IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                                  E
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  la  legge  13  febbraio  1990,  n.  26,  sulla  tutela della
denominazione del prosciutto di Parma, modificata dall'art. 60  della
legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'art. 23, il quale
prevede  che,  mediante  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'agricoltura  e  delle  foreste  e con il Ministro della sanita',
sono  adottate  norme  regolamentari  per  l'esecuzione  della  legge
stessa;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 23 luglio 1992;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Nel presente regolamento:
    a) per "legge", si intende la legge 13 febbraio 1990, n. 26;
    b)  per  "organismo abilitato" si intende il consorzio volontario
di produttori ubicati nella zona delimitata  ai  sensi  dell'art.  2,
comma  1,  della  legge,  di  cui  i  Ministeri  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato,  dell'agricoltura  e  delle  foreste  e
della sanita', possono avvalersi per lo svolgimento della vigilanza e
dei  controlli  per l'applicazione delle disposizioni contenute nella
legge e nel presente regolamento;
    c) per "produzione tutelata" si intende il  prosciutto  di  Parma
recante  il contrassegno di cui all'art. 1 della legge; per "circuito
della produzione tutelata" si intende  tutto  il  sistema  produttivo
regolato dalla legge e dal presente regolamento;
    d) per "prescrizioni produttive" si intendono le disposizioni em-
anate  dall'organismo  abilitato ai sensi dell'art. 4, comma 1, della
legge; per "direttive" si intendono tutte le disposizioni applicative
emanate dall'organismo abilitato e notificate  ai  Ministeri  di  cui
alla lettera b);
   e)  per "produttore di prosciutto di Parma", ai fini dell'art. 23,
comma 1, lettera g), della legge, si intende il produttore che  abbia
destinato  alla produzione di origine tutelata una quantita' di cosce
suine  fresche  espressa  in   chilogrammi   pari   almeno   al   75%
(settantacinque   per   cento),   su  base  annua,  della  produzione
complessiva  di  prosciutto  crudo   effettuata   presso   i   propri
stabilimenti  ubicati  nella  zona  di cui all'art. 2, comma 1, della
legge;
    f)  per  "refrigerazione"  si  intende  che le cosce suine devono
essere  conservate  nelle  fasi  di  deposito  e  trasporto  ad   una
temperatura interna tra - 1  C e + 4  C;
    g) per "prosciuttificio" si intende lo stabilimento di produzione
riconosciuto nelle forme previste dall'art. 12.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
             - Il testo dell'art. 23 della legge  n.  26/1990  e'  il
          seguente:
             "Art.  23  (Norme  di  esecuzione). - 1. Con decreto del
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          di  concerto  con  il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle
          foreste e con il Ministro della  sanita'  sono  emanate  le
          norme  per l'esecuzione della presente legge concernenti in
          particolare:
               a) le modalita' dei controlli degli allevamenti, della
          macellazione e della produzione del prosciutto di Parma;
               b) le fasi di produzione e le modalita' di lavorazione
          del prosciutto di Parma,  atti  a  conferire,  mantenere  e
          migliorare  le tradizionali caratteristiche qualitative del
          prodotto;
               c) la determinazione e le modalita'  dell'applicazione
          del  timbro indelebile, del sigillo e del contrassegno atti
          a  garantire  il  rispetto  delle  norme  contenute   nella
          presente   legge,   ivi   compresa   la   apposizione   del
          contrassegno sulle confezioni ai sensi del precedente  art.
          6;
               d)  le  modalita'  per  la tenuta dei registri e della
          documentazione necessaria  a  dimostrare  il  possesso  dei
          requisiti prescritti dalla presente legge per il prosciutto
          di Parma;
               e)  le  regole di etichettatura e di presentazione del
          prosciutto di Parma;
               f) le modalita' per  l'ottenimento,  da  parte  di  un
          consorzio volontario, dell'affidamento di cui al precedente
          art. 11 (per il testo dell'art. 11 si veda in nota all'art.
          32,  n.d.r.)  ed  i  poteri riconosciuti agli incaricati di
          tale consorzio;
               g) la definizione  di  produttore  del  prosciutto  di
          Parma  ai  fini  della applicazione del precedente art. 11,
          comma 2 (per il testo dell'art. 11 si veda in nota all'art.
          32, n.d.r.);
               h)  le  procedure  per   l'adozione   dei   piani   di
          programmazione  della  produzione tutelata, di cui all'art.
          12, comma 1 (per il testo dell'art.  12  si  veda  in  nota
          all'art. 10, n.d.r.);
               i)  le  procedure  per  l'approvazione  dei  parametri
          analitici di cui all'art. 3, comma 1, lettera  e)  (per  il
          testo  dell'art.  3  si veda in nota agli articoli 20 e 21,
          n.d.r.),  e  per  le  relative  modalita'   di   controllo,
          rilevamento e certificazione.
             2.  Il  decreto  di  cui  al comma 1 deve essere emanato
          entro  quattro  mesi  dalla  pubblicazione  della  presente
          legge".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             -  Il comma 1 dell'art. 2 della legge n. 26/1990 prevede
          che: "La zona tipica di produzione comprende il  territorio
          della  provincia  di  Parma  posto a sud della via Emilia a
          distanza da questa non inferiore a cinque chilometri,  fino
          ad  una altitudine non superiore a 900 metri, delimitato ad
          est dal corso del fiume Enza  e  ad  ovest  dal  corso  del
          torrente Stirone".
             -  L'art.  1  della  legge  n.  26/1990, come sostituito
          dall'art. 60 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e' cosi'
          formulato:
             "Art.  1  (Denominazione  del   prodotto).   -   1.   La
          denominazione di origine 'Prosciutto di Parma' riconosciuta
          ed  utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali
          relative  alle  denominazioni   di   origine,   indicazioni
          geografiche  e  attestazioni  di  specificita' dei prodotti
          agricoli ed agro-alimentari, e' riservata esclusivamente al
          prosciutto, munito di contrassegno atto  a  consentirne  in
          via  permanente  la  identificazione,  ottenuto dalle cosce
          fresche di suini nazionali nati, allevati e macellati nelle
          zone indicate nel regolamento di esecuzione della  presente
          legge,  prodotto  secondo  le  prescrizioni  della presente
          legge e stagionato nella zona tipica di produzione  per  il
          periodo minimo di cui agli articoli seguenti".
             -  Il comma 1 dell'art. 4 della legge n. 26/1990 prevede
          che: "Le razze, l'allevamento e l'alimentazione  dei  suini
          da  cui  provengono  le  cosce fresche di cui al precedente
          art. 1, devono essere conformi alle prescrizioni, una volta
          divenute operanti, emanate dall'organismo abilitato di  cui
          al successivo art. 11 (per il testo dell'art. 11 si veda in
          nota  all'art.  32,  n.d.r.),  ed  approvate  dal  Ministro
          dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   di
          concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e
          con il Ministro della sanita'".
             -  Per il testo dell'art. 23, comma 1, lettera g), della
          legge n.  26/1990 si veda in nota alle premesse.