IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per la regolamentazione degli scarichi termici a mare; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 30 settembre e del 7 ottobre 1993; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto   con   i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato e dell'ambiente; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il terzo ed il quarto  comma  dell'articolo  9  della  legge  10
maggio 1976, n. 319, e successive  modifiche  ed  integrazioni,  sono
sostituiti dai seguenti: 
  "La misurazione degli scarichi si intende effettuata subito a monte
del punto di immissione nei corpi ricettori di  cui  all'articolo  1,
primo comma, lettera a), salvo quanto  prescritto  al  quarto  ed  al
settimo comma. Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili  per
il  campionamento,  da  parte  dell'autorita'   competente   per   il
controllo, nel punto assunto per la misurazione. 
  I limiti di accettabilita' non potranno essere conseguiti  mediante
diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, tranne  che
per consentire il rispetto dei valori  di  incremento  del  parametro
'temperatura' del corpo recipiente, di cui alla  tabella  A  allegata
alla presente legge, nel caso di scarichi con recapito  in  mare.  In
questo caso la diluizione e' consentita solo con acque prelevate  dal
corpo idrico recipiente e  comunque  solo  a  valle  del  trattamento
effettuato sugli scarichi per  adeguarli  ai  limiti  previsti  dalla
presente legge.".