IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Considerato che la razionalizzazione dei  criteri  di  composizione
delle  classi,  volta a ricondurre a valori di maggiore efficienza il
rapporto tra numero di alunni e  numero  di  docenti,  e'  una  delle
condizioni  preliminari  per  una  piu'  produttiva utilizzazione del
personale della scuola;
  Ritenuta  la  conseguente   necessita'   di   anticipare   all'anno
scolastico  1993-94  l'attuazione  delle  direttive  del  piano  gia'
predisposto di rideterminazione del rapporto alunni-classi;
  Considerato,  altresi',  che  con  l'inizio   del   prossimo   anno
scolastico  1993-94  e'  compromessa  la  riapertura di numerose sedi
scolastiche della citta' di Napoli, a  causa  del  venir  meno  delle
indispensabili  condizioni  di  agibilita'  dei  locali, e che a tale
situazione non puo' farsi fronte, in  prossimita'  dell'inizio  dello
stesso  anno  scolastico,  con  gli  strumenti ordinari di intervento
previsti dalle norme vigenti;
  Ritenuta, pertanto, la straordinaria necessita' ed urgenza di  dare
avvio,  sin  dall'anno  scolastico  1993-94,  ad  interventi volti ad
incidere sulle condizioni strutturali che determinano il volume della
spesa nel settore della  pubblica  istruzione,  nonche'  di  adottare
interventi  idonei  ad  assicurare,  nella  citta' di Napoli, l'avvio
dell'anno scolastico 1993-94;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 agosto 1993;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con  i  Ministri  del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  per  la
funzione pubblica e dell'interno;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. E' anticipata dall'anno scolastico 1994-95  all'anno  scolastico
1993-94  l'attuazione  delle  direttive del piano di rideterminazione
del rapporto alunni-classi, di cui all'articolo  5,  comma  6,  della
legge 30 dicembre 1991, n. 412.
  2.  Sono  fatti  salvi  i  trasferimenti e i passaggi di ruolo e di
cattedra relativi all'anno  scolastico  1993-94.  Non  si  effettuano
nomine  in  ruolo sui posti che dovessero venire meno in applicazione
del comma 1. Il personale in esubero che non possa  esser  utilizzato
per  la copertura di cattedre e posti disponibili nella provincia, e'
utilizzato, per le  supplenze  temporanee,  secondo  le  disposizioni
contenute nell'annuale ordinanza ministeriale sulle utilizzazioni.