IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni al fine di accelerare le procedure  per  la  concessione
delle agevolazioni a favore delle attivita' della  soppressa  Agenzia
per la promozione dello sviluppo  del  Mezzogiorno,  nonche'  per  la
sistemazione del relativo personale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 ottobre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del bilancio e della programmazione economica,  di  concerto
con  i  Ministri  del  tesoro,  dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, per la funzione pubblica e dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 3  aprile  1993,  n.  96,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  "5-bis. Per i progetti speciali e le opere di cui al comma 1, per i
quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile 1987, n.  157,  sia
stato gia' disposto il trasferimento a  regioni,  enti  locali,  loro
consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le  aree
di  sviluppo  industriale,  la  competenza  per  la  definizione  dei
relativi rapporti e' attribuita alla Cassa depositi e prestiti con le
modalita' di cui all'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 
 5-ter. I progetti speciali e le opere di cui al comma 5-bis,  per  i
quali sia in atto una procedura contenziosa, o per i quali alla  data
di entrata in vigore del  presente  decreto,  sussistano  pretese  di
maggiori compensi a qualsiasi  titolo,  sono  trasferiti  alla  Cassa
depositi e prestiti solo  a  contenzioso  definito.  Gli  appaltatori
potranno comunque formulare istanza al  commissario  liquidatore  che
provvede in nome  e  per  conto  del  soggetto  cui  l'opera  risulta
trasferita, per una definizione bonaria delle  richieste  sulla  base
del 40% degli importi accertati ai sensi del comma 5-quater. 
 5-quater. Ai fini della definizione bonaria di cui al  comma  5-ter,
l'importo oggetto di  transazione  viene  determinato  tenendo  conto
delle pretese di maggiori compensi gia' presentati  all'Agensud  alla
data del 27 aprile 1993, in base  ad  una  certificazione  rilasciata
sotto la propria responsabilita' dal collaudatore o dalla commissione
di collaudo in ordine all'entita' e  alla  fondatezza  della  pretesa
stessa. In mancanza del collaudatore o della commissione di collaudo,
alla   dichiarazione   di   cui   sopra   provvede,   sotto   propria
responsabilita', la direzione dei lavori (direttore lavori, ingegnere
capo). La definizione delle  controversie  consegue  all'accettazione
dell'appaltatore  dell'importo  non  superiore  al  40%  della  somma
certificata dal collaudatore o dalla direzione dei lavori. In caso di
discordanza dell'ammontare tra la dichiarazione  del  collaudatore  e
quella della direzione dei lavori, il calcolo viene effettuato  sulla
cifra piu' favorevole per la stazione appaltante. 
 5-quinquies. L'istanza di definizione bonaria di cui al comma 5-ter 
deve essere presentata entro il 15 settembre 1993  e  il  commissario
liquidatore deve  provvedere,  entro  la  data  di  cessazione  della
gestione commissariale, all'esame delle  istanze  pervenute,  secondo
l'ordine  cronologico  di  presentazione  e  anche  in  deroga   alle
disposizioni vigenti in  materia,  assistito  da  un  avvocato  dello
Stato. Il commissario  liquidatore  comunica  l'avvenuta  definizione
alla Cassa depositi e  prestiti,  che  provvede  al  pagamento  degli
importi concordati. 
 5-sexies. Qualora l'istanza di definizione bonaria abbia ad  oggetto
un giudizio pendente sia davanti al  giudice  ordinario  che  dinanzi
agli arbitri, il giudizio stesso rimane sospeso fino alla definizione
del procedimento di cui ai  commi  precedenti.  Nel  caso  sia  stata
promossa   l'esecuzione   forzata   in   base   ad    una    sentenza
provvisoriamente esecutiva o ad un lodo arbitrale, la sospensione op-
era  anche  nei  confronti  del  procedimento  esecutivo.  L'avvenuta
definizione bonaria il cui importo si intende comprensivo anche delle
spese di giudizio e degli onorari di  difesa,  estingue  il  giudizio
pendente. Alla chiusura del contenzioso per il quale  non  sia  stata
presentata  istanza  di  definizione  transattiva,   provvedera'   il
Ministero dei lavori pubblici.". 
  2. La Cassa depositi e prestiti e'  autorizzata  ad  anticipare  le
somme occorrenti nei limiti degli importi definiti con  deliberazione
CIPE del  21  settembre  1993,  secondo  le  modalita'  e  condizioni
stabilite dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 3  aprile
1993, n. 96. 
  3. Il personale gia' addetto agli affari generali,  all'ufficio  di
ragioneria e del bilancio, all'ufficio  legale,  all'ufficio  tecnico
della  soppressa  Agenzia,  fino  al  termine  delle  operazioni   di
transazione, viene utilizzato dal commissario liquidatore.