IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il regolamento CEE n. 4028/86 del Consiglio del 18 dicembre 1986, modificato dal regolamento CEE n. 3944/90 del Consiglio del 31 dicembre 1990; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per l'attuazione del fermo biologico dell'attivita' di pesca per l'anno 1993; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della marina mercantile, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, per l'anno 1993, ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo VII del regolamento CEE n. 4028/86 del 18 dicembre 1986 e dal regolamento CEE n. 3944/90 del 31 dicembre 1990, il fermo biologico della pesca e' effettuato, per quarantacinque giorni, dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico e traino pelagico. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle unita' esercitanti il traino con l'attrezzo "sciabica". 3. Per il fermo delle navi indicate nel comma 1, il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e' autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio calcolato secondo i parametri indicati nella tabella A allegata al presente decreto.