IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; Visto il punto 14 della tabella A allegata al predetto decreto- legge; Decreta: Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1994, l'agevolazione prevista al punto 14 della tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, per la benzina e per i gas di petrolio liquefatti (GPL) consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso, viene concessa mediante buoni d'imposta il cui importo e' commisurato alla differenza tra l'aliquota di accisa stabilita, rispettivamente per la benzina e per i GPL, in via generale, e quella ridotta applicabile agli stessi prodotti in base al punto 14 della citata tabella A. 2. L'agevolazione di cui al comma 1 compete agli enti istituiti per l'attivita' di assistenza e di pronto soccorso degli ammalati e dei feriti che hanno ottenuto il riconoscimento della personalita' giuridica di cui all'art. 12 del codice civile o ai sensi delle disposizioni regionali emanate in attuazione della delega contenuta nell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. In mancanza di detto riconoscimento l'ente privato deve dimostrare di essere iscritto nei registri istituiti dalle regioni o dalle province autonome, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266. 3. Qualora in talune regioni o province i registri non risultino ancora istituiti, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione nei medesimi registri non appena siano stati istituiti, e' consentito, ai fini dell'ammissibilita' al beneficio fiscale di cui al comma 1, di provare la qualita' di ente di assistenza e di pronto soccorso sulla base degli elementi desunti dall'atto costitutivo e dello statuto redatti nelle forme prescritte.