IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 43 del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 429;
  Visto l'art. 13 della legge n. 730/1983 concernente le modalita' di
rendicontazione;
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987,  n.  8,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 27 marzo 1987, n. 120,
concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel  territorio
nazionale;
  Visto  l'art.  6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  luglio  1992,  n.  195,
concernente,   tra  l'altro,  il  rifinanziamento  del  su  accennato
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1;
  Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n.  987/FPC/ZA
del   20  maggio  1987,  rispettivamente  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno  1987  che,
tra  l'altro,  dettano  norme  in merito all'esclusione dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
  Vista l'ordinanza 26 marzo  1992,  n.  2242/FPC,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 81 del 6 aprile 1992, che detta norme dirette
ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con
onere a carico del Fondo della protezione civile;
 Viste le ordinanze n. 498/FPC/ZA del 27 febbraio 1985, n. 987/FPC/ZA
del 20 maggio 1987 e n. 2086 del  4  febbraio  1991,  rispettivamente
pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 51 del 28 febbraio 1985, n.
128 del 4 giugno 1987 e n. 34 del 9 febbraio 1991 che,  fra  l'altro,
stabiliscono i compensi da corrispondere ai soggetti incaricati delle
funzioni   di   direttore   lavori,   ingegnere  capo,  collaudatore,
progettista e contabilizzatore;
  Visto il verbale di sopralluogo del 15 novembre 1989, con il  quale
il  Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha
accertato una condizione  di  pericolo  incombente  per  la  pubblica
incolumita',  in  corrispondenza  dei lati nord ed est della fortezza
Orsini;
  Visto il nuovo verbale di sopralluogo  del  17  dicembre  1990  nel
quale   il   Gruppo   nazionale   per   la  difesa  dalle  catastrofi
idrogeologiche ha accertato una  condizione  di  pericolo  incombente
sulla  strada  statale n. 74, zona Madonna delle Grazie, sul versante
meridionale  del  centro   abitato   e   sulla   strada   provinciale
sottostante;
  Vista  la  nota  n. 537/GAB datata 4 marzo 1991 della prefettura di
Grosseto con la  quale  si  sollecitano  interventi,  nel  comune  di
Pitigliano, a tutela della pubblica e privata incolumita';
  Vista  la  nota  n.  203  datata  14  gennaio  1992  del  comune di
Pitigliano  con  la  quale  si  richiede  un  finanziamento   di   L.
757.542.000,  approvato dalla regione Toscana - Commissione regionale
tecnica amministrativa, sezione lavori pubblici, con nota n. 2513 del
30 ottobre 1989, per il risanamento del  dissesto  idrogeologico  nel
centro storico e sulla strada statale n. 74;
  Vista  la  nota  n.  4773  datata  27  luglio  1993  del  comune di
Pitigliano con la quale si trasmette il progetto  sopracitato  di  L.
757.542.000,  oltre  al progetto di L. 800.000.000 per il risanamento
della parete tufacea lato  nord  ubicata  sulla  strada  comunale  di
circonvallazione del paese;
  Ravvisata  la  necessita'  di aderire alle richieste al fine di far
eseguire le opere  necessarie  all'eliminazione  del  piu'  immediato
pericolo  incombente  valutati,  per  entrambi  gli interventi, in L.
1.400.000.000;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma  e, in particolare, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e  successive  modificazioni
ed  integrazioni,  alle  norme  procedurali di cui alla legge 1 marzo
1975, n. 44, al decreto del Presidente  della  Repubblica  27  maggio
1978, n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per  la esecuzione degli interventi di cui in premessa e' assegnata
al     comune     di     Pitigliano     la     somma     di      lire
unmiliardoquattrocentomilioni.
  Detto  contributo  fa  capo  sull'autorizzazione  di  spesa  di cui
all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  marzo  1987,  n.  120, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' sulla  residua  disponibilita'
dell'art.  6,  comma  2,  del  decreto-legge  3  maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.