IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto   l'art.  1  della  legge  26  settembre  1981,  n.  537,  di
conversione del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, che prevede  la
sostituzione  con  le  tabelle  C e D delle tabelle A e B allegate al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
  Visto l'art. 2 della predetta legge  che  dispone  il  calcolo  dei
contributi volontari sulla base delle classi di retribuzione elencate
nella tabella F;
  Visto  il  predetto  art. 2, comma 5, nella parte in cui stabilisce
che la rivalutazione annuale delle classi di  retribuzione,  ai  fini
della prosecuzione volontaria, sia effettuata entro il limite massimo
di retribuzione pensionabile vigente pro-tempore;
  Visto  l'art.  5-  bis  della  legge  19  marzo  1993,  n.  70,  di
conversione del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, che prevede  la
sostituzione,  con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, delle tabelle C, D e F allegate alla legge n. 537 del  1981,
con l'elevazione a 70 del numero delle classi di contribuzione;
  Considerato  che  l'introduzione della nuova tabella F, concernente
le classi di contribuzione volontaria, e' subordinata all'abrogazione
del comma quinto dell'art. 2 della legge n. 537 del 1981;
  Ritenuta la necessita' di emanare le tabelle C e  D  concernenti  i
contributi  dovuti per gli assicurati, rispettivamente, per ogni mese
o settimana di lavoro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le tabelle C e D, concernenti i contributi dovuti dagli  assicurati
rispettivamente  per  ogni  mese  e  settimana  di  lavoro,  previste
dall'art. 1 della legge 26 settembre 1981, n.  537,  sono  sostituite
dalle tabelle C e D allegate al presente decreto.