aventi rappresentativita' a livello regionale e di  quelle  derivanti
da   atti   amministrativi  ed  effettuate  direttamente  dall'organo
titolare della rilevazione attraverso propri uffici  ed  organi,  gli
uffici  di  cui  al  comma  1,  nell'ambito  del  Sistema  statistico
nazionale, effettuano - in particolare curando, salvo diversa intesa,
la verifica, la correzione e la memorizzazione dei dati
  rilevati -  i  censimenti  e  le  altre  rilevazioni  previste  dal
programma statistico nazionale in conformita' alle direttive tecniche
disposte  dall'ISTAT  e  dagli  organi  titolari  delle  rilevazioni,
avvalendosi anche degli altri uffici del Sistema statistico nazionale
operanti sul rispettivo territorio provinciale.
   4. Gli uffici di cui al comma 1 definiscono, con l'ISTAT o con gli
altri   organi   titolari  delle  rilevazioni,  intese  tecniche  per
specificare,  tenendo  conto  delle  particolari   esigenze   locali,
modalita'  organizzative  in  relazione  ai  censimenti  e alle altre
rilevazioni  disposte  sul   territorio   delle   province   autonome
dall'ISTAT  e  in relazione alle rilevazioni disposte da altri uffici
del Sistema statistico nazionale, direttamente  o  in  collaborazione
con l'ISTAT.
   5.  I  prodotti  delle  rilevazioni  statistiche  effettuate dagli
uffici di statistica delle province autonome, previste dal  programma
statistico nazionale, sono trasmessi nei termini previsti all'ISTAT o
agli  altri  uffici  del  Sistema statistico nazionale titolari delle
rilevazioni stesse con i criteri e le modalita' di cui  all'art.  21,
comma  1,  lettera  d),  del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322.  I  medesimi   prodotti,   una   volta   validati   nella   loro
attendibilita' dai rispettivi responsabili degli uffici di statistica
delle  province autonome, possono essere pubblicati e divulgati dagli
uffici stessi, fermo restando quanto disposto dagli articoli  8  e  9
del  citato  decreto  legislativo  n. 322 del 1989. I dati elementari
delle rilevazioni  comprese  nel  programma  statistico  nazionale  e
riferiti  al territorio di competenza, una volta validati dall'organo
titolare  delle  rilevazioni,  sono  tempestivamente  trasmessi  agli
uffici di statistica delle province autonome.
   6.  Gli  uffici  di cui al comma 1 assicurano il coordinamento, il
collegamento e l'interconnessione in ambito provinciale di  tutte  le
fonti  pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati
statistici quali individuate dall'ISTAT ed esercitano nel  rispettivo
territorio le funzioni degli uffici regionali dell'ISTAT.
   7.  In  caso di gravi inadempimenti o di impossibilita' temporanea
di regolare espletamento delle  rilevazioni  previste  dal  programma
statistico  nazionale  da  parte  degli  uffici provinciali di cui al
comma 1, l'ISTAT, previa  diffida  motivata  ed  assegnazione  di  un
termine  idoneo per la rimozione dell'inadempimento o delle cause del
non regolare funzionamento, provvede direttamente o attraverso  altri
organi  del Sistema statistico nazionale, per il periodo strettamente
necessario ai conseguenti adempimenti.
   8. In caso di gravi inadempimenti o di  impossibilita'  temporanea
di  regolare  espletamento  delle  rilevazioni previste dal programma
statistico nazionale da parte degli uffici statistici degli  enti  di
livello subprovinciale, previa diffida motivata ed assegnazione di un
termine  idoneo per la rimozione dell'inadempimento o delle cause del
non regolare funzionamento, gli uffici provinciali di cui al comma  1
provvedono   direttamente  o  attraverso  altri  uffici  del  Sistema
statistico nazionale operanti  nel  territorio  provinciale,  per  il
periodo strettamente necessario ai conseguenti adempimenti.".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - Il D.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 12 marzo 1979.
             - Il D.P.R. 24 marzo 1981, n. 228, e'  stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 22 maggio 1981.
             -   Il  D.Lgs.  6  settembre  1989,  n.  322,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre
          1989.
             - L'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n.  400,  e'  il
          seguente:
             "Art.  24  (Delega per la riforma degli enti pubblici di
          informazione statistica). - 1. Il Governo  e'  delegato  ad
          emanare,  entro  un  anno  dalla  data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  norme  aventi  valore   di   legge
          ordinaria  per  la  riforma  degli  enti  e degli organismi
          pubblici di informazione statistica  in  base  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi:
               a)  che  sia  attuato  il  sistematico  collegamento e
          l'interconnessionedi tutte le fonti pubbliche preposte alla
          raccolta e alla elaborazione dei dati statistici a  livello
          centrale e locale;
               b)  che  sia istituito un ufficio di statistica presso
          ogni  amministrazione  centrale  dello  Stato,  incluse  le
          aziende  autonome,  e  che gli uffici cosi' istituiti siano
          posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT;
               c)  che  siano  attribuiti  all'ISTAT  i  compiti   di
          indirizzo e coordinamento;
               d) che sia garantito il principio dell'imparzialita' e
          della  completezza  nella  raccolta,  nella  elaborazione e
          nella diffusione dei dati;
               e) che sia garantito l'accesso diretto  da  parte  del
          Parlamento,  delle  regioni,  di  enti  pubblici, di organi
          dello Stato,  di  persone  giuridiche,  di  associazioni  e
          singoli   cittadini   ai   dati   elaborati  con  i  limiti
          espressamente previsti  dalla  legge  e  nel  rispetto  dei
          diritti fondamentali della persona;
               f)   che   sia  informato  annualmente  il  Parlamento
          sull'attivita' dell'ISTAT, sulla  raccolta,  trattamento  e
          diffusione  dei  dati  statistici  da  parte della pubblica
          amministrazione;
               g) che sia garantita l'autonomia dell'ISTAT in materia
          di strutture, di organizzazione e di risorse finanziarie.
             2. I decreti delegati di cui al  comma  1  sono  emanati
          previo  parere  delle  Commissioni  permanenti delle Camere
          competenti per materia. Il Governo  procede  comunque  alla
          emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia
          espresso entro sessanta giorni dalla richiesta".
             -  L'art.  107  del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e' il
          seguente:
             "Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate  le
          norme  di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale,
          due del consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.   Tre  componenti  devono  appartenere  al  gruppo
          linguistico tedesco.
             In seno alla commissione di cui al precedente  comma  e'
          istituita   una   speciale  commissione  per  le  norme  di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre  in  rappresentanza  dello Stato e tre della provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza  della  provincia deve appartenere al gruppo
          linguistico italiano".
 
           Note all'art. 1:
             - I primi quattro  commi  dell'art.  10  del  D.P.R.  31
          luglio 1978,
          n.  1017,  come  integrato  dall'art. 2 del D.P.R. 24 marzo
          1981, n. 228, erano i seguenti:
             "Con decorrenza dalla data di entrata  in  vigore  della
          legge provinciale di cui al comma successivo, sono delegate
          alle province di Trento e di Bolzano le funzioni statali in
          materia   di   statistica,  ivi  comprese  le  funzioni  di
          coordinamento delle attivita'  statistiche  degli  enti  ed
          organi di cui all'art. 17 del regio decreto-legge 27 maggio
          1929,   n.   1285,   attribuite   agli  uffici  provinciali
          dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  e  agli
          uffici  di  corrispondenza  per  il  territorio provinciale
          previsti dalla legge 6 agosto 1966, n. 628.
             Tali funzioni sono esercitate dagli uffici istituiti con
          legge provinciale per provvedere alle attivita' statistiche
          di competenza delle province; degli uffici  stessi  l'ISTAT
          si   avvale  per  l'esecuzione  delle  proprie  rilevazioni
          rientranti nelle materie  di  competenza  provinciale,  ivi
          compresi i programmi di sviluppo provinciali.
             Nell'ambito  della  delega di cui ai commi precedenti le
          rilevazioni  statistiche,   compresi   i   censimenti,   di
          interesse  nazionale  disposte  dall'Istituto  centrale  di
          statistica  o  da  altre  amministrazioni   statali,   sono
          effettuate   dall'ufficio   provinciale  di  statistica  in
          conformita' alle direttive  emanate  dal  Governo.  Ove  le
          direttive   abbiano   carattere   tecnico,   sono   emanate
          rispettivamente   dall'Istituto   predetto   ovvero   dalle
          amministrazioni   che   hanno   disposto   la   rilevazione
          statistica.
             Gli uffici di cui  al  comma  precedente  devono  essere
          organizzati  in modo da risultare tecnicamente indipendenti
          rispetto agli organi provinciali".
             - L'art. 5, comma 2, del D.Lgs.  6  settembre  1989,  n.
          322, e' il seguente:
             "Art.  5.  -  Il  Consiglio  dei Ministri adotta atti di
          indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'art. 2, comma 3,
          lettera d),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  per
          assicurare  unicita' di indirizzo dell'attivita' statistica
          di competenza delle regioni e delle province autonome".
             - Il D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266, e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 1992.
             - L'art. 21, lettera d), del D.Lgs. 6 settembre 1989, n.
          322 e' il seguente:
             "1.  Le  direttive  e gli atti di indirizzo del comitato
          previsti dal comma 6 dell'art. 17 hanno ad oggetto:
              a), c) (omissis);
               d) i criteri e le  modalita'  per  l'interscambio  dei
          dati  indicati  dall'art.  6  fra  gli uffici di statistica
          delle  amministrazioni  e  degli  enti  facenti  parte  del
          Sistema statistico nazionale, assicurando, in ogni caso, il
          rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8".