IL MINISTRO DELLE FINANZE Visti l'art. 78, commi 27, 28, 29, 30 e 31, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con il quale viene istituito il conto fiscale e l'art. 62, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che fissa al 1 gennaio 1994 la data di attivazione del conto fiscale; Visto il regolamento per l'attuazione del conto fiscale del 28 dicembre 1993; Considerato che sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento i singoli conti devono essere aperti presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio in relazione al domicilio fiscale dell'intestatario e che le imposte da annotare sui predetti conti possono essere versate sia ai concessionari che alle aziende di credito ed agli uffici postali; Visto l'art. 5 del regolamento che fissa nuovi termini di versamento delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27, 33 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dei relativi acconti; Considerato che l'art. 7, comma 1, del regolamento stabilisce che le imposte, incluse quelle iscritte a ruolo, possono essere pagate con delega irrevocabile di versamento al concessionario ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonche' ad una delle Casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 507, aventi un patrimonio non inferiore a cento milioni. Considerato che l'art. 7, comma 3, del regolamento prevede che il pagamento con delega irrevocabile di versamento al concessionario alle aziende di credito ha valore di versamento diretto al concessionario e che la delega stessa debba essere rilasciata dall'intestatario ad una dipendenza dell'azienda di credito sita nell'ambito territoriale del concessionario competente; Visto l'art. 9 del regolamento che prevede l'utilizzazione di stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, per i versamenti da effettuare ai concessionari direttamente agli sportelli o presso gli uffici postali, nonche' alle aziende di credito; Visto l'art. 11 del regolamento che fissa termini e modalita' per il versamento alla Sezione della tesoreria provinciale dello Stato e agli enti destinatari anche per quanto riguarda le somme per le quali non e' prevista l'annotazione sul conto fiscale; Considerato che l'art. 16 del regolamento prevede le norme sanzionatorie da applicare nell'ipotesi di tardivo versamento alla competente Sezione di tesoreria provinciale o alle casse degli enti destinatari; Considerato che sui conti aperti nel confronti di imprenditori o lavoratori autonomi non possono essere annotati versamenti di imposte effettuati dai rispettivi coniugi; Considerato che gli articoli 9, comma 2, e 13, comma 2, del regolamento prevedono che siano stabiliti con decreto ministeriale sia i modelli di delega che le modalita' di trasmissione dei dati analitici rilevati dalle deleghe stesse. Decreta: Art. 1. Nei confronti dei contribuenti intestatari di conto fiscale sono approvati i modelli di attestazione di cui all'allegato 1, per il versamento delle ritenute alla fonte, dell'imposta sul valore aggiunto e di altri codici-tributo riportati sul foglio delle "avvertenze" allegato al modello stesso, nonche' al modello di attestazione di cui all'allegato 2, per il versamento dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'ILOR, delle imposte sostitutive e di altri codici- tributo riportati sul foglio delle "avvertenze". Tali versamenti devono essere effettuati ad una dipendenza dell'azienda di credito sita nell'ambito territoriale del concessionario competente, in relazione al domicilio fiscale dell'intestatario del conto. I versamenti di cui al comma 1 devono essere contraddistinti da un sistema di codifica dei tributi uguali a quello utilizzato per il versamento al concessionario della riscossione. Per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto sono istituiti i seguenti 21 codici-tributo: 6001 - versamento IVA mensile gennaio; 6002 - versamento IVA mensile febbraio; 6003 - versamento IVA mensile marzo; 6004 - versamento IVA mensile aprile; 6005 - versamento IVA mensile maggio; 6006 - versamento IVA mensile giugno; 6007 - versamento IVA mensile luglio; 6008 - versamento IVA mensile agosto; 6009 - versamento IVA mensile settembre; 6010 - versamento IVA mensile ottobre; 6011 - versamento IVA mensile novembre; 6012 - versamento IVA mensile dicembre; 6013 - versamento acconto per IVA mensile; 6031 - versamento IVA trimestrale - 1 trimestre; 6032 - versamento IVA trimestrale - 2 trimestre; 6033 - versamento IVA trimestrale - 3 trimestre; 6034 - versamento IVA 4 trimestre (art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633); 6035 - versamento IVA acconto; 6099 - versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale; 6408 - versamento IVA - art. 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633; 6409 - sopratassa IVA - art. 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633. Le aziende di credito non devono accettare deleghe il cui importo per ciascun codice-tributo, comprensivo degli eventuali interessi, sia inferiore a L. 13.000, con esclusione dei codici 1015, 3316, 3615, 3715, 4315, 4615, 4715 e 4915, versati tra il 1 e il 15 gennaio, il cui importo minimo non puo' essere inferiore a L. 2.000. Se i termini del versamento scadono in giorno non lavorativo per le aziende di credito, le deleghe per i versamenti stessi devono essere conferite entro il primo giorno lavorativo precedente. L'azienda di credito deve attestare la data in cui ha ricevuto dall'intestatario del conto l'ordine di pagamento, l'importo e l'impegno ad eseguire il versamento al concessionario competente entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento. Le attestazioni di cui agli allegati 1 e 2 devono essere redatte in almeno tre esemplari, da ottenere a ricalco dell'atto di delega e devono essere contraddistinte da un numero di codice atto ad individuare l'azienda e la dipendenza che ha ricevuto l'ordine di pagamento; delle predette copie, la prima deve essere rilasciata al concessionario competente, la seconda deve essere trattenuta dall'azienda di credito, mentre la terza deve essere rilasciata all'intestatario del conto, per propria documentazione. Con istruzioni ministeriali puo' prevedersi la predisposizione di ulteriori copie, ove dovesse rendersi necessaria l'allegazione a dichiarazioni o ad altri atti. L'attestazione di cui all'allegato 1 e' predisposta con grafica di colore rosso, mentre quella di cui all'allegato 2 con grafica di colore arancione; su entrambe e' apposta la dicitura "conto fiscale". I predetti modelli devono essere forniti dall'azienda di credito, unitamente al modello di delega e al foglio delle avvertenze per la compilazione della stessa, da approvare con apposite istruzioni ministeriali.