LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7; Visti i commi 10 e 11 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica; Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi del citato art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 2, del richiamato provvedimento, il quale stabilisce che i medicinali contraddistinti nell'elenco allegato con il simbolo "H", dei quali, anteriormente all'entrata in vigore dello stesso provvedimento, era consentito l'uso ospedaliero, non possono piu' essere venduti al pubblico dal 15 gennaio 1994; Ritenuta l'opportunita' di prorogare al 28 febbraio 1994 la possibilita' di vendita in farmacia, anche in regime di Servizio sanitario nazionale, dei medicinali predetti, anche al fine di consentire alle autorita' regionali e locali di adottare misure idonee alla corretta distribuzione agli assistiti dei prodotti suscettibili di impiego domiciliare; Ritenuto di prorogare, altresi', per le stesse motivazioni, la possibilita' di distribuzione al pubblico in farmacia, in regime di Servizio sanitario nazionale, dei medicinali per i quali le note accluse all'elenco allegato al provvedimento del 30 dicembre 1993 prevedono la dispensazione o la distribuzione da parte di strutture pubbliche; Dispone: Art. 1. 1. Il termine di decorrenza del divieto di vendita al pubblico dei medicinali contraddistinti con il simbolo H nell'elenco allegato al provvedimento della Commissione unica del farmaco del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, dei quali era ammessa la vendita al pubblico anteriormente all'entrata in vigore dello stesso provvedimento, e' differito al 1 marzo 1994. 2. Fino al 28 febbraio 1994, le farmacie aperte al pubblico dispensano i medicinali di cui al comma 1 secondo la disciplina prevista per i medicinali di cui alla lettera a) dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 3. Parimenti, fino al 28 febbraio 1994, le farmacie aperte al pubblico possono dispensare, secondo la disciplina prevista per i medicinali di cui alla lettera a) dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali precedentemente disponibili nelle farmacie, per i quali le note accluse all'elenco allegato al provvedimento del 30 dicembre 1993 prevedono la dispensazione o la distribuzione da parte di strutture pubbliche.