Nella circolare citata in epigrafe, il punto 2.6.  Norme  fiscali,
riportato  alla  pagina  36  della sopra indicata Gazzetta Ufficiale,
deve intendersi sostituito come segue:
"2.6. Norme fiscali.
   L'autenticazione   della   sottoscrizione   della    dichiarazione
sostitutiva  e'  soggetta all'imposta di bollo del prescritto importo
per  ogni  foglio  di  quattro  pagine  o   frazione   effettivamente
utilizzato.
   L'imposta  non e' dovuta dall'interessato quando, per disposizione
di legge o per comprovata di lui poverta',  e'  esente  da  bollo  il
certificato  sostituito  con dichiarazione o l'atto su cui e' apposta
la firma da autenticare. Nel caso di poverta', l'interessato, al fine
di usufruire del beneficio dell'esenzione,  deve  comprovare  di  non
essere  assoggettato  all'imposta  sui  redditi  mediante certificato
rilasciato dal competente ufficio delle
imposte dirette.".
   Inoltre, alla stessa pagina, al punto 4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL'ATTO DI  NOTORIETA'  (art.  4,  legge  n.  15/1968),  nel  terzo
periodo,  le  parole:  "  ..  e  che,  ai fini fiscali, la prescritta
imposta di bollo e' dovuta ..", sono sostituite dalle seguenti: "  ..
e   che   l'autenticazione  della  sottoscrizione  e'  soggetta  alla
prescritta imposta di bollo ..".