IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerato che, in esito al referendum popolare, e' stata abrogata la legge istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per il riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro, ad interim, del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali e del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Trasferimento di funzioni alle regioni in materia di turismo e di spettacolo 1. Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, di seguito de- nominate "regioni", tutte le funzioni amministrative in materia turistica e alberghiera del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, salvo quelle espressamente attribuite allo Stato dal presente decreto. 2. Al fine della predisposizione del programma promozionale triennale di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 3. Sono trasferite alle regioni le seguenti funzioni amministrative in materia di spettacolo: a) autorizzazione in ordine alla costruzione, trasformazione, adattamento e utilizzo di immobili da destinare a sale ed arene per spettacoli cinematografici e teatrali; b) nulla osta per i numeri isolati di arte varia in night club; c) parere per l'occupazione dei lavoratori subordinati extracomunitari nel settore dello spettacolo ai sensi dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1986, n. 943; d) concessione di sovvenzioni, contributi, premi, indennita' compensative, provvidenze straordinarie e altri vantaggi di tipo economico in favore di sale cinemato grafiche e circoli di promozione cinematografica, nonche' per le attivita' di prosa, lirica, concertistica, di danza, corali, festival e altre manifestazioni che abbiano preminente carattere e interesse locale o regionale. 4. Le funzioni in materia di spettacolo diverse da quelle di cui al comma 3 sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 5. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla precisazione delle materie indicate al comma 3 ed alla individuazione di altre funzioni di preminente carattere o interesse locale o regionale. Con il medesimo decreto si procede al trasferimento alle regioni a decorrere dal 1 gennaio 1994 dei necessari mezzi finanziari. 6. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo puo' chiedere di essere trasferito, con il consenso delle medesime, alle regioni, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito.