La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  Presidente  della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
convenzione europea sulla equipollenza generale dei periodi di  studi
universitari, fatta a Roma il 6 novembre 1990.