Con l'esame e l'approvazione del terzo piano di  ripartizione  dei
contributi finanziari relativo al 1993, si e' concluso un triennio di
attuazione  della  legge 19 luglio 1991, n. 216: "Primi interventi in
favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento  in  attivita'
criminose".
   La legge, come noto, e' intervenuta a favore di due aree, entrambe
delicate  e degne della massima attenzione: la prima, piu' largamente
sociale, nella quale si e' realizzato il sostegno ad iniziative volte
a tutelare e favorire la crescita, la maturazione  individuale  e  la
socializzazione  del  soggetto  di  eta'  minore (articoli 1 e 2); la
seconda, con  cui  si  e'  promossa  l'attuazione  di  interventi  di
prevenzione   della  delinquenza,  di  risocializzazione  nell'ambito
penale minorile (art. 4). Entrambe le  disposizioni  hanno  espresso,
comunque,  un obiettivo unitario ed hanno inteso realizzare un'azione
incisiva di prevenzione di situazioni a rischio di coinvolgimento dei
soggetti di eta' minore in attivita' criminose.
   Il  numero  delle  domande  pervenute  nel   primo   triennio   di
applicazione della legge e la qualita' delle iniziative alle quali si
e'  dato  corso,  hanno reso possibile il rifinanziamento della legge
per il triennio 1994-1996.
   Nonostante  le note difficolta' di bilancio, il Governo ha rivolto
ancora  una  volta  la  propria  attenzione  al  delicato  e   sempre
prioritario   tema   della  prevenzione  del  disagio  minorile,  con
particolare riferimento a quella fascia di  soggetti  maggiormente  a
rischio   e   che   tuttora   costituiscono  una  realta'  certamente
preoccupante, specialmente in alcune aree del Paese.
   In  questa  ottica  il  decreto-legge  26  marzo  1994,  n.   209:
"Disposizioni urgenti per garantire il proseguimento degli interventi
in  favore  degli  sfollati  dai  territori  della ex Jugoslavia, dei
minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose  e
delle attivita' di volontariato" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  72 del 28 marzo 1994) ha stabilito, per il triennio 1994-1996, il
rifinanziamento del Fondo di cui all'art. 3 della legge n. 216, nella
misura di lire 32 miliardi per l'anno 1994 e di lire 40 miliardi  per
ciascuno degli anni 1995 e 1996.
   Si  aggiunge  ancora che, per il finanziamento dei progetti di cui
all'art. 4 della stessa legge, il  decreto-legge  ha  autorizzato  la
spesa  di  lire  8 miliardi per l'anno 1994 e di lire 10 miliardi per
ciascuno degli anni 1995 e 1996.
   Se  gia'  in  passato  e'  stata  evidenziata  la  necessita'   di
intervenire  in  situazioni oggettivamente gravi e tali da costituire
un rischio per i minori, gli stanziamenti disposti dal  decreto-legge
-  alquanto  ridotti  rispetto  agli  anni precedenti - impongono una
ancor piu' mirata destinazione dei  contributi  e  un  piu'  rigoroso
criterio di selezione dei progetti. Si conferma, in altri termini, la
necessita'  di  circoscrivere  gli  interventi  finanziari  a  quelle
realta' pubbliche e private che operino  in  aree  caratterizzate  da
forte  tensione  sociale e che siano in grado di offrire una risposta
forte, di segno diverso, al dilagare  della  criminalita'  garantendo
forme efficaci di tutela della popolazione minorile.
   Si  e'  fatto  piu' sopra riferimento alle due aree nelle quali e'
intervenuta  ed  interviene  la  legge  n.  216:  aree   distinte   e
purtuttavia  convergenti.  A  conferma  della  unitarieta'  dei  fini
perseguiti, si e' ritenuto opportuno  pubblicare  contestualmente  la
presente  circolare  con  la  circolare  del  Ministero  di  grazia e
giustizia, che illustrano  le  specifiche  finalita'  rispettivamente
perseguite,  nonche'  i  destinatari,  i requisiti e le modalita' cui
dovranno conformarsi le istanze di contributo.
A) CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI.
   Appare  innanzitutto  necessario  ribadire  che   i   criteri   di
ripartizione  dei contributi sono stabiliti dall'apposita commissione
di cui al comma 5, art. 2, della legge n. 216.
   I criteri potranno essere modificati di anno in anno e saranno  in
linea  di massima indicati nelle circolari emanate annualmente. Cio',
anche  nell'intento  di  evitare  l'inoltro  di  domande   che,   non
rientrando nei criteri predeterminati, potrebbero non essere prese in
considerazione.
   Per   quanto   riguarda  i  criteri  relativi  al  piano  1994  si
ribadiscono le indicazioni contenute nelle  premesse  confermando  la
necessita'  di  concentrare gli interventi e di utilizzare le ridotte
disponibilita' finanziarie, in modo che le stesse risultino  il  piu'
possibile produttive di risultati.
   In  coerenza  con  quanto  sopra  esposto  e  tenendo  conto delle
finalita' della legge, e' sembrato opportuno confermare, anche per il
1994, i criteri stabiliti dalla  richiamata  commissione  per  l'anno
1993  e  che  vengono  di  seguito  riportati  secondo  un  ordine di
priorita'. Saranno a tal fine presi in considerazione:
   progetti relativi alle regioni  notoriamente  piu'  a  rischio,  e
cioe' Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna;
   progetti riguardanti minori nomadi ed immigrati;
   progetti  gia'  finanziati  nel  1992  e  1993  e  che  abbiano un
effettivo  carattere  di   continuita';   questo   carattere   dovra'
integrarsi,  peraltro, con la validita' dei progetti stessi che sara'
rigorosamente accertata.
   Oltre a questi, potranno essere  esaminati  progetti  relativi  ad
aree  metropolitane  o  a  province  nelle  quali  risultino  gravi e
documentate situazioni di devianza, di criminalita' e di  dispersione
scolastica,  per  le  quali  si  renda indispensabile intervenire con
progetti mirati.
   Si richiama ancora una volta l'attenzione sull'intendimento  della
commissione  di  adottare - nell'esame dei progetti - un orientamento
particolarmente  selettivo;  sara'  per  questo  opportuno   che   le
prefetture  sottolineino  con forza questo orientamento allo scopo di
evitare la presentazione di progetti privi dei requisiti necessari  e
che non potranno essere presi in considerazione.
B) SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI.
   Possono  chiedere  contributi  per la realizzazione di progetti ed
interventi in favore di minori esposti a rischio di delittuosita':
   1)  soggetti pubblici e privati (comuni, province, loro rispettivi
consorzi, comunita' montane, enti,  organizzazioni  di  volontariato,
associazioni,   cooperative   sociali)  che  abbiano  gia'  in  corso
iniziative e servizi per:
   il sostegno alle famiglie con particolari difficolta'  ove  vivono
minori   a   rischio   o   nelle  quali  occorre  agevolare  il  loro
reinserimento;
   il sostegno di servizi  sociali  gia'  in  atto  nei  quartieri  a
rischio, gestiti direttamente dai comuni o in convenzione, nonche' la
realizzazione   di  attivita'  diurna  o  serale,  per  tutto  l'arco
dell'anno, volta a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico,
la formazione culturale  e  sportiva,  l'espressione  creativa  e  le
attivita' sociali;
   l'accoglienza di minori che vivono in uno stato di trascuratezza e
di pericolo;
   2)    soggetti  pubblici  (comuni,  province, consorzi e comunita'
montane) che intendano avviare nuove iniziative fra  quelle  indicate
al punto 1).
   A  conferma  di  quanto  gia' esposto nella circolare dello scorso
anno, si precisa che possono produrre istanze:
   gli enti  ecclesiastici,  per  progetti  gia'  in  corso,  purche'
coerenti con le finalita' di cui all'art. 1 della legge n. 216/91;
   le  unita' sanitarie locali - non espressamente indicate nell'art.
2  della legge - per progetti avviati o da avviare, a condizione  che
esista  una  normativa  regionale  di  delega alle stesse di funzioni
socio-assistenziali  (alla  quale  dovra'   essere   fatto   espresso
riferimento)  o che i progetti risultino loro affidati da enti locali
con delibera formale da allegare alla documentazione e rientrino  fra
le finalita' previste dalla legge;
   i  soggetti  privati, sempre che risultino costituiti da almeno un
anno e per iniziative e servizi gia' in atto.
C) CONTENUTO E REQUISITI DEI PROGETTI E DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI.
1)  Contenuto e requisiti dei progetti.
   Le domande che  potranno  essere  ammesse  a  contributo  dovranno
contenere  progetti  finalizzati agli obiettivi indicati dall'art. 1,
lettere a), b), c) e d), della  legge  n.  216/91.  Per  ciascuna  di
queste  possibili  tipologie  di intervento si forniscono le seguenti
indicazioni.
a) Attivita' di accoglienza  di  minori  per  i  quali  si  sia  reso
necessario l'allontanamento temporaneo dall'ambito familiare.
   Essa deve:
   avere  dimensioni tali da garantire che ciascun minore sia seguito
individualmente, nel pieno rispetto della sua  personalita'.  Saranno
pertanto privilegiate le soluzioni di tipo familiare;
   operare   in   stretto  collegamento  col  servizio  sociale,  con
l'autorita'  scolastica  (organi  scolastici   locali,   ad   esempio
direzioni di circolo) o con l'autorita' giudiziaria;
   essere  in  grado  di  proporre  al  minore modelli validi, che ne
sviluppino l'autonomia di giudizio e di iniziativa;
   essere  orientata  verso  il  recupero  del   rapporto   familiare
attraverso  il mantenimento dei contatti, il piu' possibile efficaci,
tra minore, genitori e familiari;
   valorizzare e ricercare il massimo collegamento sul territorio con
enti pubblici.
b) Interventi a sostegno della famiglia.
   Queste iniziative debbono essere volte ad affrontare e superare le
difficolta' che hanno determinato le situazioni  a  rischio,  per  le
quali  puo'  essersi  reso necessario l'allontanamento temporaneo del
minore.
   Le stesse debbono costituire anche  un  sostegno  a  favore  delle
famiglie  nelle  quali  continuano  a  permanere  livelli  di rischio
interno o legato a fattori ambientali.
   Gli interventi debbono preferibilmente:
   essere realizzati nel rispetto dell'autonomia della famiglia;
   tendere ad ottenere una collaborazione fattiva di tutti  i  membri
della famiglia;
   essere realizzati da persone che possano assicurare la continuita'
dell'intervento in modo da non vanificarne l'efficacia;
   prevedere  il  sostegno  di  attivita'  educative  per  il  minore
nell'ambito della famiglia;
   prevedere, ove possibile, la  collaborazione  delle  famiglie  con
quanti hanno la responsabilita' degli interventi, al fine di favorire
la  crescita  di  una rete di solidarieta' e di controllo sociale sul
territorio;
   mirare al pieno assolvimento dell'obbligo scolastico,  facilitando
il minore anche mediante l'offerta di corsi di sostegno scolastico ed
il collegamento con centri ricreativi, sportivi e di socializzazione.
c)  Interventi  che  realizzano  centri  di  incontro  per  attivita'
sportivo-ricreative, sociali o culturali e forme di presenza  sociale
nei quartieri.
   Questi   devono   preferibilmente  offrire  ai  minori,  oltreche'
occasione di positiva utilizzazione del tempo libero, nuove  proposte
che  sviluppino capacita' creative e di lavoro, un interesse positivo
per la realizzazione di un nuovo ambiente  di  vita,  coinvolgendoli,
per  quanto  possibile, in attivita' da esse stessi gestite anche con
l'aiuto delle famiglie. Le attivita' dei centri di  incontro  possono
essere  realizzate,  ovviamente  anche all'aperto, in aree attrezzate
per ricreazione, sport, musica e forme varie di aggregazione.
d) Interventi realizzati utilizzando le  strutture  scolastiche,  nei
giorni  e nelle ore non dedicati alle attivita' istituzionali, previo
accordo con i competenti organi scolastici comunali ed in  base  agli
indirizzi del Ministro della pubblica istruzione.
   Le  iniziative  dovranno  essere  preferibilmente realizzate sulla
base di progetti articolati che privilegino la crescita di  autonomia
e  di  autoorganizzazione  del  minore,  evitando,  peraltro,  che la
partecipazione sia imposta e che l'attivita' svolta sia  valutata  ai
fini del rendimento scolastico.
   Risulteranno  preferiti interventi capaci di sviluppare attitudini
emergenti  della  personalita'  del  minore  (creative,   artistiche,
musicali,  sportive,  artigianali,  professionali) e di suscitare nei
minori interessi permanenti.
   Riguardo all'utilizzazione delle strutture, si fa riferimento alle
istruzioni fornite  dal  Ministero  della  pubblica  istruzione  (con
circolare n. 19 del 5 marzo 1992).
   Su  un  piano  piu'  generale,  si  richiama  la  necessita' che i
progetti siano qualitativamente validi e coerenti  con  le  finalita'
della   legge.   In   particolare  saranno  maggiormente  considerate
iniziative che:
   prendano in esame  contesti  fortemente  degradati  nei  quali  si
manifestino  situazioni di tensione e di grave disagio, riscontrabili
anche  sulla  base  degli  indici  di   criminalita'   minorile,   di
dispersione scolastica e di abbandono;
   concorrano alla soluzione di problematiche urgenti;
   concorrano   alla   realizzazione   di  progetti  territorialmente
circoscritti e tali da incidere realmente nelle situazioni  consider-
ate,  chiaramente  definiti quanto a contenuti, strumenti, operatori,
risorse   finanziarie   e   forme    efficaci    di    collaborazione
interistituzionale   con   piani  regionali  e  sub-regionali  socio-
assistenziali o con gli interventi di cui  all'art.  4  della  stessa
legge;
   pongano  in  essere  progetti polifunzionali nei quali si realizzi
una  integrazione  tra  organismi  diversi,  nella   prospettiva   di
raggiungere  il massimo di potenzialita' operativa senza naturalmente
escludere  anche  progetti  di  minore  rilevanza   territoriale,   a
carattere  monofunzionale,  purche' oggettivamente validi e capaci di
modificare situazioni di disagio e di degrado.
   Si  richiama,   da   ultimo,   l'orientamento   prevalente   della
commissione  interministeriale  (cfr.  comma 5, art. 2 della legge n.
216) secondo la quale progetti con costo inferiore a 10  milioni  non
avrebbero  in  se'  le  caratteristiche  di  organica  progettualita'
richiesta. Non viene, peraltro, escluso che possano essere  presi  in
considerazione  progetti  anche  minimi  di  cui sia dimostrata molto
attentamente la reale validita'.
2)  Destinazione dei contributi.
   Per  la  realizzazione  dei  progetti  previsti  dalla  legge,   i
contributi  finanziari  saranno  principalmente  destinati  a coprire
totalmente o parzialmente le seguenti tipologie di spesa:
   opere   di  ristrutturazione  edilizia  nonche'  di  straordinaria
manutenzione (nel limite indicativo di lire 30 milioni),  purche'  le
relative  spese  non  si  configurino  come  prevalenti  od esclusive
nell'ambito del progetto. Tali oneri saranno ritenuti ammissibili  se
riguardano  l'adeguamento  di  strutture  o locali gia' disponibili e
facenti parte del patrimonio pubblico o assegnati al privato  sociale
in  concessione  pluriennale con fitto agevolato rispetto al relativo
equo canone. A tal fine si fa espresso invito agli enti locali  ed  a
tutti  gli  enti pubblici di mettere a disposizione parte del proprio
patrimonio non utilizzato per la realizzazione  degli  interventi  di
prevenzione attuati anche da soggetti privati;
   oneri  per canoni di locazione (in tal caso si trattera' di locali
gia' idonei allo svolgimento delle attivita'.  Saranno  tutt'al  piu'
ammessi oneri di piccola manutenzione);
   oneri  di assicurazione e di gestione ordinaria (luce, acqua, gas,
altro);
   oneri per l'acquisto di beni strumentali purche' si  dimostri  che
essi  saranno  esclusivamente  utilizzati  per  la  realizzazione del
progetto;
   oneri per l'acquisto di materiale, attrezzature e beni deperibili;
   oneri destinati alla custodia e manutenzione ordinaria di  edifici
ed attrezzature scolastiche.
   Si  conferma  la  esclusione  di  oneri  per  personale dipendente
dall'ente gestore del progetto.
   Si ritengono invece ammissibili oneri derivanti  dall'utilizzo  di
personale   specificatamente   qualificato  (operatori  educativi  di
territorio dotati di particolari competenze ed esperienze  realizzate
sul  campo)  nel  limite  strettamente  necessario alla realizzazione
degli interventi, sotto forma di "collaborazione non continuativa"  e
secondo modalita' che si prestino a non creare successive aspettative
di  assunzione.  Resta in ogni caso di assoluto rilievo la necessita'
di avvalersi di personale qualificato, specialmente per la  direzione
dei progetti.
   Saranno  altresi'  ammissibili  gli oneri derivanti dal   rimborso
spese a forfait per  l'impegno  di  volontari  e  operatori,  purche'
queste  risultino  preventivamente concordate con l'organizzazione di
appartenenza e messe in preventivo in conformita' a  quanto  disposto
dalla  legge  n.  266/91.  In  tal caso il soggetto proponente dovra'
indicare il numero dei volontari e degli operatori coinvolti  con  il
rispettivo ruolo nella realizzazione del progetto.
   Si sottolinea ulteriormente che le spese relative ad iniziative di
studio  e ricerca, seminari, convegni, non potranno essere finanziate
in quanto non direttamente  utili  alla  concreta  realizzazione  dei
progetti.  Potranno  essere  considerate,  nei  limiti  dello stretto
necessario,  spese  minime  connesse  con  iniziative  di   verifica,
promosse  da  organismi  che  operano  sullo  stesso  territorio o da
associazioni  collegate  con  organismi  nazionali   interessati   al
migliore  coordinamento dei progetti e al raggiungimento di risultati
qualitativamente validi.
D) MODALITA' DI FORMULAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
1)  Formulazione.
   Le domande vanno compilate, sia  dai  soggetti  pubblici  che  dai
soggetti privati, utilizzando esclusivamente il modulo informatizzato
appositamente  predisposto (allegato 1). La mancata utilizzazione del
modulo sara' motivo di  esclusione  dal  piano  di  ripartizione.  La
domanda,   corredata   della  documentazione  indicata  nell'apposito
modulo,  sara'  redatta  e  sottoscritta  dal  rappresentante  legale
dell'ente.
   Per  gli enti privati sara' necessaria l'autentica della firma del
rappresentante legale.
   I certificati penali e dei  carichi  pendenti  dovranno  risultare
rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della
domanda.
   Si  precisa  inoltre  che le sedi operative degli enti richiedenti
dovranno formulare singole, distinte domande.
2)  Presentazione.
   Le domande, redatte in conformita' dell'apposito schema,  dovranno
essere indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale dei
servizi  civili,  tramite  l'ente pubblico competente come di seguito
indicato.
2.1. Domande degli enti pubblici.
   I comuni, le province, le comunita' montane, le UU.SS.LL.  (sempre
che   ricorrano  le  condizioni  di  cui  alla  lettera  B)  dovranno
presentare le domande alla prefettura entro il termine del 30  giugno
1994.
   Le  domande  dovranno  essere deliberate dagli organi competenti a
norma di legge con atto recante l'esatta destinazione del  contributo
richiesto,  che  dovra' trovare piena corrispondenza con le finalita'
indicate nella istanza.
   Non saranno favorevolmente esaminate le  istanze  prive  dell'atto
dell'organo deliberativo.
2.2. Domande degli enti privati.
   Le  domande  dovranno  essere presentante esclusivamente al comune
territorialmente competente entro il termine perentorio del 30 giugno
1994.
   Il comune competente e quello nel cui ambito territoriale ha  sede
la  "struttura  operativa"  dell'organismo  richiedente,  a beneficio
della quale sara' utilizzata la sovvenzione.
   I comuni dovranno trasmettere subito le istanze  alla  prefettura,
e, comunque, non oltre il 15 luglio 1994.
                                  *
                              *       *
   L'inoltro  delle  istanze  degli  enti  richiedenti, entro la data
indicata  del  30  giugno  1994,  potra'  avvenire  con  le  seguenti
modalita':
   attraverso  servizio  postale a mezzo di raccomandata con ricevuta
di spedizione;
   mediante presentazione diretta al comune, se trattasi di organismo
privato, o alla prefettura, se trattasi di ente pubblico.
   In ogni caso, dovra' risultare la prova della presentazione  della
domanda  in  tempo  utile:  busta con timbro postale leggibile ovvero
timbro a protocollo leggibile del comune o della prefettura.
                                  *
                              *       *
   Tutte le istanze dovranno essere oggetto  di  una  prima  verifica
istruttoria da parte della prefettura competente per territorio.
   In conformita' a quanto illustrato nelle note dell'allegato schema
di   domanda   la  parte  riservata  alla  prefettura  dovra'  essere
completata con i dati relativi al rispetto del termine del 30  giugno
1994  nonche' con ogni altra osservazione relativa al contenuto della
domanda.
   Le  prefetture  dovranno  inoltrare  le  domande  alla   Direzione
generale dei servizi civili con ogni sollecitudine e, comunque, entro
il 30 luglio 1994.
E) EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.
   I   contributi   saranno   erogati   in  varie  soluzioni,  previa
dimostrazione della effettiva realizzazione delle  iniziative  e  dei
servizi per i quali sono stati richiesti; lo stato di avanzamento dei
lavori consentira' all'ente successivi finanziamenti.
   L'ente  locale  competente  per  territorio  dovra'  esprimere  in
proposito il proprio parere, restando inteso che, per  le  iniziative
attuate  dal comune, la prescritta relazione dimostrativa tiene luogo
del parere.
F) VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEI PROGETTI E ASSISTENZA TECNICA.
   Nel corso del primo triennio  di  attuazione  della  legge  si  e'
andata  sempre  piu'  chiaramente  delineando  la  necessita'  che  i
progetti venissero sistematicamente seguiti nella loro realizzazione,
sia  per  verificare  la  effettiva  esecuzione,  sia  per  risolvere
problemi  di  varia natura - tecnico-organizzativi e amministrativi -
che  potessero  eventualmente  sorgere.  In  questa  prospettiva   le
prefetture  hanno  svolto  sicuramente un ruolo significativo e si e'
certi che le stesse assolveranno con sempre maggiore  incisivita'  ad
una funzione di sostegno, di chiarimento, di propulsione.
   Al  termine della prima esperienza triennale e' emersa peraltro la
opportunita' che le prefetture si avvalgano di comitati in  grado  di
"verificare  l'esecuzione  dei  progetti  finanziati" e di attuare le
necessarie forme di assistenza  tecnica.  Questa  esigenza  e'  stata
recepita dal richiamato decreto-legge 26 marzo 1994, n. 209. A questo
fine  si e' fatto riferimento ai comitati provinciali e metropolitani
della pubblica amministrazione, integrati,  peraltro,  da  specifiche
professionalita'  e  rappresentanze  istituzionali:  sono, questi, in
particolare,  un  docente  universitario  esperto   nelle   tematiche
minorili,   un   rappresentante   delle   regioni   e  dell'ANCI,  un
rappresentante  delle  organizzazioni   di   volontariato   e   delle
associazioni operanti nel settore.
   Sulle  modalita'  di  funzionamento dei comitati, si fa riserva di
inviare piu' precise e dettagliate istruzioni.
G) RACCOMANDAZIONI FINALI.
   Nell'esercizio dei compiti previsti per  il  sostegno  finanziario
delle  attivita'  sociali  sopra  descritte,  trovano  applicazione i
principi ed  i  criteri  normativi  sul  procedimento  amministrativo
indicati  dalla  legge  n. 241 del 1990, nel quadro della trasparenza
amministrativa e della responsabilita'.
   Coerentemente a tale indicazione, e' assolutamente necessario  che
la  presente  circolare,  unitamente  alla  modulistica allegata, sia
portata a conoscenza e messa a disposizione degli organismi  ed  enti
interessati fornendo ogni utile assistenza.
   Converra' ribadire agli organismi anzidetti che non si fara' luogo
a    supplementi   di   istruttoria,   cosicche'   le   istanze   non
sufficientemente documentate saranno respinte. Il ritardo  nell'invio
delle  istanze  e  la  eventuale  incompletezza  della documentazione
potranno essere fonte di responsabilita' personali a carico di chi ha
causato  l'omissione o il ritardo nello svolgimento degli adempimenti
richiesti.
   Ai  fini  della  piu'  sollecita  predisposizione  del  piano   di
ripartizione,  la Direzione generale dei servizi civili dovra' essere
posta in grado di disporre di tutte le domande originali  al  massimo
entro  il  30  luglio  p.v.  Si  pregano  pertanto le SS.LL. di voler
cortesemente  disporre  affinche'  il  termine  sia   scrupolosamente
rispettato, in modo da evitare ingiustificabili ritardi.
   Nel  fornire  assicurazione  circa  la  puntuale  osservanza della
presente circolare, le SS.LL. vorranno precisare  il  nominativo  del
funzionario  preposto  all'istruttoria demandata a codesta prefettura
nel procedimento per la concessione dei contributi in  argomento.  Il
funzionario  preposto  dovra',  pertanto, verificare la tempestivita'
delle domande e la regolarita' e  completezza  della  documentazione,
fornendo  un  motivato  parere  sul  contenuto  dei  progetti e sulla
corrispondenza degli stessi alle finalita' previste dalla legge.
   La presente  circolare  viene  inviata  per  conoscenza  anche  ai
commissari  di  Governo  con la precisa prospettiva che gli stessi ne
informino le regioni che hanno opportunamente espresso  il  desiderio
di   seguire   l'attuazione  della  legge  n.  216  per  i  necessari
collegamenti con le attivita' di loro diretta competenza.
   La Direzione generale dei servizi civili, a  sua  volta,  d'intesa
con  il  Dipartimento  per  gli  affari sociali, curera' di informare
tempestivamente le regioni - naturalmente sempre tramite i commissari
di Governo - sui piani approvati che, di  norma,  vengono  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale.
   Si ringrazia per l'attenta e vigile collaborazione che SS.LL., con
la  consueta  sensibilita',  non  mancheranno  di prestare in sede di
applicazione della normativa, che riveste  un  significativo  rilievo
nel  quadro  degli affari interni del Paese, ai fini della promozione
degli interventi preventivi di formazione e di crescita sociale.
                        Il capo dipartimento
                               BOLAFFI
Il direttore generale dei servizi civili
                GELATI