IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 48 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542;
  Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le
modalita' di rendicontazione;
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987,  n.  8,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 27 marzo 1987, n. 120,
concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel  territorio
nazionale;
  Visto  l'art.  6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  luglio  1991,  n.  195,
concernente,   tra  l'altro,  il  rifinanziamento  del  su  accennato
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1;
  Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n.  987/FPC/ZA
del   20  maggio  1987,  rispettivamente  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno  1987  che,
tra  l'altro,  dettano  norme  in merito all'esclusione dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
  Vista l'ordinanza 26  marzo  1992  n.  2242/FPC,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 81 del 6 aprile 1992, che detta norme dirette
ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con
onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Viste le ordinanze n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, n. 2029/FPC del
30 ottobre 1990 e  n.  2086  del  4  febbraio  1991,  rispettivamente
pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 51 del 28 febbraio 1985, n.
262 del 9 novembre 1990 e n. 34 del 9 febbraio  1991,  con  le  quali
vengono  disciplinati  i compensi da corrispondere ai progettisti, al
direttore dei lavori, all'ingegnere capo ed ai collaudatori;
  Visto il verbale del sopralluogo del 29 gennaio 1993 con  il  quale
il  gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha
accertato  il  permanere  delle  condizioni  di  pericolo  incombente
derivato  dalla  instabilita'  di  un  versante roccioso su cui sorge
l'abitato di "Ariella" nel comune di Roccafiorita;
  Vista la nota n. 3356 datata 1 dicembre 1993 con la quale il comune
di Roccafiorita invia un progetto di massima per l'eliminazione dello
stato di pericolo imcombente  per  un  importo  di  L.  4.000.000.000
debitamente approvato in via tecnica dall'ufficio del genio civile di
Messina con n. 22889 del 26 novembre 1993;
  Considerata la limitatezza di fondi disponibili per tali esigenze;
  Ravvisata, pertanto la necessita' di aderire alla richiesta al fine
di  far eseguire le opere piu' urgenti necessarie a ridurre la spinta
gravitativa  sul  versante  roccioso,  ingenerata  essenzialmente  da
fattori  di  permeabilita' alle acque meteoriche nella parte alta del
versante;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma,  ed in particolare al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e  successive  modificazioni
ed  integrazioni,  alle  norme  procedurali di cui alla legge 1 marzo
1975,  n.  44,  al  decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1978, n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.  149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per  la esecuzione degli interventi di cui in premessa e' assegnata
al comune di Roccafiorita la somma di L. 3.000.000.000.
  Detto contributo  fa  capo  sull'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'art.  1  del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge  27  marzo  1987,  n.  120,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni, nonche' sulla residua disponibilita'
dell'art. 6, comma 2,  del  decreto-legge  3  maggio  1991,  n.  142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991 n. 195.