IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 794 e n. 797; Viste la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 1992, nonche' le risoluzioni approvate dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 10 dicembre 1992; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disciplinare il trattamento economico ed assicurativo del personale facente parte della missione militare inviata in Somalia e Mozambico, al fine di assicurare i soccorsi umanitari alle popolazioni e garantire condizioni di pace sui territori di detti Paesi, nonche' di assicurare la copertura finanziaria degli oneri conseguenti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Per garantire la custodia, il trasporto e la distribuzione degli aiuti umanitari, nonche' il soccorso sanitario alle popolazioni della Somalia e del Mozambico, e' autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 200 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa. 2. Al relativo onere, per l'anno 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata con la tabella C della legge 23 dicembre 1992, n. 500.