IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni modificative ed integrative alla normativa in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, al fine di apprestare strumenti e forme d'intervento tali da assicurare il ripristino della legalita' e restituire efficienza e trasparenza all'azione amministrativa degli enti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione econonica e del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Al comma 1 dell'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonche' di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.". 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazio ni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, come ulteriormente modificato ed integrato dal presente decreto, e' inserito il seguente: "1-bis. Presso il Ministero dell'interno e' istituito, con personale dell'Amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 4 e dei comuni riportati a gestione ordinaria.".