IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto-legge 10 luglio  1982,  n.  428,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 43 del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 429;
  Visto l'art. 13 della legge n. 730/1983 concernente le modalita' di
rendicontazione;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  marzo  1987,  n.  120,
concernente  gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio
nazionale;
  Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991,  n.  142,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 3 luglio 1991, n. 195,
concernente,  tra  l'altro,  il  rifinanziamento  del  su   accennato
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1;
  Viste  le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA
del  20  maggio  1987,  rispettivamente  pubblicate  nella   Gazzetta
Ufficiale  n.  190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che,
tra l'altro, dettano norme  in  merito  all'esclusione  dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
  Vista  l'ordinanza  26  marzo  1992,  n. 2242/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1992, che detta  norme  dirette
ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con
onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Viste le ordinanze n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, n. 2029/FPC del
30  ottobre  1990  e  n.  2086  del  4 febbraio 1991, rispettivamente
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28  febbraio  1985,  n.
262  del  9  novembre  1990 e n. 34 del 9 febbraio 1991, con le quali
vengono disciplinati i compensi da corrispondere ai  progettisti,  al
direttore dei lavori, all'ingegnere capo ed ai collaudatori;
  Visti  i  verbali  di  sopralluogo del 30 giugno 1987 e 12 novembre
1993, nei quali il gruppo nazionale per la  difesa  dalle  catastrofi
idrogeologiche  ha accertato le condizioni di pericolo incombente per
l'abitato della frazione di Civita nel comune di Bagnoregio;
  Vista la nota n. 5942 datata 24  novembre  1993  con  la  quale  il
comune di Bagnoregio trasmette uno studio geologico sulla frazione di
Civita,   nonche'  una  proposta  di  intervento  che  assomma  a  L.
13.500.000.000;
  Considerata la limitatezza di fondi disponibili per tali esigenze;
  Ravvisata, pertanto, la necessita' di  aderire  alle  richieste  al
fine   di   far   eseguire   le   opere   piu'   urgenti   necessarie
all'eliminazione del piu' immediato pericolo incombente;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma e in particolare al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al
regio  decreto  23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed
integrazioni, alle norme procedurali di cui alla legge 1 marzo  1975,
n.  44, al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n.
509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per  la  prosecuzione  degli  interventi  di  cui  in  premessa  e'
assegnata al comune di Bagnoregio la somma di lire un miliardo.
  Detto contributo  fa  capo  sull'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'art.  1  del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge  27  marzo  1987,  n.  120,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni, nonche' sulla residua disponibilita'
dell'art. 6, comma 2,  del  decreto-legge  3  maggio  1991,  n.  142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.