IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Vista  la  legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  disposizioni  sull'assicurazione  e   sul
finanziamento  del credito all'esportazione e, in particolare, l'art.
18, quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalita'  e
i  tempi  dell'intervento  del Mediocredito centrale nelle operazioni
predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro,  sentito
il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
  Visto  il  decreto  in data 1 marzo 1988, registrato alla Corte dei
conti il 7 aprile  1988,  registro  n.  21  Tesoro,  foglio  n.  179,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90
del 18 aprile 1988, recante  nuove  regolamentazioni  in  materia  di
condizioni, modalita' e tempi di intervento del Mediocredito centrale
nelle  operazioni  di  credito  inerenti alle esportazioni di merci e
servizi e all'esecuzione di lavori  all'estero  ed,  in  particolare,
l'art.  15 che prevede la determinazione del tasso di riferimento per
i  finanziamenti  all'esportazione  effettuati   con   emissioni   di
obbligazioni  e  certificati  di  deposito  a medio e lungo termine a
tasso variabile, nonche' con emissioni di certificati di  deposito  e
buoni  fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a diciannove
mesi;
  Visto il successivo art. 16 del sopracitato decreto 1  marzo  1988,
con   il   quale  si  dispone  la  determinazione,  con  periodicita'
semestrale, decorrente dal quindicesimo al quattordicesimo giorno del
semestre, del costo della provvista dei fondi, sulla base della media
ponderata dei costi della raccolta obbligazionaria a tassi  variabili
effettuata dagli Istituti di credito mobiliare, rilevata al 30 aprile
e  31 ottobre di ogni anno dalla Banca d'Italia, che provvede a darne
comunicazione  al  Ministero  del  tesoro  almeno  15  giorni   prima
dell'inizio del periodo successivo;
  Visto  il decreto ministeriale del 30 giugno 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1993, con il quale  e'  stato
determinato  nella misura del 14,67 per cento il tasso di riferimento
per il periodo 15 luglio 1993 - 14 gennaio 1994;
  Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso  noto
che  il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini della
determinazione del tasso  di  riferimento  relativo  alle  operazioni
sopra  indicate  per  il  periodo  15 gennaio-14 luglio 1994, e' pari
all'11,38 per cento;
  Ritenuta valida la  predetta  comunicazione  e  dovendosi,  quindi,
provvedere in merito;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi  per  le  operazioni
creditizie  previste  dalle  norme  indicate  in  premessa  e'   pari
all'11,38 per cento.
  In  conseguenza,  tenuto  conto  della  commissione onnicomprensiva
dello 0,50 per cento, il tasso  di  riferimento  per  il  periodo  15
gennaio-14 luglio 1994, e' pari all'11,88 per cento.
  La  suddetta  misura  della  commissione  rimane fissa per tutta la
durata dell'operazione ammessa alle agevolazioni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 gennaio 1994
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO