IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 43 del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 429; Visto l'art. 13 della legge n. 730/1983 concernente le modalita' di rendicontazione; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale; Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1992, n. 195, concernente, tra l'altro, il rifinanziamento del su accennato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1; Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile; Vista l'ordinanza 26 marzo 1992, n. 2242/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1992, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile; Viste le ordinanze n. 498/FPC/ZA del 27 febbraio 1985, n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 e n. 2086 del 4 febbraio 1991, rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28 febbraio 1985, n. 128 del 4 giugno 1987 e n. 34 del 9 febbraio 1991 che, fra l'altro, stabiliscono i compensi da corrispondere ai soggetti incaricati delle funzioni di direttore lavori, ingegnere capo, collaudatore, progettista e contabilizzatore; Visto il verbale di sopralluogo del 15 novembre 1989, con il quale il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha accertato una condizione di pericolo incombente per la pubblica incolumita', in corrispondenza dei lati nord ed est della fortezza Orsini; Visto il nuovo verbale di sopralluogo del 17 dicembre 1990 nel quale il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha accertato una condizione di pericolo incombente sulla strada statale n. 74, zona Madonna delle Grazie, sul versante meridionale del centro abitato e sulla strada provinciale sottostante; Vista la nota n. 537/GAB datata 4 marzo 1991 della prefettura di Grosseto con la quale si sollecitano interventi, nel comune di Pitigliano, a tutela della pubblica e privata incolumita'; Vista la nota n. 203 datata 14 gennaio 1992 del comune di Pitigliano con la quale si richiede un finanziamento di L. 757.542.000, approvato dalla regione Toscana - Commissione regionale tecnica amministrativa, sezione lavori pubblici, con nota n. 2513 del 30 ottobre 1989, per il risanamento del dissesto idrogeologico nel centro storico e sulla strada statale n. 74; Vista la nota n. 4773 datata 27 luglio 1993 del comune di Pitigliano con la quale si trasmette il progetto sopracitato di L. 757.542.000, oltre al progetto di L. 800.000.000 per il risanamento della parete tufacea lato nord ubicata sulla strada comunale di circonvallazione del paese; Ravvisata la necessita' di aderire alle richieste al fine di far eseguire le opere necessarie all'eliminazione del piu' immediato pericolo incombente valutati, per entrambi gli interventi, in L. 1.400.000.000; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma e, in particolare, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme procedurali di cui alla legge 1 marzo 1975, n. 44, al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149; Dispone: Art. 1. Per la esecuzione degli interventi di cui in premessa e' assegnata al comune di Pitigliano la somma di lire unmiliardoquattrocentomilioni. Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' sulla residua disponibilita' dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.