IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto-legge 10 luglio  1982,  n.  428,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 48 del decreto-legge 28 ottobre 1993, n. 542;
  Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le
modalita' di rendicontazione;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  marzo  1987,  n.  120,
concernente  gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio
nazionale;
  Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3  maggio  1991,n.  142,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 3 luglio 1991, n. 195,
recante, tra l'altro, il rifinanziamento dell'art. 1, comma 1, del su
citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8;
  Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n.  987/FPC/ZA
del   20  maggio  1987,  pubblicate  rispettivamente  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno  1987  che,
tra  l'altro,  dettano  norme  in merito all'esclusione dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
  Vista l'ordinanza 26  marzo  1992  n.  2242/FPC,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1992 che detta norme dirette ad
accelerare  le  procedure  dei progetti per l'esecuzione di opere con
onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Viste le ordinanze n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, n. 2029/FPC del
30  ottobre  1990  e  n.  2086  del  4  febbraio   1991,   pubblicate
rispettivamente  nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28 febbraio 1985,
n. 262 del 9 novembre 1990 e n. 34 del 9 febbraio 1991, con le  quali
vengono  disciplinati  i compensi da corrispondere ai progettisti, al
direttore dei lavori, all'ingegnere capo ed ai collaudatori;
  Visti le ordinanze n. 946/FPC del 7 aprile 1987 e n.  1033  del  25
giugno  1987,  pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n.
94 del 23 aprile 1987 e n. 158 del 9 luglio 1987, nonche'  i  decreti
del Ministro pro-tempore del coordinamento della protezione civile n.
1306 del 23 dicembre 1991 e n. 209 del 5 marzo 1992, per un totale di
finanziamenti  concessi  pari  a  L. 2.960.000.000 per l'eliminazione
delle situazioni di rischio connesse  con  il  suolo  nel  comune  di
Radicofani;
  Visto  il  nuovo verbale di sopralluogo del 22 novembre 1993 con il
quale  il  gruppo  nazionale   per   la   difesa   dalle   catastrofi
idrogeologiche  ha  nuovamente  accertato  le  condizioni di pericolo
incombente sul territorio del comune di Radicofani;
  Vista la nota n 4061 datata 11 dicembre 1993 con la quale il comune
di Radicofani trasmette un progetto di risanamento generale pari a L.
1.650.000.000, articolato in tre interventi per l'eliminazione  delle
condizioni di pericolo incombente per l'abitato urbano;
  Considerata la limitatezza di fondi disponibili per tali esigenze;
  Ravvisata,  pertanto,  la  necessita'  di aderire alla richiesta al
fine di far eseguire le opere piu' urgenti necessarie  a  ridurre  le
condizioni  di  pericolo  incombente  sul  territorio  del  comune di
Radicofani;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma, ed in particolare al regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,
al  regio  decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni
ed integrazioni, alle norme procedurali di cui  alla  legge  1  marzo
1975,  n.  44,  al  decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1978, n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.  149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per  gli  interventi  di  cui in premessa e' assegnato al comune di
Radicofani la somma di L. 1.500.000.000.
  Detto contributo  fa  capo  sull'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'art.  1  del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge  27  marzo  1987,  n.  120,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni, nonche' sulla residua disponibilita'
dell'art. 6, comma 2,  del  decreto-legge  3  maggio  1991,  n.  142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.