IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 43 del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 429;
  Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1983, n. 730, concernente le
modalita' di rendicontazione;
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987,  n.  8,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 27 marzo 1987, n. 120,
concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel  territorio
nazionale;
  Visto  l'art.  6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  luglio  1991,  n.  195,
concernente,   tra  l'altro,  il  rifinanziamento  del  su  accennato
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1;
  Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n.  987/FPC/ZA
del   20  maggio  1987,  rispettivamente  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno  1987  che,
tra  l'altro,  dettano  norme  in merito all'esclusione dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
  Vista l'ordinanza 26 marzo  1992,  n.  2242/FPC,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 81 del 6 aprile 1992, che detta norme dirette
ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con
onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Viste le ordinanze n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, n. 2029/FPC del
30 ottobre 1990 e  n.  2086  del  4  febbraio  1991,  rispettivamente
pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 51 del 28 febbraio 1985, n.
262 del 9 novembre 1990 e n. 34 del 9 febbraio  1991,  con  le  quali
vengono  disciplinati  i compensi da corrispondere ai progettisti, al
direttore dei lavori, all'ingegnere capo ed ai collaudatori;
  Visti i propri decreti n. 240 del 9 aprile  1993,  n.  476  del  12
aprile  1991,  le  ordinanze  n.  1433/FPC  del  12  aprile 1988 e n.
1846/FPC del  30  dicembre  1989,  rispettivamente  pubblicate  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  93 del 21 aprile 1988 e n. 13 del 17 gennaio
1990, con le  quali  sono  stati  disposti  interventi  parziali  per
l'eliminazione del pericolo incombente accertato dal Gruppo nazionale
per  la  difesa  dalle  catastrofi  idrogeologiche,  per  un  importo
complessivo di L. 7.000.000.000;
  Visto il verbale di sopralluogo del 6 aprile 1993 e quello  del  10
settembre  1993, con il quale il Gruppo nazionale per la difesa dalle
catastrofi idrogeologiche ha accertato il permanere delle  condizioni
di  pericolo  incombente  derivato  dalla instabilita' di un versante
roccioso che incombe sull'abitato di Pian  de  Revis  nel  comune  di
Lozzo di Cadore;
  Vista  la nota n. 4601 datata 30 agosto 1993 del comune di Lozzo di
Cadore,  con  la  quale  si  sollecita   un   finanziamento   di   L.
6.000.000.000 per l'eliminazione dello stato di pericolo incombente;
  Vista  la  nota n. 6009 datata 19 novembre 1993 del comune di Lozzo
di Cadore, con la quale si  evidenzia  una  evoluzione  negativa  sul
versante  roccioso, che e' stato piu' volte oggetto dei sopralluoghi,
rilevata dall'impianto di monitoraggio installato  sul  versante  che
sovrasta l'abitato di Pian di Revis;
  Considerata la limitatezza dei fondi disponibili per tali esigenze;
  Ravvisata,  pertanto,  la  necessita'  di aderire alla richiesta al
fine di far eseguire le opere piu' urgenti necessarie  a  ridurre  la
spinta  gravitativa  sul versante roccioso, ingenerata essenzialmente
da fattori di permeabilita' alle acque meteoriche  nella  parte  alta
del versante;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma, ed in particolare al regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,
al  regio  decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni
ed integrazioni, alle norme procedurali di cui  alla  legge  1  marzo
1975,  n.  44,  al  decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1978, n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per  la  prosecuzione  degli  interventi  di  cui  in  premessa  e'
assegnata al comune di Lozzo di Cadore la somma di lire tre miliardi.
  Detto  contributo  fa  capo  sull'autorizzazione  di  spesa  di cui
all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  marzo  1987,  n.  120, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' sulla  residua  disponibilita'
dell'art.  6,  comma  2,  dal  decreto-legge  3  maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.