IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per la regolamentazione degli scarichi termici a mare; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 30 settembre e del 7 ottobre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti: "La misurazione degli scarichi si intende effettuata subito a monte del punto di immissione nei corpi ricettori di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), salvo quanto prescritto al quarto ed al settimo comma. Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento, da parte dell'autorita' competente per il controllo, nel punto assunto per la misurazione. I limiti di accettabilita' non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, tranne che per consentire il rispetto dei valori di incremento del parametro 'temperatura' del corpo recipiente, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, nel caso di scarichi con recapito in mare. In questo caso la diluizione e' consentita solo con acque prelevate dal corpo idrico recipiente e comunque solo a valle del trattamento effettuato sugli scarichi per adeguarli ai limiti previsti dalla presente legge.".