IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
620,  recante  norme  sulla  disciplina  dell'assistenza sanitaria al
personale  navigante  marittimo  e  dell'aviazione   civile   ed   in
particolare  l'art. 6 che prevede che il Ministero della sanita' puo'
avvalersi di personale sanitario a rapporto convenzionale;
  Visto  il  proprio  decreto  22  febbraio  1984,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 77 del 17 marzo 1984, con il quale sono stati
fissati i livelli delle prestazioni  sanitarie  e  delle  prestazioni
economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di
cui sopra;
  Visto  il  proprio  decreto  del 22 giugno 1987, n. 576, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1988, con il quale  e'
stata  emanata  la  disciplina per il triennio 1986-1988 dei rapporti
libero-professionali tra il  Ministero  della  sanita'  ed  i  medici
specialisti  e  generici,  operanti  presso gli ambulatori a gestione
diretta per l'assistenza sanitaria al personale navigante;
  Atteso che la disciplina, in relazione anche ai compiti svolti  dai
medici  ambulatoriali  e'  necessariamente  correlata,  per  la parte
compatibile, agli istituti normativi ed economici di cui  all'accordo
collettivo  nazionale  per  i  medici  ambulatoriali  operanti  nelle
strutture delle unita' sanitarie locali;
  Considerato che con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
settembre  1990, n. 316, e' stato reso esecutivo l'accordo collettivo
nazionale  per  la  regolamentazione  dei  rapporti  con   i   medici
specialisti  ambulatoriali  del  S.S.N.  per  il  triennio  1› luglio
1989-30 giugno 1991;
  Ritenuto, pertanto, di  adeguare,  per  la  parte  compatibile,  la
disciplina   di  cui  al  decreto  ministeriale  n.  576/87,  tuttora
applicata in regime di prorogatio,  al  predetto  accordo  collettivo
nazionale  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica n.
316/1990;
  Considerato che in data  30  luglio  1991  e'  stata  raggiunta  al
riguardo  una  intesa  con il Sindacato unitario medici ambulatoriali
italiani (SUMAI)  e  con  il  Sindacato  medici  servizio  assistenza
sanitaria  naviganti (SMESASN) di Napoli e di Genova sulla disciplina
dei  rapporti  tra  il  Ministero   della   sanita'   ed   i   medici
ambulatoriali,  specialisti  e  generici,  operanti  negli ambulatori
direttamente gestiti dal Ministero stesso per l'assistenza  sanitaria
al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;
  Ritenuto  di  disciplinare  i rapporti in questione per il triennio
1989-91 in conformita' alla predetta intesa;
  Considerato che  l'applicazione  della  suindicata  disciplina  dei
rapporti convenzionali relativi agli anni 1989, 1990 e 1991 comporta,
rispetto  agli  oneri  gia'  previsti  a  tale titolo, un presumibile
maggiore onere complessivo di L. 7.500.000.000;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio di Stato n. 806/92 espresso dalla
sezione I nell'adunanza generale del 18 maggio 1992;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma  dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n.
DAGL.1/31890/4.18.54 del 15 ottobre 1992);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
  1.  E'  reso  esecutivo  l'accordo  collettivo  nazionale,  per  la
disciplina  dei  rapporti  tra il Ministero della sanita' ed i medici
specialisti e generici operanti negli ambulatori a  gestione  diretta
per  l'assistenza  sanitaria  al  personale  navigante,  marittimo  e
dell'aviazione civile, per il triennio 1989-91, sottoscritto ai sensi
dell'art. 6 del decreto del Presidente  della  Repubblica  31  luglio
1980, n. 620, riportato nel testo allegato, vistato dal proponente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 31 dicembre 1992
                                              Il Ministro: DE LORENZO
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1994
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 10