IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visti l'art. 78, commi 27, 28, 29, 30 e 31, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, con il quale viene istituito il conto fiscale e l'art.
62, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427,
che fissa al 1 gennaio 1994 la data di attivazione del conto
fiscale;
Visto il regolamento per l'attuazione del conto fiscale del 28
dicembre 1993;
Considerato che sulla base delle disposizioni contenute nel
regolamento i singoli conti devono essere aperti presso il
concessionario del servizio della riscossione competente per
territorio in relazione al domicilio fiscale dell'intestatario e che
le imposte da annotare sui predetti conti possono essere versate sia
ai concessionari che alle aziende di credito ed agli uffici postali;
Visto l'art. 5 del regolamento che fissa nuovi termini di
versamento delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
nonche' dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli
articoli 27, 33 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e dei relativi acconti;
Considerato che l'art. 6 del regolamento stabilisce che le imposte,
incluse quelle iscritte a ruolo, possono essere pagate dagli
intestatari titolari di conto fiscale, direttamente allo sportello
del concessionario del servizio di riscossione competente per
territorio in relazione al domicilio fiscale dell'intestatario o
mediante conto corrente postale intestato al concessionario stesso;
Considerato che l'art. 7 del regolamento prevede che il pagamento
con delega irrevocabile di versamento al concessionario alle aziende
di credito ha valore di versamento diretto al concessionario e che la
delega stessa debba essere rilasciata dall'intestatario ad una
dipendenza dell'azienda di credito sita nell'ambito territoriale del
concessionario competente;
Visto l'art. 9 del regolamento che prevede l'utilizzazione di
stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle
finanze, per i versamenti da effettuare ai concessionari direttamente
agli sportelli o presso gli uffici postali, nonche' alle aziende di
credito;
Visto l'art. 11 del regolamento che fissa termini e modalita' per
il versamento alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato e
agli enti destinatari anche per quanto riguarda le somme le quali non
sono annotate sul conto fiscale;
Considerato che l'art. 16 del regolamento prevede le norme
sanzionatorie da applicare nell'ipotesi di tardivo versamento alla
competente Sezione di tesoreria provinciale o alle casse deglienti
destinatari;
Considerato che sui conti aperti nei confronti di imprenditori o
lavoratori autonomi non possono essere annotati versamenti di imposte
effettuati dai rispettivi coniugi;
Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1989, con il quale si sono
stabilite le modalita' di contabilizzazione e rendicontazione delle
somme riscosse per i versamenti diretti dei concessionari del
servizio di riscossione;
Decreta:
Art. 1.
I versamenti delle imposte dirette, dovute anche in qualita' di
sostituto di imposta, delle imposte sostitutive, dell'imposta sul
valore aggiunto e di altre imposte devono essere effettuati allo
sportello del concessionario presso cui l'intestatario e' titolare
del conto fiscale, secondo il domicilio fiscale dell'intestatario
stesso. A tal fine vanno utilizzate apposite distinte di versamento
conformi a quelle riportate negli allegati 1 e 2, cosi' specificate:
Mod. 21, Modul. F., Riscos. 21, per il pagamento delle ritenute
alla fonte, dell'imposta sul valore aggiunto e di altri codici-
tributo, riportati sul foglio delle "avvertenze" allegato alla
distinta stessa;
Mod. 22, Modul. F., Riscos. 22, per il pagamento dell'IRPEF,
dell'IRPEG, dell'ILOR, delle imposte sostitutive e di altri codici-
tributi, riportati sul foglio delle "avvertenze" allegato alla
distinta stessa.
I predetti versamenti devono essere contraddistinti da un sistema
di codifica dei tributi uguale a quello utilizzato in sede di
versamento al concessionario della riscossione da intestatari non
titolari di conto fiscale.
Per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto sono istituiti i
seguenti 21 codici-tributo:
6001 - versamento IVA mensile - gennaio;
6002 - versamento IVA mensile - febbraio;
6003 - versamento IVA mensile - marzo;
6004 - versamento IVA mensile - aprile;
6005 - versamento IVA mensile - maggio;
6006 - versamento IVA mensile - giugno;
6007 - versamento IVA mensile - luglio;
6008 - versamento IVA mensile - agosto;
6009 - versamento IVA mensile - settembre;
6010 - versamento IVA mensile - ottobre;
6011 - versamento IVA mensile - novembre;
6012 - versamento IVA mensile - dicembre;
6013 - versamento acconto per IVA mensile;
6031 - versamento IVA trimestrale - 1 trimestre;
6032 - versamento IVA trimestrale - 2 trimestre;
6033 - versamento IVA trimestrale - 3 trimestre;
6034 - versamento IVA quarto trimestre (art. 74 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633);
6035 - versamento IVA acconto;
6099 - versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale;
6408 - versamento IVA - art. 48, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633;
6409 - sopratassa IVA - art. 48, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633.
Le distinte di cui agli allegati 1 e 2 devono essere predisposti su
carta autocopiante o carbonata in due esemplari, il primo dei quali
deve essere trattenuto dal concessionario, mentre il secondo deve
essere rilasciato all'intestatario. Con istruzioni ministeriali puo'
prevedersi la predisposizione di ulteriori copie ove dovesse rendersi
necessario l'allegazione a dichiarazioni o ad altri atti.
La distinta Mod. 21 e' predisposta in grafica color rosso mentre
quella di cui all'allegato 2 con grafica color arancione; su entrambe
e' apposta la dicitura "conto fiscale".
Le informazioni relative alle sanzioni, all'elencazione dei codici-
tributo e alle istruzioni per la compilazione dei modelli sono
riportati sul foglio della "avvertenze", da allegare alle distinte
stesse e da approvare con apposite istruzioni ministeriali.
Per ogni codice-tributo il versamento minimo, comprensivo degli
interessi, non puo' essere inferiore a lire 14.000, con esclusione
dei codici 1015, 3316, 3615, 3715, 4315, 4615, 4715 e 4915, versati
tra il primo e il 15 gennaio, il cui importo non puo' essere
inferiore a lire duemila.
Se i termini di versamento scadono in giorno non lavorativo per i
concessionari, i versamenti allo sportello della concessione devono
essere effettuati entro il primo giorno lavorativo precedente.