IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visti l'art. 78, commi 27, 28, 29, 30 e 31, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, con il quale viene istituito il conto fiscale e  l'art.
62,  comma  1,  lettera f), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993,  n.  427,
che fissa al 1   gennaio  1994  la  data  di  attivazione  del  conto
fiscale;
  Visto il regolamento per l'attuazione  del  conto  fiscale  del  28
dicembre 1993;
  Considerato   che  sulla  base  delle  disposizioni  contenute  nel
regolamento  i  singoli  conti  devono  essere   aperti   presso   il
concessionario   del   servizio   della  riscossione  competente  per
territorio in relazione al domicilio fiscale dell'intestatario e  che
le  imposte da annotare sui predetti conti possono essere versate sia
ai concessionari che alle aziende di credito ed agli uffici postali;
  Visto  l'art.  5  del  regolamento  che  fissa  nuovi  termini   di
versamento delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
nonche' dell'imposta  sul  valore  aggiunto  dovuta  ai  sensi  degli
articoli  27,  33 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e dei relativi acconti;
  Considerato che l'art. 7, comma 1, del regolamento  stabilisce  che
le  imposte,  incluse  quelle iscritte a ruolo, possono essere pagate
con delega irrevocabile di versamento  al concessionario ad una delle
aziende di credito di cui all'art. 54 del  regio  decreto  23  maggio
1924,  n.  827, nonche' ad una delle Casse rurali ed artigiane di cui
al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato  dalla  legge  4
agosto  1955,  n.  507,  aventi  un  patrimonio non inferiore a cento
milioni.
  Considerato che l'art. 7, comma 3, del regolamento prevede  che  il
pagamento  con  delega  irrevocabile  di versamento al concessionario
alle  aziende  di  credito  ha  valore  di  versamento   diretto   al
concessionario  e  che  la  delega  stessa  debba  essere  rilasciata
dall'intestatario ad una  dipendenza  dell'azienda  di  credito  sita
nell'ambito territoriale del concessionario competente;
  Visto  l'art.  9  del  regolamento  che  prevede l'utilizzazione di
stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle
finanze, per i versamenti da effettuare ai concessionari direttamente
agli sportelli o presso gli uffici postali, nonche' alle  aziende  di
credito;
  Visto  l'art.  11 del regolamento che fissa termini e modalita' per
il versamento alla Sezione della tesoreria provinciale dello Stato  e
agli enti destinatari anche per quanto riguarda le somme per le quali
non e' prevista l'annotazione sul conto fiscale;
  Considerato   che  l'art.  16  del  regolamento  prevede  le  norme
sanzionatorie da applicare nell'ipotesi di  tardivo  versamento  alla
competente  Sezione  di tesoreria provinciale o alle casse degli enti
destinatari;
  Considerato che sui conti aperti nel confronti  di  imprenditori  o
lavoratori autonomi non possono essere annotati versamenti di imposte
effettuati dai rispettivi coniugi;
  Considerato  che  gli  articoli  9,  comma  2,  e  13, comma 2, del
regolamento prevedono che siano stabiliti  con  decreto  ministeriale
sia  i  modelli  di  delega che le modalita' di trasmissione dei dati
analitici rilevati dalle deleghe stesse.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nei confronti dei contribuenti intestatari di  conto  fiscale  sono
approvati  i  modelli  di  attestazione di cui all'allegato 1, per il
versamento  delle  ritenute  alla  fonte,  dell'imposta  sul   valore
aggiunto  e  di  altri  codici-tributo  riportati  sul  foglio  delle
"avvertenze" allegato  al  modello  stesso,  nonche'  al  modello  di
attestazione  di  cui  all'allegato  2, per il versamento dell'IRPEF,
dell'IRPEG, dell'ILOR, delle imposte sostitutive e di  altri  codici-
tributo  riportati  sul  foglio  delle  "avvertenze". Tali versamenti
devono essere effettuati ad una dipendenza  dell'azienda  di  credito
sita  nell'ambito  territoriale  del  concessionario  competente,  in
relazione al domicilio fiscale dell'intestatario del conto.
  I versamenti di cui al comma 1 devono essere contraddistinti da  un
sistema  di  codifica  dei  tributi uguali a quello utilizzato per il
versamento al concessionario della riscossione.
  Per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto sono istituiti i
seguenti 21 codici-tributo:
    6001 - versamento IVA mensile gennaio;
    6002 - versamento IVA mensile febbraio;
    6003 - versamento IVA mensile marzo;
    6004 - versamento IVA mensile aprile;
    6005 - versamento IVA mensile maggio;
    6006 - versamento IVA mensile giugno;
    6007 - versamento IVA mensile luglio;
    6008 - versamento IVA mensile agosto;
    6009 - versamento IVA mensile settembre;
    6010 - versamento IVA mensile ottobre;
    6011 - versamento IVA mensile novembre;
    6012 - versamento IVA mensile dicembre;
    6013 - versamento acconto per IVA mensile;
    6031 - versamento IVA trimestrale - 1     trimestre;
    6032 - versamento IVA trimestrale - 2     trimestre;
    6033 - versamento IVA trimestrale - 3     trimestre;
    6034 - versamento IVA 4    trimestre (art.  74  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 633);
    6035 - versamento IVA acconto;
    6099 - versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale;
    6408  -  versamento  IVA  - art. 48, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633;
    6409 - sopratassa IVA - art. 48, primo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 633.
  Le  aziende  di credito non devono accettare deleghe il cui importo
per ciascun codice-tributo, comprensivo  degli  eventuali  interessi,
sia  inferiore  a  L.  13.000,  con esclusione dei codici 1015, 3316,
3615, 3715, 4315, 4615, 4715 e 4915, versati tra il 1     e   il   15
gennaio, il cui importo minimo non puo' essere inferiore a L. 2.000.
  Se i termini del versamento scadono in giorno non lavorativo per le
aziende  di credito, le deleghe per i versamenti stessi devono essere
conferite entro il primo giorno lavorativo precedente.
  L'azienda  di  credito  deve  attestare  la data in cui ha ricevuto
dall'intestatario  del  conto  l'ordine  di  pagamento,  l'importo  e
l'impegno  ad  eseguire  il  versamento  al concessionario competente
entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento.
  Le attestazioni di cui agli allegati 1 e 2 devono essere redatte in
almeno tre esemplari, da ottenere a ricalco  dell'atto  di  delega  e
devono  essere  contraddistinte  da  un  numero  di  codice  atto  ad
individuare l'azienda e la dipendenza che  ha  ricevuto  l'ordine  di
pagamento;  delle  predette copie, la prima deve essere rilasciata al
concessionario  competente,  la  seconda   deve   essere   trattenuta
dall'azienda  di  credito,  mentre  la  terza  deve essere rilasciata
all'intestatario  del  conto,  per  propria  documentazione.      Con
istruzioni   ministeriali   puo'  prevedersi  la  predisposizione  di
ulteriori copie, ove  dovesse  rendersi  necessaria  l'allegazione  a
dichiarazioni o ad altri atti.
  L'attestazione  di cui all'allegato 1 e' predisposta con grafica di
colore rosso, mentre quella di cui  all'allegato  2  con  grafica  di
colore arancione; su entrambe e' apposta la dicitura "conto fiscale".
  I  predetti  modelli devono essere forniti dall'azienda di credito,
unitamente al modello di delega e al foglio delle avvertenze  per  la
compilazione  della  stessa,  da  approvare  con  apposite istruzioni
ministeriali.