LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n. 266, recante
riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma
1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421,  con  particolare
riferimento all'art. 7;
  Visti  i commi 10 e 11 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, recante interventi correttivi di finanza pubblica;
  Visto il proprio provvedimento 30  dicembre  1993,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre
1993, con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei  medicinali,
ai  sensi  del citato art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  3,  comma   2,   del   richiamato
provvedimento,  il  quale stabilisce che i medicinali contraddistinti
nell'elenco allegato con il simbolo  "H",  dei  quali,  anteriormente
all'entrata  in  vigore  dello  stesso  provvedimento, era consentito
l'uso ospedaliero, non possono piu' essere venduti al pubblico dal 15
gennaio 1994;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  prorogare  al  28  febbraio  1994  la
possibilita'  di  vendita  in  farmacia,  anche in regime di Servizio
sanitario nazionale,  dei  medicinali  predetti,  anche  al  fine  di
consentire  alle  autorita'  regionali  e  locali  di adottare misure
idonee  alla  corretta  distribuzione  agli  assistiti  dei  prodotti
suscettibili di impiego domiciliare;
  Ritenuto  di  prorogare,  altresi',  per  le stesse motivazioni, la
possibilita' di distribuzione al pubblico in farmacia, in  regime  di
Servizio  sanitario  nazionale,  dei  medicinali  per i quali le note
accluse all'elenco allegato al provvedimento  del  30  dicembre  1993
prevedono  la  dispensazione o la distribuzione da parte di strutture
pubbliche;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Il termine di decorrenza del divieto di vendita al pubblico  dei
medicinali  contraddistinti  con il simbolo H nell'elenco allegato al
provvedimento della Commissione unica del  farmaco  del  30  dicembre
1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
306  del  31  dicembre  1993,  dei  quali  era  ammessa la vendita al
pubblico   anteriormente   all'entrata   in   vigore   dello   stesso
provvedimento, e' differito al 1 marzo 1994.
  2.  Fino  al  28  febbraio  1994,  le  farmacie  aperte al pubblico
dispensano i medicinali di cui  al  comma  1  secondo  la  disciplina
prevista  per  i medicinali di cui alla lettera a) dell'art. 8, comma
10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  3. Parimenti, fino al 28  febbraio  1994,  le  farmacie  aperte  al
pubblico  possono  dispensare,  secondo  la disciplina prevista per i
medicinali di cui alla lettera a) dell'art. 8, comma 10, della  legge
24  dicembre  1993,  n. 537, i medicinali precedentemente disponibili
nelle farmacie, per i quali le note accluse  all'elenco  allegato  al
provvedimento  del  30  dicembre 1993 prevedono la dispensazione o la
distribuzione da parte di strutture pubbliche.