La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attivita' operative ed addestrative delle Forze armate e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1992, n. 511, 2 marzo 1993, n. 46, 28 aprile 1993, n. 129, e 28 giugno 1993, n. 210. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 ottobre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri FABBRI, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: CONSO AVVERTENZA: Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1993. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 27.