IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 1 della legge 26 settembre 1981, n. 537, di conversione del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, che prevede la sostituzione con le tabelle C e D delle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488; Visto l'art. 2 della predetta legge che dispone il calcolo dei contributi volontari sulla base delle classi di retribuzione elencate nella tabella F; Visto il predetto art. 2, comma 5, nella parte in cui stabilisce che la rivalutazione annuale delle classi di retribuzione, ai fini della prosecuzione volontaria, sia effettuata entro il limite massimo di retribuzione pensionabile vigente pro-tempore; Visto l'art. 5- bis della legge 19 marzo 1993, n. 70, di conversione del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, che prevede la sostituzione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, delle tabelle C, D e F allegate alla legge n. 537 del 1981, con l'elevazione a 70 del numero delle classi di contribuzione; Considerato che l'introduzione della nuova tabella F, concernente le classi di contribuzione volontaria, e' subordinata all'abrogazione del comma quinto dell'art. 2 della legge n. 537 del 1981; Ritenuta la necessita' di emanare le tabelle C e D concernenti i contributi dovuti per gli assicurati, rispettivamente, per ogni mese o settimana di lavoro; Decreta: Art. 1. Le tabelle C e D, concernenti i contributi dovuti dagli assicurati rispettivamente per ogni mese e settimana di lavoro, previste dall'art. 1 della legge 26 settembre 1981, n. 537, sono sostituite dalle tabelle C e D allegate al presente decreto.