IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerato che la razionalizzazione dei criteri di composizione delle classi, volta a ricondurre a valori di maggiore efficienza il rapporto tra numero di alunni e numero di docenti, e' una delle condizioni preliminari per una piu' produttiva utilizzazione del personale della scuola; Ritenuta la conseguente necessita' di anticipare all'anno scolastico 1993-94 l'attuazione delle direttive del piano gia' predisposto di rideterminazione del rapporto alunni-classi; Considerato, altresi', che con l'inizio del prossimo anno scolastico 1993-94 e' compromessa la riapertura di numerose sedi scolastiche della citta' di Napoli, a causa del venir meno delle indispensabili condizioni di agibilita' dei locali, e che a tale situazione non puo' farsi fronte, in prossimita' dell'inizio dello stesso anno scolastico, con gli strumenti ordinari di intervento previsti dalle norme vigenti; Ritenuta, pertanto, la straordinaria necessita' ed urgenza di dare avvio, sin dall'anno scolastico 1993-94, ad interventi volti ad incidere sulle condizioni strutturali che determinano il volume della spesa nel settore della pubblica istruzione, nonche' di adottare interventi idonei ad assicurare, nella citta' di Napoli, l'avvio dell'anno scolastico 1993-94; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e dell'interno; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. E' anticipata dall'anno scolastico 1994-95 all'anno scolastico 1993-94 l'attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi, di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. 2. Sono fatti salvi i trasferimenti e i passaggi di ruolo e di cattedra relativi all'anno scolastico 1993-94. Non si effettuano nomine in ruolo sui posti che dovessero venire meno in applicazione del comma 1. Il personale in esubero che non possa esser utilizzato per la copertura di cattedre e posti disponibili nella provincia, e' utilizzato, per le supplenze temporanee, secondo le disposizioni contenute nell'annuale ordinanza ministeriale sulle utilizzazioni.