IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 26 giugno 1968, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2071/92 del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare l'art. 26; Visto il regolamento CEE n. 1842/83 del Consiglio del 30 giugno 1983, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2748/93, che stabilisce le norme generali relative alla cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole; Visto il regolamento CEE n. 3392/93 della Commissione, del 10 dicembre 1993, che a decorrere dal 1 gennaio 1994 sostituisce il regolamento CEE n. 2167/83 della Commissione del 28 luglio 1983, recante modalita' di applicazione del regolamento CEE n. 1842/83 che stabilisce le norme generali relative alla cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole; Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e in particolare l'art. 2 che demanda al Ministero medesimo la predisposizione degli atti necessari per l'attuazione della normativa comunitaria; Considerata la necessita' di adottare tempestivamente le nuove prescrizioni necessarie per assicurare l'attuazione dell'intervenuta normativa comunitaria, in sostituzione delle prescrizioni finora vigenti, contenute nel decreto ministeriale 10 ottobre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 17 ottobre 1983; Decreta: Art. 1. 1. L'aiuto previsto all'art. 1 del regolamento CEE n. 1842/93 e' concesso per i prodotti indicati al punto 1) e 2) dell'allegato al regolamento CEE n. 3392/93 in appresso denominato "regolamento" e riportati all'art. 7 del presente decreto. 2. Sono beneficiari dell'aiuto gli allievi che frequentano regolarmente uno degli istituti scolastici cosi' come definiti all'art. 1 del regolamento ivi compresi gli allievi dell'insegnamento secondario. 3. L'aiuto e' erogato a un istituto scolastico, o ad una amministrazione responsabile, o ad un fornitore, riconosciuti ai sensi dell'art. 6 del "regolamento", di seguito denominati "richiedenti", che nel corso dell'anno scolastico o durante la permanenza degli allievi in una colonia organizzata dall'istituto scolastico o dall'amministrazione interessata distribuiscono a prezzo agevolato agli allievi di cui al secondo comma uno o piu' dei prodotti riportati all'art. 7 del presente decreto ottenuti nella Comunita' e acquistati in Italia. 4. Ai sensi del "regolamento" l'aiuto e' concesso per un quantitativo massimo di 0,250 litri di equivalente latte intero per allievo e per giorno di scuola o di permanenza nelle colonie, calcolato secondo le modalita' indicate nell'art. 3 del "regolamento". 5. Le quantita' equivalenti degli altri prodotti e i corrispondenti prezzi massimi di cui all'art. 10, par. 1, del "regolamento" sono indicati all'art. 7 del presente decreto. 6. L'AIMA provvede ad informare i richiedenti nonche' le associazioni ed amministrazioni interessate in merito all'importo dell'aiuto applicabile ad ogni categoria di prodotto.