La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
                            A s s e n s o 
 
  1. La donazione delle cornee e' gratuita. E' consentito il prelievo
delle cornee da cadavere quando si sia ottenuto l'assenso del coniuge
non legalmente separato o, in mancanza, dei  figli  se  di  eta'  non
inferiore a 18 anni o, in mancanza di questi  ultimi,  dei  genitori,
salvo che il soggetto deceduto non  abbia  in  vita  manifestato  per
iscritto il rifiuto alla donazione. 
  2. Per gli interdetti e per i minorenni l'assenso e'  espresso  dai
rispettivi rappresentanti legali.