IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  20  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.   331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  Visto  il  punto  14  della tabella A allegata al predetto decreto-
legge;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1994, l'agevolazione prevista al punto
14 della tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.   427,
per la benzina e per i gas di petrolio liquefatti (GPL) consumati per
l'azionamento   delle  autoambulanze  destinate  al  trasporto  degli
ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di
pronto soccorso, viene  concessa  mediante  buoni  d'imposta  il  cui
importo  e'  commisurato  alla  differenza  tra  l'aliquota di accisa
stabilita, rispettivamente per  la  benzina  e  per  i  GPL,  in  via
generale,  e  quella ridotta applicabile agli stessi prodotti in base
al punto 14 della citata tabella A.
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 compete agli enti istituiti per
l'attivita' di assistenza e di pronto soccorso degli ammalati  e  dei
feriti  che  hanno  ottenuto  il  riconoscimento  della  personalita'
giuridica di cui all'art. 12 del  codice  civile  o  ai  sensi  delle
disposizioni  regionali  emanate in attuazione della delega contenuta
nell'art. 14 del decreto del Presidente della  Repubblica  24  luglio
1977, n. 616. In mancanza di detto riconoscimento l'ente privato deve
dimostrare  di essere iscritto nei registri istituiti dalle regioni o
dalle province autonome, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della legge
11 agosto 1991, n. 266.
  3. Qualora in talune regioni o province i  registri  non  risultino
ancora   istituiti,  fermo  restando  l'obbligo  dell'iscrizione  nei
medesimi registri non appena siano stati istituiti, e' consentito, ai
fini dell'ammissibilita' al beneficio fiscale di cui al comma  1,  di
provare  la qualita' di ente di assistenza e di pronto soccorso sulla
base degli elementi desunti dall'atto  costitutivo  e  dello  statuto
redatti nelle forme prescritte.