IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visti l'art. 78, commi 27, 28, 29, 30 e 31, della legge 30 dicembre
1991,  n. 413, con il quale viene istituito il conto fiscale e l'art.
62, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427,
che fissa al 1   gennaio  1994  la  data  di  attivazione  del  conto
fiscale;
  Visto  il  regolamento  per  l'attuazione  del conto fiscale del 28
dicembre 1993;
  Considerato  che  sulla  base  delle  disposizioni  contenute   nel
regolamento   i   singoli   conti  devono  essere  aperti  presso  il
concessionario  del  servizio  della   riscossione   competente   per
territorio  in relazione al domicilio fiscale dell'intestatario e che
le imposte da annotare sui predetti conti possono essere versate  sia
ai concessionari che alle aziende di credito ed agli uffici postali;
  Visto   l'art.  5  del  regolamento  che  fissa  nuovi  termini  di
versamento delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
nonche'  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  dovuta  ai  sensi degli
articoli 27, 33 e 74 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e dei relativi acconti;
  Considerato che l'art. 6 del regolamento stabilisce che le imposte,
incluse   quelle  iscritte  a  ruolo,  possono  essere  pagate  dagli
intestatari titolari di conto fiscale,  direttamente  allo  sportello
del   concessionario  del  servizio  di  riscossione  competente  per
territorio in relazione  al  domicilio  fiscale  dell'intestatario  o
mediante conto corrente postale intestato al concessionario stesso;
  Considerato  che  l'art. 7 del regolamento prevede che il pagamento
con delega irrevocabile di versamento al concessionario alle  aziende
di credito ha valore di versamento diretto al concessionario e che la
delega  stessa  debba  essere  rilasciata  dall'intestatario  ad  una
dipendenza dell'azienda di credito sita nell'ambito territoriale  del
concessionario competente;
  Visto  l'art.  9  del  regolamento  che  prevede l'utilizzazione di
stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle
finanze, per i versamenti da effettuare ai concessionari direttamente
agli sportelli o presso gli uffici postali, nonche' alle  aziende  di
credito;
  Visto  l'art.  11 del regolamento che fissa termini e modalita' per
il versamento alla Sezione di tesoreria  provinciale  dello  Stato  e
agli enti destinatari anche per quanto riguarda le somme le quali non
sono annotate sul conto fiscale;
  Considerato   che  l'art.  16  del  regolamento  prevede  le  norme
sanzionatorie da applicare nell'ipotesi di  tardivo  versamento  alla
competente  Sezione  di  tesoreria provinciale o alle casse deglienti
destinatari;
  Considerato che sui conti aperti nei confronti  di  imprenditori  o
lavoratori autonomi non possono essere annotati versamenti di imposte
effettuati dai rispettivi coniugi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7 dicembre 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del  21  dicembre  1989,  con  il  quale  si  sono
stabilite  le  modalita' di contabilizzazione e rendicontazione delle
somme  riscosse  per  i  versamenti  diretti  dei  concessionari  del
servizio di riscossione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  versamenti  delle  imposte  dirette, dovute anche in qualita' di
sostituto di imposta, delle  imposte  sostitutive,  dell'imposta  sul
valore  aggiunto  e  di  altre  imposte devono essere effettuati allo
sportello del concessionario presso cui  l'intestatario  e'  titolare
del  conto  fiscale,  secondo  il domicilio fiscale dell'intestatario
stesso. A tal fine vanno utilizzate apposite distinte  di  versamento
conformi a quelle riportate negli allegati 1 e 2, cosi' specificate:
  Mod.  21,  Modul.  F.,  Riscos. 21, per il pagamento delle ritenute
alla fonte, dell'imposta sul  valore  aggiunto  e  di  altri  codici-
tributo,  riportati  sul  foglio  delle  "avvertenze"  allegato  alla
distinta stessa;
  Mod. 22, Modul.  F.,  Riscos.  22,  per  il  pagamento  dell'IRPEF,
dell'IRPEG,  dell'ILOR,  delle imposte sostitutive e di altri codici-
tributi,  riportati  sul  foglio  delle  "avvertenze"  allegato  alla
distinta stessa.
  I  predetti  versamenti devono essere contraddistinti da un sistema
di codifica dei  tributi  uguale  a  quello  utilizzato  in  sede  di
versamento  al  concessionario  della  riscossione da intestatari non
titolari di conto fiscale.
  Per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto sono istituiti i
seguenti 21 codici-tributo:
    6001 - versamento IVA mensile - gennaio;
    6002 - versamento IVA mensile - febbraio;
    6003 - versamento IVA mensile - marzo;
    6004 - versamento IVA mensile - aprile;
    6005 - versamento IVA mensile - maggio;
    6006 - versamento IVA mensile - giugno;
    6007 - versamento IVA mensile - luglio;
    6008 - versamento IVA mensile - agosto;
    6009 - versamento IVA mensile - settembre;
    6010 - versamento IVA mensile - ottobre;
    6011 - versamento IVA mensile - novembre;
    6012 - versamento IVA mensile - dicembre;
    6013 - versamento acconto per IVA mensile;
    6031 - versamento IVA trimestrale - 1     trimestre;
    6032 - versamento IVA trimestrale - 2     trimestre;
    6033 - versamento IVA trimestrale - 3     trimestre;
    6034 - versamento IVA quarto trimestre (art. 74 del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 633);
    6035 - versamento IVA acconto;
    6099 - versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale;
    6408  -  versamento  IVA  - art. 48, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633;
    6409 - sopratassa IVA - art. 48, primo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 633.
  Le distinte di cui agli allegati 1 e 2 devono essere predisposti su
carta  autocopiante  o carbonata in due esemplari, il primo dei quali
deve essere trattenuto dal concessionario,  mentre  il  secondo  deve
essere  rilasciato all'intestatario. Con istruzioni ministeriali puo'
prevedersi la predisposizione di ulteriori copie ove dovesse rendersi
necessario l'allegazione a dichiarazioni o ad altri atti.
  La distinta Mod. 21 e' predisposta in grafica  color  rosso  mentre
quella di cui all'allegato 2 con grafica color arancione; su entrambe
e' apposta la dicitura "conto fiscale".
  Le informazioni relative alle sanzioni, all'elencazione dei codici-
tributo  e  alle  istruzioni  per  la  compilazione  dei modelli sono
riportati sul foglio della "avvertenze", da  allegare  alle  distinte
stesse e da approvare con apposite istruzioni ministeriali.
  Per  ogni  codice-tributo  il  versamento minimo, comprensivo degli
interessi, non puo' essere inferiore a lire  14.000,  con  esclusione
dei  codici  1015, 3316, 3615, 3715, 4315, 4615, 4715 e 4915, versati
tra il primo e  il  15  gennaio,  il  cui  importo  non  puo'  essere
inferiore a lire duemila.
  Se  i  termini di versamento scadono in giorno non lavorativo per i
concessionari, i versamenti allo sportello della  concessione  devono
essere effettuati entro il primo giorno lavorativo precedente.