IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale; Visti i decreti ministeriali: 3 agosto 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 31 agosto 1974; 27 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 10 aprile 1975; 13 settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 13 ottobre 1975; 18 giugno 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 luglio 1979; 2 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 347 del 19 dicembre 1980; 25 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 21 luglio 1981; 2 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982; 20 ottobre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1982; 4 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio 1985; 7 agosto 1987, n. 395 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 1987; 18 gennaio 1991, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1991, 30 ottobre 1991, n. 408, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991; Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1993, recanti modificazioni ed aggiornamenti al sopracitato decreto ministeriale 21 marzo 1973; Ritenuto di dover provvedere a modificazioni ed integrazioni del decreto 21 marzo 1973 gia' citato; Viste le relazioni della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 2 marzo 1992 e 7 dicembre 1992; Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 1992, n. 108; Sentito il Consiglio superiore di sanita'; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 5 ottobre 1992; Vista la comunicazione alla commissione delle Comunita' economiche europee effettuata in data 7 agosto 1992 ai sensi delle direttive n. 83/189/CEE e n. 88/182/CEE; Visto il parere circostanziato del 9 novembre 1992 con il quale la commissione delle Comunita' economiche Europee rileva che le dosi d'impiego previste per alcune sostanze violerebbero gli articoli 30 e seguenti del trattato CEE; Ritenuto di eliminare le dosi d'impiego, ove previste, per aderire a quanto rilevato dalla commissione delle Comunita' economiche europee; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Nell'elenco degli alimenti di cui all'art. 27-bis, comma 1, del decreto ministeriale 21 marzo 1973, sono aggiunte le seguenti voci: "cereali tostati, camomilla ed erbe infusionali". 2. L'allegato II al decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive modificazioni, e' modificato come segue: a) Sezione I - Parte B additivi per materie plastiche. 1) Sono aggiunte le seguenti voci: "Dicetil/distearil-ftalato" con la seguente limitazione d'impiego: "per PVC rigido, con esclusione di alimenti grassi. Limite di migrazione specifica 1,5 ppm". "Benzoato di litio" con la seguente limitazione d'impiego: "per polipropilene. Limite di migrazione specifica 0,6 ppm come litio"; "Idrossido di calcio ed idrossido di magnesio". "2,4-bis-(ottil-tiometil)-6-metilfenolo" con le seguenti limitazioni d'impiego: "per polistirene e per copolimeri stirene- butadiene-stirene (con esclusione d'impiego al contatto con alimenti grassi). Limite di migrazione specifica 6 ppm". "2 - (2' - idrossi - 3',5' - di - (1,1 - dimetlibenzil) - fenil)- benzotriazolo" con la seguente limitazione d'impiego: "per policarbonati (omo e copolimeri) e poliachilen-tereftalati. Limite di migrazione specifica: 1,5 ppm". "Polidimetilsilossano gamma - idrossipropilato" con la seguente limitazione d'impiego: "per PVC. Limite di migrazione specifica: 6 ppm". "Poli(6-(1,1,3,3-tetrametil-butilamino)-1,3,5-triazina -2,4-diil) (4-(2,2,6,6-tetrametilpiperidil) imino)-esametilene-(4-(2,2,6,6-tetrametilpiperidil) imino)" con la seguente limitazione d'impiego: "per polietilene (omo e copolimeri) e per polipropilene (omo e copolimeri). Limite di migrazione specifica: 3 ppm". "Poliossialchile (C -C )-dimetilpolisilossano" con la seguente 2 4 limitazione: "per polietilene". "Terpolimeri di etilene, acetato di vinile e ossido di carbonio", con la seguente limitazione d'impiego: "per PVC". "Tio - dietilen - bis - (5 - metossicarbonil-2,6-dimetil-1,4diidropiridin-3-carbossilato)" con la seguente limitazione d'impiego: "per PVC per contatto a temperatura ambiente. Limite di migrazione specifica: 5 ppm". "2 - terz.butil - 6 - (3-terz.butil-2-idrossi-5-metilbenzil)4-metilfenil-acrilato" con la seguente limitazione d'impiego: "per polistirolo e copolimeri stirolo-butadiene. Limite di migrazione specifica: 6 ppm. Non per alimenti grassi". "2,2' - tiodietilenbis - (3 - (3,5 - di - terz.butil-4-idrossifenil)-propionato)" con la seguente limitazione d'impiego: "per polietilene (omo e copolimeri) e polipropilene (omo e copolimeri). Limite di migrazione specifica: 2,4 ppm. Non per alimenti grassi". 2) Sono modificate le seguenti voci: Alla voce "di-2-etilesile adipato" le condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego sono sostituite dalle seguenti: "limite di migrazione specifica 18 ppm". La voce "Esteri di glicerina e sorbitolo con acido erucico, laurico, linoleico, miristico, oleico, pelargonico, palmitico, ricinoleico, stearico", e' sostituita dalla seguente: "Esteri di glicerina e sorbitolo con acido erucico, laurico, linoleico, miristico, oleico, pelargonico, palmitico, ricinoleico, stearico, 12-idrossistearico". Alla voce "di-(2,4-terz.butilfenil)-pentaeritrolo-difosfito" le dizioni "cloruro di polivinile 1%, policarbonati 0,25% e polipropilene 0,1% (per oggetti da non sottoporre a trattamenti ad alte temperature). Limite di migrazione non superiore a 1 ppm" sono sostituite dalle seguenti: "cloruro di polivinile, policarbonati, polietilentereftalato, polietilene ad alta densita' e polipropilene (per oggetti da non sottoporre a trattamenti termici). Limite di migrazione specifica non superiore a 0,6 ppm. (Il prodotto impiegato puo' contenere fino all'1% di tri-isopropanolamina, 2,4-di-terz.butilfenolo fino al 2,5%, eptano fino a 0,6%). La dizione "silicati e silicati idrati di alluminio, calcio, magnesio e sodio" e' sostituita dalla seguente: "silicati naturali". Alla voce "trietilenglicol-bis-3-(3-terz.butil-4-idrossi-5-metilfenil)- propionato" sono aggiunti i seguenti campi d'impiego: "poliammidi e polialchilentereftalati, cloruro di polivinilidene (omo e copolimeri). Limite di migrazione specifica 3 ppm (applicabile anche a PVC rigido, polistirolo antiurto, copolimeri stirenici e poliacetali)", b) Sezione 4 - Carte e cartoni - Parte B Coadiuvanti tecnologici di lavorazione. E' inserita la voce "aldeide glutarica. Non rivelabile al saggio limite indicato nell'Allegato IV, sezione 3, punto 6".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.M. 21 marzo 1973 ha dettato la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale per quanto attiene i seguenti materiali: a) materie plastiche; b) gomma; c) cellulosa rigenerata; d) carta e cartone; e) vetro; f) acciaio inossidabile. - Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 777/1982 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), cosi' come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 108/1992, e' il seguente: "Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', sono indicati per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'al legato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbano essere sottoposti per determinare l'idoneita' all'uso cui sono destinati nonche' le limitazioni, le tolleranze e le condizioni d'impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale. 2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1 giugno 1988, n. 243. 3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2. 4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni". - Il comma 1 dell'art. 27- bis del D.M. 21 marzo 1993 recita come segue: "1. I contenitori formati da cartoni multistrati a grammatura minima di 200 g/m(Elevato al Quadrato) e costituiti da almeno tre strati di cui: uno strato detto "copertura", che puo' essere patinato e stampato; uno strato intermedio detto "centro"; uno strato detto "retro", destinato al contatto diretto con l'alimento, possono essere utilizzati per l'imballaggio a livello industriale delle seguenti categorie di alimenti: cereali secchi allo stato originario e sotto forma di farine e semole; paste alimentari non fresche; prodotti della panetteria secca non aventi sostanze grasse in superficie; legumi secchi o disidratati, interi o sotto forma di farina o di polvere; legumi freschi con baccello; frutta secca con guscio; frutta fresca fornita di tegumento esterno protettivo; zuccheri sotto forma solida; sale da cucina o da tavola". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restano la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.