IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di dettare norme
che consentano di assicurare l'effettuazione dei controlli in  merito
al  pagamento della quota fissa individuale annua di cui all'articolo
6 del decreto-legge  19  settembre  1992,  n.  384,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 novembre 1993;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle finanze;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  I  soggetti  tenuti  alla presentazione della dichiarazione dei
redditi per l'anno 1993 devono indicare nella stessa gli estremi  del
versamento  della  quota  fissa  individuale  annua  per l'assistenza
medica di base di cui all'articolo 6 del decreto-legge  19  settembre
1992,  n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1992, n. 438, dovuta per il medesimo anno.