IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazione dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto l'art. 48 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542; Visto il decreto-legge 17 settembre 1993, n. 367, recante "Disposizioni urgenti per l'acquisto di velivoli antincendio da parte del Dipartimento della protezione civile"; Vista l'ordinanza n. 2334/FPC in data 8 ottobre 1993, con la quale e' stato disposto l'acquisto di quattro Canadair CL-415 e fissato l'onere per il predetto acquisto in circa lire 120 miliardi; Visto l'ordinativo di acquisto n. 04318 UL MIN 6/237 in data 17 dicembre 1993 per la fornitura di quattro aeromobili canadair CL-415; Considerato che il predetto ordinativo di acquisto dispone che il pagamento dovra' avvenire in tre rate delle quali la prima gia' pagata, la seconda in scadenza il 15 gennaio 1994 e la terza il 15 gennaio 1995; Considerato altresi' che il citato decreto-legge 17 settembre 1993, n. 367 all'art. 1, commi 3 e 4, dispone che alla integrazione del fondo per la protezione civile della somma di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, ambientali e forestali; Ritenuta, pertanto la necessita' di autorizzare a carico del Fondo per la protezione civile le anticipazioni delle rate in scadenza in attesa della emanazione del decreto del Ministero del tesoro di variazione del bilancio previsto dall'art. 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 367/1993; Vista la deliberazione in data 7 gennaio 1994, con la quale il Consiglio dei Ministri ha preso atto di quanto sopra; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Articolo unico 1. In attesa che il Ministro del tesoro disponga, con proprio decreto, ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 6, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 367, convertito nella legge 10 novembre 1993, n. 456, il trasferimento degli stanziamenti relativi agli anni 1994 e 1995 al Fondo per la protezione civile, al pagamento delle rate in scadenza si provvedera' mediante anticipazione a valere sulle disposinibilita' di cassa esistenti sulla contabilita' speciale 1425 intestata al Fondo per la protezione civile. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 gennaio 1994 Il Presidente: CIAMPI