IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 43 del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 429; Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1983, n. 730, concernente le modalita' di rendicontazione; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale; Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, concernente, tra l'altro, il rifinanziamento del su accennato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1; Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile; Vista l'ordinanza 26 marzo 1992, n. 2242/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1992, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile; Viste le ordinanze n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, n. 2029/FPC del 30 ottobre 1990 e n. 2086 del 4 febbraio 1991, rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28 febbraio 1985, n. 262 del 9 novembre 1990 e n. 34 del 9 febbraio 1991, con le quali vengono disciplinati i compensi da corrispondere ai progettisti, al direttore dei lavori, all'ingegnere capo ed ai collaudatori; Visti i propri decreti n. 240 del 9 aprile 1993, n. 476 del 12 aprile 1991, le ordinanze n. 1433/FPC del 12 aprile 1988 e n. 1846/FPC del 30 dicembre 1989, rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1988 e n. 13 del 17 gennaio 1990, con le quali sono stati disposti interventi parziali per l'eliminazione del pericolo incombente accertato dal Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, per un importo complessivo di L. 7.000.000.000; Visto il verbale di sopralluogo del 6 aprile 1993 e quello del 10 settembre 1993, con il quale il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha accertato il permanere delle condizioni di pericolo incombente derivato dalla instabilita' di un versante roccioso che incombe sull'abitato di Pian de Revis nel comune di Lozzo di Cadore; Vista la nota n. 4601 datata 30 agosto 1993 del comune di Lozzo di Cadore, con la quale si sollecita un finanziamento di L. 6.000.000.000 per l'eliminazione dello stato di pericolo incombente; Vista la nota n. 6009 datata 19 novembre 1993 del comune di Lozzo di Cadore, con la quale si evidenzia una evoluzione negativa sul versante roccioso, che e' stato piu' volte oggetto dei sopralluoghi, rilevata dall'impianto di monitoraggio installato sul versante che sovrasta l'abitato di Pian di Revis; Considerata la limitatezza dei fondi disponibili per tali esigenze; Ravvisata, pertanto, la necessita' di aderire alla richiesta al fine di far eseguire le opere piu' urgenti necessarie a ridurre la spinta gravitativa sul versante roccioso, ingenerata essenzialmente da fattori di permeabilita' alle acque meteoriche nella parte alta del versante; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, ed in particolare al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme procedurali di cui alla legge 1 marzo 1975, n. 44, al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149; Dispone: Art. 1. Per la prosecuzione degli interventi di cui in premessa e' assegnata al comune di Lozzo di Cadore la somma di lire tre miliardi. Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' sulla residua disponibilita' dell'art. 6, comma 2, dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.