IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 48 del decreto-legge 28 ottobre 1993, n. 542; Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le modalita' di rendicontazione; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale; Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991,n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, recante, tra l'altro, il rifinanziamento dell'art. 1, comma 1, del su citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile; Vista l'ordinanza 26 marzo 1992 n. 2242/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1992 che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile; Viste le ordinanze n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, n. 2029/FPC del 30 ottobre 1990 e n. 2086 del 4 febbraio 1991, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28 febbraio 1985, n. 262 del 9 novembre 1990 e n. 34 del 9 febbraio 1991, con le quali vengono disciplinati i compensi da corrispondere ai progettisti, al direttore dei lavori, all'ingegnere capo ed ai collaudatori; Visti le ordinanze n. 946/FPC del 7 aprile 1987 e n. 1033 del 25 giugno 1987, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 1987 e n. 158 del 9 luglio 1987, nonche' i decreti del Ministro pro-tempore del coordinamento della protezione civile n. 1306 del 23 dicembre 1991 e n. 209 del 5 marzo 1992, per un totale di finanziamenti concessi pari a L. 2.960.000.000 per l'eliminazione delle situazioni di rischio connesse con il suolo nel comune di Radicofani; Visto il nuovo verbale di sopralluogo del 22 novembre 1993 con il quale il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha nuovamente accertato le condizioni di pericolo incombente sul territorio del comune di Radicofani; Vista la nota n 4061 datata 11 dicembre 1993 con la quale il comune di Radicofani trasmette un progetto di risanamento generale pari a L. 1.650.000.000, articolato in tre interventi per l'eliminazione delle condizioni di pericolo incombente per l'abitato urbano; Considerata la limitatezza di fondi disponibili per tali esigenze; Ravvisata, pertanto, la necessita' di aderire alla richiesta al fine di far eseguire le opere piu' urgenti necessarie a ridurre le condizioni di pericolo incombente sul territorio del comune di Radicofani; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, ed in particolare al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme procedurali di cui alla legge 1 marzo 1975, n. 44, al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237; Dispone: Art. 1. Per gli interventi di cui in premessa e' assegnato al comune di Radicofani la somma di L. 1.500.000.000. Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' sulla residua disponibilita' dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.