IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  autorizzare
l'acquisto di velivoli antincendio da parte della Protezione  civile,
al fine di fronteggiare il grave fenomeno degli incendi boschivi; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 settembre 1993; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri  dell'interno,  per  il  coordinamento  delle
politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Al fine  di  potenziare  i  velivoli  adibiti  allo  spegnimento
incendi  il  Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato
all'acquisto di aerei ed elicotteri antincendio. 
  2. Il relativo onere, valutato in complessive lire 130 miliardi, e'
posto a carico del Fondo per la protezione civile. 
  3. Il Fondo per la protezione civile e' reintegrato della somma  di
lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, a carico  degli
stanziamenti destinati agli interventi per la prevenzione e la  lotta
contro gli incendi boschivi. 
  4. All'onere derivante dall'attuazione  del  comma  2  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e
1995 dello stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione  del  Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1993,  all'uopo  parzialmente   utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero  per  il  coordinamento  delle
politiche agricole, alimentari e forestali. 
  5. Con ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
adottarsi,  a   causa   dell'imperiosa   urgenza   conseguente   alla
recrudescenza  del  fenomeno,  in  deroga  alle  norme  vigenti,  ivi
comprese quelle di contabilita' generale dello Stato e  nel  rispetto
dei principi generali dell'ordinamento, sono definite le modalita' di
acquisizione dei  velivoli  di  cui  al  comma  1.  Con  la  medesima
ordinanza,  sono   altresi'   definite,   sino   all'emanazione   del
regolamento di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio  1992,  n.
225, le modalita' di gestione degli aeromobili  di  cui  al  presente
articolo. 
  6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.