IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerato che la razionalizzazione dei  criteri  di  composizione
delle classi, volta a ricondurre a valori di maggiore  efficienza  il
rapporto tra numero di alunni e  numero  di  docenti,  e'  una  delle
condizioni preliminari per  una  piu'  produttiva  utilizzazione  del
personale della scuola; 
  Ritenuta  la  conseguente   necessita'   di   anticipare   all'anno
scolastico  1993-94  l'attuazione  delle  direttive  del  piano  gia'
predisposto di rideterminazione del rapporto alunni-classi; 
  Considerato, altresi', che nel corrente anno scolastico 1993-94  e'
compromessa la riapertura di numerose sedi scolastiche  della  citta'
di Napoli, a causa del venir meno delle indispensabili condizioni  di
agibilita' dei locali, e che a tale situazione non puo' farsi fronte,
in prossimita' dell'inizio dello  stesso  anno  scolastico,  con  gli
strumenti ordinari di intervento previsti dalle norme vigenti; 
  Ritenuta, pertanto, la straordinaria necessita' ed urgenza di  dare
avvio, sin dall'anno  scolastico  1993-94,  ad  interventi  volti  ad
incidere sulle condizioni strutturali che determinano il volume della
spesa nel settore della  pubblica  istruzione,  nonche'  di  adottare
interventi  idonei  ad  assicurare,  nella  citta'  di   Napoli,   lo
svolgimento dell'anno scolastico 1993-94; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 ottobre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con  i  Ministri  del
tesoro, del bilancio  e  della  programmazione  economica  e  per  la
funzione pubblica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. E' anticipata dall'anno scolastico 1994-95  all'anno  scolastico
1993-94 l'attuazione delle direttive del  piano  di  rideterminazione
del rapporto alunni-classi, di cui all'articolo  5,  comma  6,  della
legge 30 dicembre 1991, n. 412. 
  2. Sono fatti salvi i trasferimenti e i  passaggi  di  ruolo  e  di
cattedra relativi all'anno  scolastico  1993-94.  Non  si  effettuano
nomine in ruolo sui posti che dovessero venire meno  in  applicazione
del comma 1. Il personale in esubero che non possa essere  utilizzato
per la copertura di cattedre e posti disponibili nella provincia,  e'
utilizzato, per le  supplenze  temporanee,  secondo  le  disposizioni
contenute nell'annuale ordinanza ministeriale sulle utilizzazioni. 
  3. Per l'anno scolastico 1993-94 il termine  fissato  dai  decreti-
legge 21 settembre 1973, n. 567, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 novembre 1973, n. 727, e 6 giugno 1981, n. 281,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 392, oltre il quale
non si da' luogo a spostamenti di personale docente, e'  fissato,  su
tutto il territorio nazionale, al trentesimo  giorno  dalla  data  di
inizio delle lezioni nella regione siciliana.