IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto  ministeriale  21  marzo  1973,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104  del  20  aprile
1973,   concernente   la   disciplina   igienica   degli  imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con  le  sostanze
alimentari o con sostanze d'uso personale;
  Visti i decreti ministeriali:
   3  agosto  1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 31
agosto 1974;
   27 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  96  del  10
aprile 1975;
   13  settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del
13 ottobre 1975;
   18 giugno 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180  del  3
luglio 1979;
   2 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 347 del 19
dicembre 1980;
   25  giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 21
luglio 1981;
   2 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200  del  22
luglio 1982;
   20  ottobre  1982,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 340
dell'11 dicembre 1982;
   4 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120  del  23
maggio 1985;
   7  agosto  1987, n. 395 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226
del 28 settembre 1987;
   18 gennaio 1991, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  67
del 20 marzo 1991,
   30  ottobre  1991,  n. 408, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
303 del 28 dicembre 1991;
  Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1993,  n.  220,  pubblicato
nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 162 del 13
luglio 1993, recanti modificazioni ed  aggiornamenti  al  sopracitato
decreto ministeriale 21 marzo 1973;
  Ritenuto  di  dover  provvedere a modificazioni ed integrazioni del
decreto 21 marzo 1973 gia' citato;
  Viste le relazioni della  Direzione  generale  per  l'igiene  degli
alimenti e la nutrizione in data 2 marzo 1992 e 7 dicembre 1992;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 1992, n. 108;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita';
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale
del 5 ottobre 1992;
  Vista la comunicazione alla commissione delle Comunita'  economiche
europee  effettuata in data 7 agosto 1992 ai sensi delle direttive n.
83/189/CEE e n. 88/182/CEE;
  Visto il parere circostanziato del 9 novembre 1992 con il quale  la
commissione  delle  Comunita'  economiche  Europee rileva che le dosi
d'impiego previste per alcune sostanze violerebbero gli articoli 30 e
seguenti del trattato CEE;
  Ritenuto  di eliminare le dosi d'impiego, ove previste, per aderire
a  quanto  rilevato  dalla  commissione  delle  Comunita'  economiche
europee;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Nell'elenco degli alimenti di cui all'art. 27-bis, comma 1,  del
decreto  ministeriale  21 marzo 1973, sono aggiunte le seguenti voci:
"cereali tostati, camomilla ed erbe infusionali".
  2. L'allegato II al decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive
modificazioni, e' modificato come segue:
 a) Sezione I - Parte B additivi per materie plastiche.
  1) Sono aggiunte le seguenti voci:
   "Dicetil/distearil-ftalato" con la seguente limitazione d'impiego:
"per PVC  rigido,  con  esclusione  di  alimenti  grassi.  Limite  di
migrazione specifica 1,5 ppm".
   "Benzoato  di  litio"  con la seguente limitazione d'impiego: "per
polipropilene. Limite di migrazione specifica 0,6 ppm come litio";
   "Idrossido di calcio ed idrossido di magnesio".
   "2,4-bis-(ottil-tiometil)-6-metilfenolo"    con    le     seguenti
limitazioni  d'impiego:  "per  polistirene  e per copolimeri stirene-
butadiene-stirene (con esclusione d'impiego al contatto con  alimenti
grassi). Limite di migrazione specifica 6 ppm".
   "2  - (2' - idrossi - 3',5' - di - (1,1 - dimetlibenzil) - fenil)-
benzotriazolo"  con   la   seguente   limitazione   d'impiego:   "per
policarbonati (omo e copolimeri) e poliachilen-tereftalati. Limite di
migrazione specifica: 1,5 ppm".
   "Polidimetilsilossano  gamma  -  idrossipropilato" con la seguente
limitazione d'impiego: "per PVC. Limite di  migrazione  specifica:  6
ppm".
   "Poli(6-(1,1,3,3-tetrametil-butilamino)-1,3,5-triazina
-2,4-diil)                           (4-(2,2,6,6-tetrametilpiperidil)
imino)-esametilene-(4-(2,2,6,6-tetrametilpiperidil)  imino)"  con  la
seguente limitazione d'impiego: "per polietilene (omo e copolimeri) e
per polipropilene (omo e copolimeri). Limite di migrazione specifica:
3 ppm".
  "Poliossialchile (C  -C  )-dimetilpolisilossano" con la seguente
                     2   4
limitazione: "per polietilene".
   "Terpolimeri  di etilene, acetato di vinile e ossido di carbonio",
con la seguente limitazione d'impiego: "per PVC".
   "Tio      -      dietilen      -      bis       -       (5       -
metossicarbonil-2,6-dimetil-1,4diidropiridin-3-carbossilato)"  con la
seguente limitazione d'impiego: "per PVC per contatto  a  temperatura
ambiente. Limite di migrazione specifica: 5 ppm".
   "2          -          terz.butil          -          6          -
(3-terz.butil-2-idrossi-5-metilbenzil)4-metilfenil-acrilato"  con  la
seguente   limitazione   d'impiego:  "per  polistirolo  e  copolimeri
stirolo-butadiene. Limite di migrazione specifica:  6  ppm.  Non  per
alimenti grassi".
   "2,2'    -    tiodietilenbis    -    (3    -    (3,5    -   di   -
terz.butil-4-idrossifenil)-propionato)" con la  seguente  limitazione
d'impiego: "per polietilene (omo e copolimeri) e polipropilene (omo e
copolimeri).  Limite  di  migrazione  specifica:  2,4  ppm.  Non  per
alimenti grassi".
  2) Sono modificate le seguenti voci:
   Alla voce "di-2-etilesile adipato" le  condizioni,  limitazioni  e
tolleranze  d'impiego  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "limite di
migrazione specifica 18 ppm".
   La voce "Esteri  di  glicerina  e  sorbitolo  con  acido  erucico,
laurico,   linoleico,   miristico,  oleico,  pelargonico,  palmitico,
ricinoleico, stearico", e'  sostituita  dalla  seguente:  "Esteri  di
glicerina   e   sorbitolo  con  acido  erucico,  laurico,  linoleico,
miristico, oleico,  pelargonico,  palmitico,  ricinoleico,  stearico,
12-idrossistearico".
   Alla  voce  "di-(2,4-terz.butilfenil)-pentaeritrolo-difosfito"  le
dizioni  "cloruro   di   polivinile   1%,   policarbonati   0,25%   e
polipropilene  0,1%  (per  oggetti da non sottoporre a trattamenti ad
alte temperature). Limite di migrazione non superiore a 1  ppm"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "cloruro  di polivinile, policarbonati,
polietilentereftalato, polietilene ad alta densita'  e  polipropilene
(per  oggetti  da  non  sottoporre  a trattamenti termici). Limite di
migrazione specifica non superiore a 0,6 ppm. (Il prodotto  impiegato
puo'     contenere     fino     all'1%    di    tri-isopropanolamina,
2,4-di-terz.butilfenolo fino al 2,5%, eptano fino a 0,6%).
   La dizione "silicati  e  silicati  idrati  di  alluminio,  calcio,
magnesio e sodio" e' sostituita dalla seguente: "silicati naturali".
   Alla                                                          voce
"trietilenglicol-bis-3-(3-terz.butil-4-idrossi-5-metilfenil)-
propionato" sono aggiunti i seguenti campi d'impiego:  "poliammidi  e
polialchilentereftalati,    cloruro    di   polivinilidene   (omo   e
copolimeri). Limite di migrazione specifica 3 ppm (applicabile  anche
a   PVC   rigido,   polistirolo   antiurto,  copolimeri  stirenici  e
poliacetali)",
 b) Sezione 4 - Carte e cartoni - Parte B Coadiuvanti tecnologici  di
lavorazione.
  E'  inserita  la  voce "aldeide glutarica. Non rivelabile al saggio
limite indicato nell'Allegato IV, sezione 3, punto 6".
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          D.P.R.  28  dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine   di
          facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di legge alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  D.M.  21  marzo  1973  ha  dettato  la disciplina
          igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a
          venire  in  contatto  con  le  sostanze  alimentari  o  con
          sostanze  d'uso  personale  per  quanto  attiene i seguenti
          materiali:
               a) materie plastiche;
               b) gomma;
               c) cellulosa rigenerata;
               d) carta e cartone;
               e) vetro;
               f) acciaio inossidabile.
             -   Il   testo   dell'art.  3  del  D.P.R.  n.  777/1982
          (Attuazione della  direttiva  CEE  n.  76/893  relativa  ai
          materiali  e agli oggetti destinati a venire a contatto con
          i prodotti alimentari), cosi' come modificato  dall'art.  3
          del D.Lgs. n. 108/1992, e' il seguente:
             "Art.  3.  -  1. Con decreti del Ministro della sanita',
          sentito il Consiglio superiore di  sanita',  sono  indicati
          per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto
          con le sostanze alimentari, di cui all'al legato I, da soli
          o  in  combinazione tra loro, i componenti consentiti nella
          loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e
          le prove di cessione alle quali i materiali e  gli  oggetti
          debbano   essere  sottoposti  per  determinare  l'idoneita'
          all'uso cui  sono  destinati  nonche'  le  limitazioni,  le
          tolleranze  e  le  condizioni d'impiego sia per i limiti di
          contaminazione  degli  alimenti  che  per   gli   eventuali
          pericoli risultanti dal contatto orale.
             2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di
          gomma,  di  cellulosa  rigenerata, di carta, di cartone, di
          vetro, di  acciaio  inossidabile,  di  banda  stagnata,  di
          ceramica   e  di  banda  cromata  valgono  le  disposizioni
          contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3  agosto
          1974,  13  settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980,
          25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1› giugno
          1988, n. 243.
             3. Il  Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio
          superiore  di  sanita',  procede  all'aggiornamento  e alle
          modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
             4.  Chiunque  impieghi  nella  produzione  materiali   o
          oggetti  destinati,  da  soli o in combinazione tra loro, a
          venire  a  contatto  con   le   sostanze   alimentari,   in
          difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi
          1  e  2,  e'  punito per cio' solo con l'arresto sino a tre
          mesi  o  con  l'ammenda  da  lire  cinquemilioni   a   lire
          quindicimilioni".
             -  Il  comma  1 dell'art. 27- bis del D.M. 21 marzo 1993
          recita come segue:
             "1. I  contenitori  formati  da  cartoni  multistrati  a
          grammatura   minima  di  200  g/m(Elevato  al  Quadrato)  e
          costituiti da almeno tre strati di cui:
              uno strato detto "copertura", che puo' essere  patinato
          e stampato;
              uno strato intermedio detto "centro";
              uno strato detto "retro", destinato al contatto diretto
          con l'alimento, possono essere utilizzati per l'imballaggio
          a livello industriale delle seguenti categorie di alimenti:
              cereali  secchi  allo stato originario e sotto forma di
          farine e semole;
              paste alimentari non fresche;
              prodotti della panetteria  secca  non  aventi  sostanze
          grasse in superficie;
              legumi  secchi  o  disidratati, interi o sotto forma di
          farina o di polvere;
              legumi freschi con baccello;
              frutta secca con guscio;
              frutta fresca fornita di tegumento esterno protettivo;
              zuccheri sotto forma solida;
              sale da cucina o da tavola".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere.
             Tali regolamenti, per  materie  di  competenza  di  piu'
          Ministri,    possono    essere    adottati    con   decreti
          interministeriali, ferma restano la necessita' di  apposita
          autorizzazione da parte della legge.
             I  regolamenti  ministeriali  ed  interministeriali  non
          possono dettare norme contrarie a  quelle  dei  regolamenti
          emanati dal Governo.
             Essi   debbono   essere  comunicati  al  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri  prima  della  loro  emanazione.  Il
          comma  4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti
          regolamenti   debbano   recare    la    denominazione    di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana.