IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 48 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542;
  Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le
modalita' di rendicontazione;
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987,  n.  8,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 27 marzo 1987, n. 120,
concernente interventi  per  dissesti  idrogeologici  nel  territorio
nazionale;
  Visto  l'art.  6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  luglio  1991,  n.  195,
recante,  tra  l'altro,  il rifinanziamento dell'art. 1, comma 1, del
citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1;
  Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n.  987/FPC/ZA
del   20  maggio  1987,  pubblicate  rispettivamente  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno  1987  che,
tra  l'altro,  dettano  norme  in merito all'esclusione dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
  Vista l'ordinanza 26  marzo  1992  n.  2242/FPC,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 81 del 6 aprile 1992, che detta norme dirette
ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con
onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Viste le ordinanze n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, n. 2029/FPC del
30  ottobre  1990  e  n.  2086  del  4  febbraio   1991,   pubblicate
rispettivamente  nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28 febbraio 1985,
n. 262 del 9 novembre 1990 e n. 34 del 9 febbraio 1991, con le  quali
vengono  disciplinati  i compensi da corrispondere ai progettisti, al
direttore dei lavori, all'ingegnere capo ed ai collaudatori;
  Visto il verbale del sopralluogo del 22 gennaio 1993 con  il  quale
del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha
accertato  il  permanere  delle  condizioni  di  pericolo incombente,
derivato dalla instabilita' di un versante est sovrastante  l'abitato
in localita' Ommaro e S. Lucia del comune di Pizzone;
  Vista  la nota n. 1339 datata 16 giugno 1993 con la quale il comune
di Pizzone invia un progetto  di  massima  per  l'eliminazione  dello
stato di pericolo incombente per un importo di L. 3.000.000.000;
  Considerata la limitatezza di fondi disponibili per tali esigenze;
  Ravvisata,  pertanto,  la  necessita'  di aderire alla richiesta al
fine di far eseguire le opere piu' urgenti necessarie  a  ridurre  il
pericolo  ingenerato essenzialmente da caduta massi sulle sottostanti
abitazioni del versante roccioso nella localita' su menzionate;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma,  ed in particolare al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e  successive  modificazioni
ed  integrazioni,  alle  norme  procedurali di cui alla legge 1 marzo
1975, n. 44, al decreto del Presidente  della  Repubblica  17  maggio
1978,  n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per  l'esecuzione  degli interventi di cui in premessa e' assegnata
al comune di Pizzone la somma di L. 1.000.000.000.
  Detto contributo  fa  capo  sull'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'art.  1  del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge  27  marzo  1987,  n.  120,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni, nonche' sulla residua disponibilita'
dell'art. 6, comma 2,  del  decreto-legge  3  maggio  1991,  n.  142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.