AVVERTENZA:
   Si  procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 533, corredato delle  relative  note,  ai  sensi
dell'art.  8,  comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla  emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
                               Art. 1.
                (Legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 1;
        legge 27 febbraio 1958, n. 64, art. 1, secondo comma)
 
  1.  Il Senato della Repubblica e' eletto su base regionale. I seggi
sono  ripartiti  tra  le  regioni  a  norma  dell'articolo  57  della
Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale
della   popolazione,   riportati  dalla  piu'  recente  pubblicazione
ufficiale dell'Istituto nazionale  di  statistica,  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica,  da emanarsi, su proposta del Ministro
dell'interno,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri,
contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
  2.  Il  territorio  di ciascuna regione, con eccezione del Molise e
della Valle d'Aosta, e' ripartito in collegi uninominali, pari ai tre
quarti dei seggi  assegnati  alla  regione,  con  arrotondamento  per
difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna
regione e' costituita in unica circoscrizione elettorale.
  3.  La  regione  Valle  d'Aosta  e'  costituita  in  unico collegio
uninominale. Il territorio della regione Molise e' ripartito  in  due
collegi uninominali.
  4.  I  collegi  uninominali  della regione Trentino-Alto Adige sono
definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             - Il testo vigente dell'art. 57 della Costituzione e' il
          seguente:
             "Art. 57. - Il Senato della Repubblica e' eletto a  base
          regionale.      Il  numero  dei  senatori  elettivi  e'  di
          trecentoquindici.
             Nessuna   Regione  puo'  avere  un  numero  di  senatori
          inferiore a sette; il Molise ne ha due,  la  Valle  d'Aosta
          uno.
             La   ripartizione  dei  seggi  tra  le  Regioni,  previa
          applicazione delle disposizioni del  precedente  comma,  si
          effettua  in  proporzione  alla  popolazione delle Regioni,
          quale risulta dall'ultimo censimento generale,  sulla  base
          dei quozienti interi e dei piu' alti resti".
             - La legge 30 dicembre 1991, n. 422, reca: 'Elezioni del
          Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a
          favore della popolazione altoatesina'.